Data: 2018-05-04 05:20:08

Bar - piccolo intrattenimento / pubblio spettacolo - musicale

Buon giorno , sottopongo alla Vs attenzione e chiedo un parere circa il seguente fatto:
L'esercente di  un bar sito in un comune lombardo ,  effettua settimanalmente eventi musicali , che alternativamente vengono realizzati da un DJ , oppure da piccoli gruppi mucicali , 3 4 musicisti.
Si chiede quali siano i limiti che devono essere osservati perchè tali eventi possano essere  realizzati liberamente senza la presentazione di scia per pubblico spettacolo.
Ed in caso di realizzazione di pubblico spettacolo senza la presentazione di scia in quali sanzioni incorre l'esercente ?
Sotto l'aspetto dell'impatto acustico , quali sono le procedure che deve attuare l'esercente .
Ed in caso di omissione di tali procedure , in quali sanzioni incorre ?
Ringrazio e saluto cordiamente 

riferimento id:44896

Data: 2018-05-04 06:15:48

Re:Bar - piccolo intrattenimento / pubblio spettacolo - musicale

Buon giorno ,
[color=red]Buongiorno[/color]
sottopongo alla Vs attenzione e chiedo un parere circa il seguente fatto:
L'esercente di  un bar sito in un comune lombardo ,  effettua settimanalmente eventi musicali , che alternativamente vengono realizzati da un DJ , oppure da piccoli gruppi mucicali , 3 4 musicisti.
Si chiede quali siano i limiti che devono essere osservati perchè tali eventi possano essere  realizzati liberamente senza la presentazione di scia per pubblico spettacolo.
[color=red]La liberalizzazione dei "PICCOLI TRATTENIMENTI" impone di farsi queste giuste domande.
IMPOSSIBILE fornire un confine netto, esiste una zona grigia che diciamo viene superata se concorrono VARI INDIZI FRA CUI:
1) pagamento di biglietto o maggiorazione dei prezzi in occasione degli eventi
2) spostamento delle attrezzature per far posto a zona ballo
3) complessità del trattenimento (DJ o piccolo gruppo OK)
4) aumento del pubblico significativo in occasione dell'evento
5) forte pubblicizzazione dell'evento
6) eccezionalità dell'evento (se un evento è ripetitivio diviene quasi parte del servizio, come la musica di sottofondo)
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Ed in caso di realizzazione di pubblico spettacolo senza la presentazione di scia in quali sanzioni incorre l'esercente ?
[color=red]666 c.p. (nella generalità dei casi) e in casi estremi 681 (ma occorre che vi sia una ristrutturazione simile a discoteca).
https://attiemodellidipoliziagiudiziaria.eu/files/CONTROLLO-ESERCIZI-2013-PRONTUARIO-E-MODULISTICA.pdf
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Sotto l'aspetto dell'impatto acustico , quali sono le procedure che deve attuare l'esercente .
[color=red]Documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0227.htm
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Ed in caso di omissione di tali procedure , in quali sanzioni incorre ?
[color=red]Art. 10 L. 447/1995

10. Sanzioni amministrative
(articolo così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.

3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro.

4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza.

4-bis. La rendicontazione giustificativa delle modalità di utilizzo delle somme di cui al comma 4, è trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del territorio di competenza.

5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Le modalità di accantonamento delle predette somme, della loro comunicazione, nonché del loro utilizzo finale, sono definite secondo le citate direttive del Ministro dell'ambiente. Al fine di garantire maggiore trasparenza in merito ai fondi accantonati, devono essere indicate le voci di bilancio relative alle attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle quali è calcolata la percentuale di accantonamento. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.

5-bis. L'obbligo di accantonamento di cui al comma 5 non sussiste qualora si dimostra che non ricorre la necessità di realizzare interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11. Di tale circostanza deve essere data dimostrazione mediante una relazione motivata da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente competenti per le restanti infrastrutture. Per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il suddetto obbligo di accantonamento non sussiste a condizione che il finanziamento degli interventi del piano di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

5-ter. In caso di inottemperanza da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture a quanto stabilito al comma 5, relativamente alla predisposizione e presentazione del piano o all'attuazione del medesimo nei tempi prefissati, si applicano i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
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Ringrazio e saluto cordiamente 
[color=red]Grazie a te[/color]

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