Data: 2018-05-10 11:24:36

ROMA: Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali

ROMA: Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica.

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Deliberazione n. 47 del 17/4/2018

Fra le varie disposizioni quella sulla SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA

[color=red][b]Articolo 5 (Disposizioni per il consumo sul posto nelle attività di vendita del settore alimentare e di artigianato alimentare)[/b][/color]
1. Fermo restando quanto disposto dai successivi Titoli IV e V, i titolari delle attività di vendita del settore alimentare e delle imprese artigiane del settore alimentare che intendano attivare, nei locali situati nella Città Storica, il consumo sul posto dei prodotti
di gastronomia e dei prodotti di propria produzione dovranno destinare per il consumo sul posto una superficie interna calpestabile non superiore al 25% della superficie totale dell'esercizio e comunque nel limite massimo di cinquanta metri quadrati.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1 i titolari sono tenuti ad osservare le prescrizioni di seguito elencate:
- utilizzo di arredi minimali; gli arredi non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e devono garantire condizioni minime di fruibilità;
- messa a disposizione della clientela di tovaglioli, stoviglierie e posate monouso biodegradabili e compostabili per un loro uso autonomo e diretto senza alcun tipo di assistenza da parte di personale;
- organizzazione dell'area destinata all'eventuale consumo sul posto, secondo la percentuale di cui al comma 1, in modo da non creare intralcio all'affluenza della clientela;
- consegna dei prodotti al banco, ritirati direttamente dal consumatore, senza svolgimento di alcun servizio assistito di somministrazione.
3. La superficie destinata al consumo sul posto come definita nel precedente comma 1 deve essere distinta e mantenuta separata da quella destinata allo svolgimento dell'attività di vendita o di produzione e deve coincidere con quella occupata dagli arredi di cui al comma 2.
4. E' escluso l'utilizzo di attrezzature tipiche degli esercizi di somministrazione ivi comprese le apparecchiature per le bevande alla spina e macchine industriali per la preparazione del caffè. Non è comunque consentito il consumo sul posto di bevande alcoliche ivi compresa la birra.

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