Vorremo firmare la seguente interpretazione di un articolo del regolamento dehor che sta creando difformità applicative. Il problema riguarda una norma transitoria per le strutture già autorizzate ma non a norma con il nuovo regolamento e che avranno di tempo fino al 2019 per adeguarsi, anche se in deroga sia per superficie che per struttura.
Che ne pensate?
Con deliberazione n../CC del… è stato approvato il REGOLAMENTO PER INSTALLAZIONI ESTERNE (POSTE A
CORREDO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE). L’ articolo 16, avente ad oggetto “Disposizioni transitorie e finali”, prevede ai commi 1 e 2, rispettivamente, che:
“1. Il regolamento entrerà in vigore dalla data della sua approvazione; da tale data deve intendersi
abrogata qualsiasi disposizione previgente in contrasto con esso.
2.Tutte le attività commerciali che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento hanno in
essere una concessione all’occupazione di suolo pubblico e/o l’autorizzazione per il posizionamento delle
installazioni esterne (ex dehors) a servizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande e purchè le installazioni esterne realizzate siano conformi alle disposizioni previgenti, dovranno
adeguarsi entro e non oltre il 31.12.2019 alla disciplina sancita dall’art. 4 (Composizione), art. 6 (Criteri
di realizzazione), art.7 (Tipologie di struttura di copertura e relativo inserimento ambientale) del presente
regolamento, cioè dovranno adeguarsi alle “linee guida delle tipologie delle Installazioni Esterne” –
abaco delle soluzioni – nonché alle “linee guida delle tipologie delle Installazioni Esterne” – abaco
delle tipologie –, entrambi come rappresentate nell’Allegato A al presente Regolamento.
Oltre tale data, tutte le occupazioni di suolo pubblico con installazioni esterne non conformi alle suddette
norme saranno ritenute illegittime e di conseguenza decadute.”
Il Consiglio comunale, nella seduta predetta, ha introdotto, al citato comma 2 dell’art 16, una disciplina transitoria per quelle “installazioni esterne” che, in quanto realizzate in conformità alle disposizioni previgenti, ma in difformità rispetto a quelle dettate dal nuovo Regolamento, avranno tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni fino al 31.12.2019.
Ciò premesso, nell’ottica di una lettura sistematica della nuova regolamentazione e vista la volontà del Consiglio Comunale di andare incontro alle esigenze degli operatori del settore, agevolando gli stessi tramite l’introduzione di una previsione di carattere generale (art 16, comma 2), che consenta loro di adeguarsi alla normativa regolamentare sopravveniente in tempi congrui ma con il minor aggravio possibile di costi:
Viste le richiamate finalità di pervenire all’adeguamento del regolamento comunale per le installazioni esterne, secondo una tempistica adeguatamente calibrata e idonea a conseguire oggettivi effetti di uniformità a vantaggio dei cittadini e delle imprese;
I Dirigenti del Servizio 5, 6 e 7, recepiscono, rispettivamente, la volontà espressa da parte del Consiglio Comunale di individuare, tramite l’approvazione del citato nuovo Regolamento, definizioni uniformi, aventi incidenza anche sulle attuali previsioni dimensionali delle strutture esistenti ed, ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi, in fase di prima applicazione, viste le indicazioni tecniche di dettaglio, contenute nell’art 16, volte a stabilire una specifica norma transitoria per limitare i possibili effetti dell’adeguamento sui procedimenti in itinere, prendono atto che, alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento: coloro che sono già titolari di concessione all’occupazione di suolo pubblico nonché dell’autorizzazione al posizionamento delle installazioni esterne già realizzate in conformità alla regolamentazione previgente ed in difformità alle norme dettate dal nuovo Regolamento, sia in termini di superficie già assentita che per tipologia di struttura, avranno tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni fino al 31.12.2019.
Suggeriamo di modificare questo passaggio
[color=red][b]dovranno adeguarsi entro e non oltre il 31.12.2019[/b][/color]
con
[color=red][b]dovranno adeguarsi, al momento del primo rinnovo o variazione e comunque entro e non oltre il 31.12.2019[/b][/color]