Data: 2018-05-04 13:51:13

Classifica a stelle esercizi ricettivi

Salve,
per la classifica a stelle degli esercizi ricettivi alberghieri, poichè è cambiata la normativa con Legge Regione Campania 2016, come bisogna procedere? Occorre nominare una commissione comunale per la verifica dei requisiti denunciati? Chi dovrebbe farne parte? Mi può indicare la procedura.
Grazie
Poerio Iacono Cristina P.

riferimento id:44911

Data: 2018-05-04 17:52:14

Re:Classifica a stelle esercizi ricettivi


Salve,
per la classifica a stelle degli esercizi ricettivi alberghieri, poichè è cambiata la normativa con Legge Regione Campania 2016, come bisogna procedere? Occorre nominare una commissione comunale per la verifica dei requisiti denunciati? Chi dovrebbe farne parte? Mi può indicare la procedura.
Grazie
Poerio Iacono Cristina P.
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Le aziende ricettive alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con 5 stelle, 4 stelle, 3 stelle, 2 stelle, 1 stella. La classificazione ha validità per un quinquennio con decorrenza dal 1 gennaio. Per le strutture attivate durante il quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso (articolo 4 della Legge Regionale 15/03/1984, n. 15).

L'assegnazione della denominazione aggiuntiva lusso agli alberghi classificati con 5 stelle avviene attraverso la presentazione della dichiarazione al SUAP da parte del titolare di una struttura ricettiva sulla base dei criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 14/04/2015, n. 184 (articolo 58 della Legge Regionale 07/08/2014, n. 16).

[b]Le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive alberghiere sono svolte dal SUAP, sentito l'ente provinciale per il turismo (ai sensi dell'articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977, n. 616 e dell'articolo 19 della Legge Regionale 29/05/1980, n. 54).
[/b]Ai fini dell’assegnazione di una determinata classificazione i titolari dell'attività devono inviare una [b]denuncia [/b]contenente tutti gli elementi relativi alle prestazioni di servizi, alle dotazioni, impianti ed attrezzature, nonché alla ubicazione ed aspetti. La denuncia deve essere effettuata entro il mese di giugno dell'anno precedente il quinquennio di classificazione (articolo 11 della Legge Regionale 15/03/1984, n. 15).

Per le nuove strutture la classifica viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati (articolo 7 della Legge Regionale 15/03/1984, n. 15).
Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia, procede alle verifiche e con proprio provvedimento la accoglie o la respinge per mancanza dei requisiti previsti. Decorso il termine di trenta giorni il silenzio del Comune equivale al provvedimento di accoglimento (articolo 1, comma 57 della Legge Regionale 07/08/2014, n. 16).

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