Data: 2018-05-04 16:57:50

Mancanza parere igienico sanitario: come si procede?

Se un'attività autorizzata usufruisce di un locale non compreso nel parere igienico sanitario rilasciato, come si procede a livello sanzionatorio?

riferimento id:44915

Data: 2018-05-04 18:05:38

Re:Mancanza parere igienico sanitario: come si procede?


Se un'attività autorizzata usufruisce di un locale non compreso nel parere igienico sanitario rilasciato, come si procede a livello sanzionatorio?
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Parere igienico sanitario in base a quale norma?

Se parli della mancanza di notifica sanitaria 852/2004 le sanzioni sono el dlgs 193/2007
Se parli di parere di igienicità dei locali: NON ESISTE!

Facci sapere

riferimento id:44915

Data: 2018-05-04 19:45:00

Re:Mancanza parere igienico sanitario: come si procede?



Se un'attività autorizzata usufruisce di un locale non compreso nel parere igienico sanitario rilasciato, come si procede a livello sanzionatorio?
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Parere igienico sanitario in base a quale norma?

Se parli della mancanza di notifica sanitaria 852/2004 le sanzioni sono el dlgs 193/2007
Se parli di parere di igienicità dei locali: NON ESISTE!

Facci sapere
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Quando si apre ad esempio un'attività ristorativa c'è bisogno del [u]parere igienico sanitario[/u] dei luoghi lavorativi. Se l'Asl autorizza ad usare quei luoghi lavorativi ma in seguito se ne usa anche un'altro non inserito però nell'autorizzazione, a cosa si incorre? Questo intendevo.

riferimento id:44915

Data: 2018-05-05 04:36:57

Re:Mancanza parere igienico sanitario: come si procede?

Quando si apre ad esempio un'attività ristorativa c'è bisogno del parere igienico sanitario dei luoghi lavorativi. Se l'Asl autorizza ad usare quei luoghi lavorativi ma in seguito se ne usa anche un'altro non inserito però nell'autorizzazione, a cosa si incorre? Questo intendevo.

[color=red]Questa procedura NON ESISTE.

L'apertura di una attività commerciale, artigianale, industriale o di altro non soggiace ad alcun parere igienico-sanitario sui luoghi lavorativi (era una prassi di molti anni fa, illegittima, anche se diffusa).

L'unica norma che prevede un ADEMPIMENTO (peraltro di comunicazione e non autorizzativo o su parere) è l'art. 67 del Dlgs 81/2008 ma:
1) si applica solo alle attività industriali ed artigianali
2) e solo quelle che hanno più di 3 lavoratori

Quindi un BAR, RISTORANTE o simili non deve chiedere nessun parere igenico-sanitario sui locali ma deve presentare la sola notifica ai sensi del regolamento 852/2004

*************
Art. 67. Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio
(articolo così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera e), legge n. 98 del 2013)

1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.

4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la [b]presenza di più di tre lavoratori.[/b]

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

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riferimento id:44915

Data: 2018-05-05 07:39:01

Re:Mancanza parere igienico sanitario: come si procede?


Quando si apre ad esempio un'attività ristorativa c'è bisogno del parere igienico sanitario dei luoghi lavorativi. Se l'Asl autorizza ad usare quei luoghi lavorativi ma in seguito se ne usa anche un'altro non inserito però nell'autorizzazione, a cosa si incorre? Questo intendevo.

[color=red]Questa procedura NON ESISTE.

L'apertura di una attività commerciale, artigianale, industriale o di altro non soggiace ad alcun parere igienico-sanitario sui luoghi lavorativi (era una prassi di molti anni fa, illegittima, anche se diffusa).

L'unica norma che prevede un ADEMPIMENTO (peraltro di comunicazione e non autorizzativo o su parere) è l'art. 67 del Dlgs 81/2008 ma:
1) si applica solo alle attività industriali ed artigianali
2) e solo quelle che hanno più di 3 lavoratori

Quindi un BAR, RISTORANTE o simili non deve chiedere nessun parere igenico-sanitario sui locali ma deve presentare la sola notifica ai sensi del regolamento 852/2004

*************
Art. 67. Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio
(articolo così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera e), legge n. 98 del 2013)

1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.

4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la [b]presenza di più di tre lavoratori.[/b]

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

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Quindi se ho capito bene, nel caso i luoghi di lavoro prevedono la presenza di massimo tre lavoratori, la notifica non è nemmeno obbligatoria.

riferimento id:44915

Data: 2018-05-05 16:05:42

Re:Mancanza parere igienico sanitario: come si procede?

La notifica citata nel post precedente è richiesta solo in caso ci siano più di 3 lavoratori e solo in caso di attività artigianali o industriali. Non per attività commerciali o di altro tipo (commercio al dettaglio, all'ingrosso, somministrazione alimenti...)

riferimento id:44915
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