E' vero che un circolo privato che somministra deve avere minimo 100 soci? Se si qual è il riferimento di legge? NON HO TROVATO NESSUNA PRESCRIZIONE DI LEGGE ...
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E' vero che un circolo privato che somministra deve avere minimo 100 soci? Se si qual è il riferimento di legge? NON HO TROVATO NESSUNA PRESCRIZIONE DI LEGGE ...
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NESSUNA DISPOSIZIONE DI LEGGE LO PREVEDE.
Con la Circ. Ministeriale n. 10941/12000 A del 19.02.1972 il Ministero aveva dettato questa prescrizione come condizione per l'AFFILIAZIONE ad ente riconosciuto.
Tale prescrizione non è vincolante ed oggi ha perso completamente senso vista la liberalizzazione ed il medesimo trattamento normativo che vi è fra circoli aderenti e non.
Ecco la circolare:
Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Servizio Pol. Amm/va e Sociale
Div. Polizia Amm/va - Sez.3^
N. 10.9401/12000.A (1) Roma, 19 febbraio 1972
OGGETTO: Spacci di bevande alcoliche presso i circoli degli Enti nazionali a carattere
assistenziale di cui al D.L.P.28 giugno 1946, n.78 modificato con D.L.C.P.S.10 luglio
1947,n.705.
Alcuni degli enti nazionali a carattere ricreativo?assistenziale di cui alle disposizioni
legislative in oggetto hanno di recente fatto presente gli inconvenienti che ad essi
deriverebbero dalla difformità delle prescrizioni, richieste dalle competenti Questure ai
dirigenti dei circoli ad essi affiliati ai fini del rilascio della licenza per la gestione, nei propri
locali, di spacci di bevande alcoliche.
In particolare viene prospettato che in taluni casi verrebbe ritenuta necessaria la
presentazione di una complessa documentazione, nonché l'osservanza di obblighi di vario
genere che, prescritti dal M. delle leggi di P.S. per i titolari di pubblici esercizi, non
potrebbero ritenersi applicabili senza opportuni adattamenti, nei confronti dei gestori degli
spacci siti in detti circoli, considerate le diverse finalità da questi perseguite.
Tanto premesso e in conformità degli intendimenti di semplicità e snellezza che hanno
motivato le disposizioni impartite con la circolare n.10.2840/12982.D (5) in data 31 maggio
1971, riguardanti la semplificazione degli adempimenti dei privati nel settore delle
autorizzazioni di polizia, questo Ministero ritiene opportuno chiarire qui di seguito le
condizioni che, a proprio avviso, possono ritenersi sufficienti per il conseguimento della
licenza dì apertura e per la regolare gestione degli spacci di cui trattasi.
Va anzitutto precisato che la documentazione da presentare per ottenere la licenza per
l'esercizio dei suindicati spacci, deve comprendere soltanto:
a) la domanda in bollo a firma del presidente del circolo corredata del tagliando di
"attestazione" del versamento della tassa di cc.gg. all'uopo dovuta, nonché di una marca
da bollo da £.500 che andrà apposta sul modulo di licenza;
b)[color=red] una dichiarazione rilasciata dalla Presidenza Nazionale dell'ente attestante sia
l'affiliazione ad esso del circolo interessato, sia l'iscrizione a questo di un numero di soci
non inferiore a cento, sia infine la qualità di presidente del sodalizio in parola della persona
firmataria dell'istanza. Per quanto attiene al numero dei soci iscritti al circolo, per la cui
dimostrazione non si ritiene più necessaria la presentazione dell'elenco nominativo, ma la
sola dichiarazione della Presidenza Nazionale dell'Ente si soggiunge che, anche quando
tale numero sia inferiore a cento, la richiesta potrà ugualmente essere valutata in senso
favorevole qualora venga accertato che la limitata popolazione della località in cui sorge il
circolo non con sente il raggiungimento del precitato numero minimo di soci.[/color]
Nella domanda, oltre ai consueti dati relativi alle generalità dell' interessato - che, come
prescritto dall'art.12
del T.U.L.P.S., dovrà apporre di suo pugno la propria firma e le indicazioni del proprio
stato e domicilio, dì cui andrà fatta attestazione a mezzo di pubblico ufficiale ? dovrà
essere specificata l'esatta ubicazione dei locali da destinare a spaccio che, si rammenta,
in nessun caso potranno avere accesso diretto dalla pubblica via, fornendo di essi una
dettagliata descrizione illustrativa.
Qualora poi la predetta documentazione non pervenga alla competente Questura tramite il
Sindaco del Comune in cui ha sede il circolo ? il quale in tal caso provvederà, come
prescritto dall' art.90 del citato testo unico, a sentire il parere dell' ufficiale sanitario oltre
che a fornire i necessari dati relativi all' adempimento da parte del richiedente la licenza
dell'istruzione obbligatoria dei fanciulli - il nulla osta del suindicato ufficiale sanitario e,
qualora l'interessato sia a ciò tenuto, la certificazione concernente l'ottemperanza del
menzionato obbligo scolastico andranno pure allegati alla domanda.
In occasione del rinnovo annuale della licenza sarà invece sufficiente che gli interessati
facciano pervenire alla competente Questura il tagliando di "attestazione" del versamento
della tassa di cc.gg. unitamente ad una aggiornata dichiarazione della Presidenza
Nazionale dell'ente di appartenenza da cui risultino confermate le notizie fornite al
momento della prima richiesta dell'autorizzazione.
Per quanto concerne l' eventuale rilascio delle ulteriori autorizzazioni riguardanti lo
svolgimento di giochi leciti o l'installazione di apparecchi radio?televisivi e di juke?boxes,
nonché di biliardini elettrici ed in genere di congegni automatici o semiautomatici da
trattenimento, si rammenta che un siffatto obbligo sussiste solo nel caso in cui tali attività
vengano svolte nello sesso locale in cui è ubicato lo spaccio e non negli altri locali del
circolo pur se comunicanti con lo spaccio medesimo.
Circa la nomina di rappresentanti da parte dei titolari delle licenze relative alla gestione.
degli spacci In parola, si fa presento che, considerato il carattere associativo degli
organismi di cui trattasi, privi di qualsiasi finalità di lucro, non può ritenersi giustificata la
prescrizione che in qualche provincia viene in via generale fatta ai presidenti di detti
organismi ? titolari in tale qualità della licenza ? di richiedere in ogni caso l'approvazione di
un proprio rappresentante ai sensi degli, artt. 8 e 93 del ripetuto T.U. di P.S.. Sembra
infatti che, qualora il titolare della licenza sia normalmente presente nei locali ben possa
servirsi, per la pratica conduzione di uno spaccio, di un incaricato di sua fiducia rimanendo
egli ovviamente unico responsabile della relativa gestione.
Per i medesimi motivi anzi esposti pare a questo Ministero che non si debbano neppure
necessariamente vincolare gli spacci più volte citati all'orario fissato in via generale per la
apertura e chiusura dei pubblici esercizi. Per tali locali, avuto riguardo alle esigenze di
volta in volta rappresentate dagli interessati (abitudini locali, orario di lavoro dei soci, ecc.)
potranno infatti essere consentiti orari più adeguati o, quanto
meno, favorevolmente esaminate, ove non esistano particolari motivi ostativi, le eventuali
richieste di proroga all' uopo avanzate.
La diversa natura dei ripetuti esercizi, destinati a soddisfare una limitata categoria di
persone ben individuabili in base all' esistenza di un loro diretto rapporto con l'organismo
cui i locali appartengono, ha d'altro canto già indotto questo Ministero, sentito quello
dell'Industria, Commercio e Artigianato, a considerare detti spacci sottratti all'applicazione
delle norme sulla chiusura settimanale dei pubblici esercizi di cui alla legge 10 giugno
1971, n.425, in quanto, pur se non espressamente compresi nella deroga prevista
dall'art.2 della legge medesima, essi sono sicuramente a questi assimilabili per l'evidente
analogia con essi esistente.
Tenuto poi conto degli ulteriori quesiti qui pervenuti si soggiunge che non sembra possa
estendersi ai titolari della licenza di cui trattasi l'obbligo dì tenere accesa una luce alla
porta di accesso del circolo, né che ai medesimi possa essere richiesto di far pervenire
all'Ufficio dì P.S. il listino dei prezzi che si intendono praticare. Troverà invece
applicazione, limitatamente al locale destinato a spaccio, la disposizione contenuta nel 1°
comma dell'art.180 del Regolamento di P.S. che prevede, com'è noto. l'esposizione in
luogo visibile del cennato listino oltre che della licenza.
Relativamente, infine, alle eventuali richieste avanzate dai titolari delle licenze in questione
per essere autorizzati a somministrare nei propri locali anche cibi cotti, questo Ministero,
come ha già avuto modo di osservare in passato, fa presente che, tenuto conto che
trattasi di locali già autorizzati alla vendita per il consumo delle bevande alcoliche, nulla
sembra opporsi, a norma delle vigenti disposizioni in materia, a che venga altresì
consentita la suddetta somministrazione di cibi cotti o preconfezionati. Ciò ovviamente a
condizione che l'acquisto di tali vivande sia riservato ai soli soci del circolo e sempre che i
locali da destinare all'attività di cui trattasi siano stati ritenuti a tal fine idonei a seguito del
sopralluogo effettuato, in occasione della richiesta della licenza di spaccio, dalla speciale
commissione provinciale di cui all'art.91 del T.U. delle leggi di P.S.
Tanto premesso nel raccomandare l'esatta applicazione delle presenti istruzioni, si
pregano le SS.LL. di porta re le stesse a conoscenza delle Direzioni provinciali degli Enti
interessati e di richiamare nel contempo l'attenzione dei dipendenti organi di polizia per
l'attuazione, a norma di legge, della necessaria opera di vigilanza intesa a scongiurare
ogni possibile abuso nel settore.
Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
"la liberalizzazione ed il medesimo trattamento normativo che vi è fra circoli aderenti e non" ????
A quale norma Ti riferisci ...
GRAZIE
"la liberalizzazione ed il medesimo trattamento normativo che vi è fra circoli aderenti e non" ????
A quale norma Ti riferisci ...
GRAZIE
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Il DPR 235/2001 prevedeva un regime differenziato per i circoli ADERENTI e quelli NON ADERENTI unicamente in merito all'applicabilità della programmazione locale. A quelli non aderenti si applicavano i contingenti numerici o la differente programmazione locale valida per gli esercizi di somministrazione.
Ciò è venuto meno con la liberalizzazione ai sensi del dl 223/2006 (quindi sono ormai 6 anni) e comunque con le conferme contenute nei successivi provvedimenti dal dlgs 59/2010, dl 201/2011, d.l. 1/2012.