Buongiorno Simone,
può un'Associazione sportiva che gestisce una palestra aprire uno spaccio interno destinato ai soli frequentatori della palestra stessa? E' necessario che la superficie destinata allo spaccio abbia una destinazione commerciale o lo spaccio è subordinato ad una diversa interpretazione?
L'art. 64 della L.R. 28/2005 non individua la palestra, quale possibile istituto ove sia possibile avviare questo tipo di attività, ma ritieni possa considerarsi assimilabile per caratteristiche di luogo aggregativo?
Grazie infinite
Buongiorno Simone,
può un'Associazione sportiva che gestisce una palestra aprire uno spaccio interno destinato ai soli frequentatori della palestra stessa? E' necessario che la superficie destinata allo spaccio abbia una destinazione commerciale o lo spaccio è subordinato ad una diversa interpretazione?
L'art. 64 della L.R. 28/2005 non individua la palestra, quale possibile istituto ove sia possibile avviare questo tipo di attività, ma ritieni possa considerarsi assimilabile per caratteristiche di luogo aggregativo?
Grazie infinite
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Se è una associazione e si tratta di prodotti alimentari può fare SCIA DI CIRCOLO.
Se sono anche altri prodotti allora è SCIA DI SPACCIO INTERNO se l'accesso è riservato ai soci. Se è aperto a frequentatori non soci allora farà SCIA DI VICINATO.
NON CAMBIA NIENTE sostanzialmente in quanto anche con la scia di vicinato la destinazione d'uso non muta rimanendo prevalente quella di palestra.
Sono solo formalità diverse (e nel caso del vicinato, se ci sono prodotti alimentari, la necessità del requisito professionale)