Nel Ns comune era stata istituita per il triennio 2005 - 2007 ed era composta da:
- sindaco
- respons. P.L.
- rappres. ATS
- respons. UT
- rappres. VV.FF
- esperto in elettrotecnica.
E' ancora in vigore?
è da rifare? ancora con queste figure? il sindaco può ancora o da chi è sostituito?
la nuova è ancora per 3 anni? si possono aggiungere altre figure? quali?
Quali disposizioni la regolano? e le sue competenze?
ringrazio sempre vivamente.
E' ancora in vigore?
[color=red]No, se nominata per il triennio, ormai è decaduta.
Va rinominata[/color]
è da rifare?
[color=red]Sì[/color]
ancora con queste figure?
[color=red]Vedi sotto[/color]
il sindaco può ancora o da chi è sostituito?
[color=red]Può partecipare direttamente o delegare chi crede (assessore, dipendente di staff ecc...)[/color]
la nuova è ancora per 3 anni?
[color=red]Sì, vedi sotto[/color]
si possono aggiungere altre figure? quali?
[color=red]Sì, vedi sotto[/color]
Quali disposizioni la regolano? e le sue competenze?
[color=red]Sì, vedi sotto[/color]
[color=red]IN ALLEGATO UN ESEMPIO DI DECRETO DI NOMINA[/color]
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[b]R.D. 06/05/1940, n. 635
[/b]Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149, S.O.
[b]Art. 141-bis (94)
[/b]
Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.
La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:
a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.
Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.
Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
(94) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
[b]Art. 141 (92)
[/b]
Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. (93)
Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
(92) Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
(93) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 6 novembre 2002, n. 293 e, successivamente, dall'art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
Ma c'è diatriba sulla persona del sindaco che dovrebbe essere solo funzione politica e quindi non tecnica. Le sentenze/i pareri cosa dicono?
riferimento id:44862
Ma c'è diatriba sulla persona del sindaco che dovrebbe essere solo funzione politica e quindi non tecnica. Le sentenze/i pareri cosa dicono?
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Siamo a favore della FORTE separazione fra tecnica e politica.
Ma in questo caso è CHIARA la volontà del legislatore nel prevedere il ruolo del SINDACO quale membro della Commissione in quanto "autorità locale".
Taluno sostiene invece che il nome "Sindaco" sia riferito all'Ente e quindi ci debba partecipare il Dirigente: http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=26050
A nostro avviso la Commissione rimane IBRIDA, ferma restando la competenza esclusiva del DIRIGENTE al rilascio dell'autorizzazione sulla base del parere della Commissione.