Salve Simone,
l'art. 4 della L.R. 57/2013 prevede una distanza [i]non inferiore ai 500 m. misurata in base al percorso pedonale più breve da.....[/i]
Nel nostro caso la strada che divide la Scuola Elementare dall'esercizio in cui sono ubicati i giochi leciti è per una parte pedonale, mentre per la restante parte a viabilità Regionale/Provinciale, con totale assenza di marciapiedi.
Considerato che l'art. 190 del Codice della Strada prevede che [i[b]]"i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti, qualora questi manchino siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione."[/b]
Per quanto sopra si richiede un parere circa le modalità di misurazione del percorso pedonale, in quanto se rispettiamo quanto previsto dal sopracitato art. 190, e dagli attraversamenti pedonali in essere, la misurazione supera di gran lunga i 500 metri.
Mi puoi fornire un tuo parere in merito?
Grazie mille
Eccetto le autostrade o le strade a 4 corsie, se non c’è il cartello di divieto di accesso ai pedoni, la strada è percorribile a piedi seguendo le indicazioni del CdS.
L’indicazione è quella di seguire l’art. 190 che hai citato ma tendono in conto non troppo scrupolosamente. Direi che debbano essere rispettate le condizioni di sicurezza: margine della carreggiata ecc. Sugli attraversamenti pedonali la giurisprudenza tende a non considerarli obbligatori. Vedi il Cds n. 4535/2015 che ha reputato du farmacie troppo vicine fra di loro proprio in virtù del fatto che si può prescindere dall'ubicazione degli attraversamenti.
Ecco un pezzo della sentenza:
[i]Riguardo alla seconda questione, si osserva che la giurisprudenza consolidata in materia è nel senso che il “percorso pedonale più breve” deve essere individuato prescindendo dal puntuale rispetto degli attraversamenti stradali segnalati.
Questo orientamento giurisprudenziale risale alla decisione 7 luglio 1981, n. 544, della IV Sezione del Consiglio di Stato. Vi si legge, fra l’altro:
«...per “percorso pedonale”... s’intende quello ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione, senza particolari ostacoli naturali (ad es., il percorso pedonale può comprendere anche il superamento di scalinate o gradini, ma non lo scavalcamento di un muretto di recinzione, anche se materialmente non impossibile). In questo contesto di normale deambulazione non sembra rientrare, di necessità, anche la scrupolosa osservanza delle disposizioni amministrative relative ai passaggi pedonali; il percorso pedonale pertanto potrà prescindere dagli attraversamenti pedonali segnalati, a meno che le circostanze di fatto non siano tali da costituire veri e propri ostacoli materiali all’attraversamento fuori dei punti stabiliti (si pensi... all’attraversamento di un’autostrada, che espone a rischi particolarmente elevati, e come tali assimilabili ad un ostacolo vero e proprio)... Questa conclusione è rafforzata dalla considerazione che siffatti passaggi pedonali, risultanti da una mera indicazione simbolica, ma non corrispondenti ad una particolare configurazione del terreno, hanno la caratteristica, non irrilevante, di essere soggetti a frequenti modificazioni e spostamenti (...) sicché sarebbe arbitrario assumerli come determinanti ai fini del calcolo delle distanze». [/i]
Sul calcolo delle distanze ancorché riferito al caso delle tabaccherie mi permetto di segnalare, come spunto per la discussione, il decreto direttoriale dei Monopoli