Buongiorno!
può un ambulante vendere in area pubblica (piccolo spiazzo adiacente una Strada Statale) senza interessare il Comune e senza che vi sia stata assegnazione di posteggio derivante dall'espletamento di un bando pubblico? E se tale spiazzo fosse di proprietà privata? Ed ancora: se tale soggetto fosse invece un produttore agricolo? In quest'ultimo caso potrebbe effettuare la vendita (di prodotti di prevalente produzione propria) previa autorizzazione del solo suolo pubblico?
Ho capito bene la normativa o pecco in qualcosa?
Grazie
può un ambulante vendere in area pubblica (piccolo spiazzo adiacente una Strada Statale) senza interessare il Comune e senza che vi sia stata assegnazione di posteggio derivante dall'espletamento di un bando pubblico?
[color=red]Solo se lo fa in forma itinerante, quindi stazionando solo il tempo massimo stabilito dal regolamento (in mancanza 2 ore).
Altrimenti è occupazione abusiva di suolo pubblico[/color]
E se tale spiazzo fosse di proprietà privata?
[color=red]Se privato è vietato. E' esercizio senza titolo di commercio al dettaglio[/color]
Ed ancora: se tale soggetto fosse invece un produttore agricolo?
[color=red]Su area pubblica vale quanto detto sopra, mentre può su area privata con SCIA[/color]
In quest'ultimo caso potrebbe effettuare la vendita (di prodotti di prevalente produzione propria) previa autorizzazione del solo suolo pubblico?
[color=red]No, lo deve fare itinerante o se volete fate BANDO per concedere suolo pubblico. Non potete affidare direttamente[/color]
Ho capito bene la normativa o pecco in qualcosa?
[color=red]Quasi tutto bene, vedi sopra[/color]
[b]Il mio caso è molto simile [/b]: un produttore diretto che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante presentando come titoli autorizzativi solo la scia e la partita IVA.
In base al decreto leg. 228/2001, però occorre necessariamente essere iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese e inoltre occorre anche presentare comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
Senza questi due documenti - dal mio punto di vista - esercita l'attività di commercio in modo abusivo.
Sbaglio qualcosa?
.. dimenticavo di specificare che detto IMPRENDITORE AGRICOLO potrebbe anche essere esente dall'obbligo d'iscrizione alla sezione speciale della CCIA (in quanto ha un fatturato annuo è inferiore ai 7000 euro) ma è comunque soggetto a tale obbligo in quanto esercita la vendita in modo itinerante (la sua azienda infatti è a diverse regioni di distanza da dove effettua la vendita).
riferimento id:44904
[b]Il mio caso è molto simile [/b]: un produttore diretto che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante presentando come titoli autorizzativi solo la scia e la partita IVA.
In base al decreto leg. 228/2001, però occorre necessariamente essere iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese e inoltre occorre anche presentare comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
Senza questi due documenti - dal mio punto di vista - esercita l'attività di commercio in modo abusivo.
Sbaglio qualcosa?
[/quote]
Per applicarsi il dlgs 228/2001 (che detta norme di favore rispetto alla disciplina sul commercio) occorre:
SEMPRE: l'iscrizione in CCIAA come IAP (sotto i 7000 euro se si fruisce del regime agevolato non si può fruire di questa disciplina)
QUANDO OCCORRE: scia/comunicazione ai sensi del Dlgs 228/2001
Senza questi presupposti l'attività va qualificata (anche ai fini sanzionatori), come di COMMERCIO
COMMERCIO SENZA TITOLO AUTORIZZATIVO
- E' possibile sanzionare un produttore diretto - regolamene iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese - che non ha provveduto ad effettuare la comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione (comma 2 D.leg. 228/2001) ?
- Allo stesso modo è possibile sanzionarlo per non aver aspettato i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ?
- E' possibile sanzionare un produttore diretto - regolamene iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese - che non ha provveduto ad effettuare la comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione (comma 2 D.leg. 228/2001) ?
[color=red]Sì, lo svolgimento senza comunicazione è soggetto a sanzione se svolta in forma itinerante o mediante commercio elettronico (casi in cui è rimasto l'obbligo di comunicazione)
[/color]
- Allo stesso modo è possibile sanzionarlo per non aver aspettato i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ?
[color=red]il termine di 30 giorni è stato eliminato e la comunicazione ha efficacia immediata[/color]
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Art. 4. Esercizio dell'attività di vendita
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
(comma così modificato dall'art. 2-quinquies, comma 1, legge n. 81 del 2006, poi dall'art. 27, comma 1, legge n. 35 del 2012, poi dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)
a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “”;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione";
c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
8-ter. L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati".
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione.
(comma introdotto dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160 mila euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1064, legge n. 296 del 2006)
8-bis. In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
(comma aggiunto dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)
8-ter. L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.
(comma aggiunto dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)