ANAC: discrezionale la concessione di proroga alla presentazione istanza
[color=red][b]DELIBERA N. 336 DEL 28 marzo 2018[/b][/color]
[b]OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da SPI S.r.l. – Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di revisione generale e riparazione di derivati del carro armato “Leopard”, loro parti staccate, complessivi, sottocomplessivi e dotazioni di bordo - Importo a base d’asta: euro 4.000.000,00 - S.A. Sezione Rifornimenti e mantenimento Treviso [/b]
PREC 59/18/S
Il Consiglio
VISTA l’istanza singola prot. n. 100930 del 17 agosto 2017 presentata da SPI S.r.l. quale rappresentante in Italia della società FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH, nella quale l’istante contesta l’operato della stazione appaltante per non aver concesso la proroga del termine per la presentazione dell’offerta, dallo stesso richiesta. L’istante evidenzia la violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento per il fatto che alle imprese straniere, a differenza di quelle nazionali, veniva richiesta la traduzione giurata in italiano dei documenti per la partecipazione alla gara; questo onere aggiuntivo, unito alla circostanza che il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 21 agosto (cioè in un periodo in cui tipicamente l’attività degli uffici è ridotta) ha determinato di fatto una riduzione del periodo effettivamente disponibile per predisporre i documenti, tale da non consentire una formulazione ponderata dell’offerta;
VISTO l’avvio dell’istruttoria effettuato in data 20 febbraio 2018;
VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;
RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
CONSIDERATO che l’articolo 79 del d. lgs. 50/2016, al comma 1, dispone che «nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60,61, 62 e 65»;
CONSIDERATO che il termine fissato dal bando di gara rispetta il limite minimo di cui all’articolo 61, comma 3, del d. lgs. 50/2016 e che la stazione appaltante ha precisato che la mancata concessione della proroga è stata dettata dall’esigenza di stipulare il relativo contratto entro il 31 ottobre, in conformità a quanto richiesto dal Ministero della Difesa – Direzione Armamenti Terrestri con lettera di mandato a svolgere la procedura del 6 giugno 2017;
CONSIDERATO che i maggiori oneri amministrativi dovuti alla legalizzazione di atti stranieri erano già chiaramente precisati nel bando pubblicato il 16 giugno, garantendo alle imprese potenzialmente interessate alla partecipazione un’informazione adeguata circa gli adempimenti richiesti;
RITENUTO che, nell’ambito di tale quadro normativo e conformemente ai precedenti già espressi dall’Autorità (parere n. 143 del 2 settembre 2015), rientra nella discrezionalità dell’amministrazione valutare l’opportunità di concedere una proroga del termine fissato per la presentazione delle offerte, tenuto conto dell’opportuno bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, nonché delle specifiche circostanze di fatto del caso concreto, tra cui anche l’esigenza di concludere il procedimento entro un determinato periodo;
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:
rientra nella discrezionalità dell’amministrazione la scelta di concedere una proroga al termine di presentazione delle offerte, tenendo conto dei differenti interessi coinvolti nella procedura di affidamento del contratto e delle circostanze di fatto del caso concreto.
Raffaele Cantone
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 12 aprile 2018
Il Segretario Maria Esposito
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7196