Data: 2018-05-08 22:07:09

Comunicazione alloggio per uso turistico

Buonasera

Stanno pervenendo all'Ufficio comunicazioni di alloggio per uso turistico  ( ai sensi art.12 bis comma 4 Regolamento regionale n.14/2017) in cui il proprietario dell'appartamento offre ospitalità ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera c) legge 9/12/98  n.431.
Inoltre dichiarano :
- di non essere titolare di altro alloggio per uso turisti
oco nel territorio comunale;
- che  l'immobile è dotato di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina e che all'interno verranno offerte. in modo occasionale, non organizzate e non imprenditoriali, forme di ospitalità, anche per un solo giorno di pernottamento, senza prestazione di servizi  accessori e turistici ulteriori rispetto a quanto già in uso nell'abitazione e con divieto , quindi, di somministrazione di alimenti e bevande.

Ma cos'è un B&B non imprenditoriale ?

Che controlli bisogna effettuare?
Grazie

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Data: 2018-05-09 09:22:25

Re:Comunicazione alloggio per uso turistico

La disposizione è di dubbia legittimità (analoga norma, contenute nella legislazione regionale toscana è stata impugnata alla Corte Costituzionale che si pronuncerà a breve).

Ciò detto ... al momento ricevi la comunicazione e la mandi per conoscenza a Questura e Polizia locale e non fai altro ... non ci sono verifiche particolari da svolgere.


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[color=red][b]Regolamento regionale 16 Giugno 2017 n. 14
20 Giugno 2017, n.49
Modifiche al Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)[/b][/color]

Art. 12
(Inserimento dell’articolo 12 bis al r.r. 8/2015)

[b]“Art. 12 bis
(Altre forme di ospitalità. Alloggi per uso turistico)[/b]

1. Gli alloggi per uso turistico, di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 1, sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina all’interno delle quali è possibile offrire, in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici ulteriori rispetto a quanto già in uso nell’abitazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i proprietari, gli affittuari o coloro che a qualsiasi titolo dispongono di un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo comune, possono offrire  ospitalità ai turisti anche per un solo giorno di pernottamento, fatto salvo il divieto di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Gli alloggi per uso turistico rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici.
4. I soggetti di cui al comma 2 che offrono alloggio ai turisti, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza, ne danno comunicazione al Comune utilizzando l’apposita modulistica predisposta dallo stesso e trasmettono, per via telematica all’Agenzia, copia della suddetta comunicazione nonché i dati sugli arrivi e sulle presenze ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 .
5. Gli alloggi per uso turistico possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi.”.

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