Buongiorno, abbiamo un caso di un bar per il quale abbiamo ricevuto le seguenti SCIA riferite allo stesso locale, susseguitesi a distanza di qualche mese l'una dall'altra:
- subingresso per affitto di azienda da [i]x[/i] a [i]y[/i];
- comunicazione di [i]y[/i] di sospensione dell'attività per un anno;
- SCIA di nuova apertura di [i]z[/i]
E tutto questo in assenza di alcuna comunicazione di cessazione dell'attività da parte di [i]y[/i] e poi di [i]x[/i](titolare dell'attività).
Secondo voi è corretto?
Grazie e cordiali saluti.
Claudio
Buongiorno, abbiamo un caso di un bar per il quale abbiamo ricevuto le seguenti SCIA riferite allo stesso locale, susseguitesi a distanza di qualche mese l'una dall'altra:
- subingresso per affitto di azienda da [i]x[/i] a [i]y[/i];
- comunicazione di [i]y[/i] di sospensione dell'attività per un anno;
- SCIA di nuova apertura di [i]z[/i]
E tutto questo in assenza di alcuna comunicazione di cessazione dell'attività da parte di [i]y[/i] e poi di [i]x[/i](titolare dell'attività).
Secondo voi è corretto?
Grazie e cordiali saluti.
Claudio
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CORRETTO nel senso che Z ha pienamente titolo a presentare avvio.
Semmai informa Y che deve comunicare la cessazione o rischia la sanzione pecuniaria per omessa comunicazione ... ma non ci sono conseguenze amministrative
Grazie per la celere risposta.
Ho infatti chiesto chiarimenti all'attività sospesa.
Scusate l'ignoranza: cosa sarebbe questa sanzione per mancata comunicazione? Normativamente da dove deriva?
Sono forse le sanzioni che irroga la CCIAA?
Grazie mille.
Grazie per la celere risposta.
Ho infatti chiesto chiarimenti all'attività sospesa.
Scusate l'ignoranza: cosa sarebbe questa sanzione per mancata comunicazione? Normativamente da dove deriva?
Sono forse le sanzioni che irroga la CCIAA?
Grazie mille.
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Art. 26 comma 5 del Dlgs 114/1998 sanziona l'omessa comunicazione della cessazione (c'è anche una sanzione CCIAA ma è diversa) .... di fatto non si applica mai ... ma ESISTE!
Ah perfetto. Quindi in tal caso si potrebbero applicare (o quantomeno minacciare) le sanzioni previste dal 3 comma dell'art. 22 della 114.
Grazie.
Ah perfetto. Quindi in tal caso si potrebbero applicare (o quantomeno minacciare) le sanzioni previste dal 3 comma dell'art. 22 della 114.
Grazie.
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Sì, le sanzioni sono quelle:
[b]3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.[/b]
Una piccola precisazione: ma trattandosi in questo caso di un pubblico esercizio, il D.Lgs. 114 non è applicabile essendo commercio, oppure c'è una qualche motivazione per estenderlo?
Grazie
Una piccola precisazione: ma trattandosi in questo caso di un pubblico esercizio, il D.Lgs. 114 non è applicabile essendo commercio, oppure c'è una qualche motivazione per estenderlo?
Grazie
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SCUSA ma c'è stato un equivoco ... non avevamo focalizzato che la domanda si riferiva ad un ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE (a cui non si applica il dlgs 114/1998 neanche nella parte sanzionatoria).
Agli esercizi in questione si applica la LEGGE 25 agosto 1991, n.287
Art. 10.
Sanzioni
1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma [color=red][b]da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio[/b][/color]. (13)
2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'art. 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni. (12)
3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (11)
4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative. (11) (10)
5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'art. 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.
(10) A norma dell'art. 42, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogate le disposizioni del presente comma nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie.
(11) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(12) Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3-quinquies, D.L. 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 novembre 1995, n. 480.
(13) Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 64, comma 9, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.