Data: 2018-05-02 06:49:13

Certificato Casellario con provvedimento

Buongiorno,

a seguito di richiesta di autorizzazione per la partecipazione al mercato settimanale come produttore agricolo, ho chiesto il certificato del casellario del richiedente.

Dalla banca dati è emerso quanto segue:
1)XX/XX/2011 Decreto penale del G.I.P. Tribunale di XXXXXXX esecutivo il XX/XX/2011
1° reato) VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE art. 5 lett. h L. 30/04/1962 N. 283 (commesso il XX/XX/2010 in XXXXXXXXX)
Circostanza: art. 5 L. 30/04/1962 n. 283
Dispositivo: AMMENDA 1500 € E RITENUTE LE DIMINUENTI DI RITO DEL DECRETO PENALE
Dati relativi all’avvenuta esecuzione della pena:
- PAGATA LA PENA PECUNIARIA IL XX/XX/2011

È possibile quindi rilasciare autorizzazione in quanto la pena è stata pagata?

Grazie in anticipo
Luca

riferimento id:44851

Data: 2018-05-02 08:48:29

Re:Certificato Casellario con provvedimento

A mio avviso sì in quanto la pena pecuniaria è stata pagata nel 2011 e quindi sono decorsi i cinque anni.

riferimento id:44851

Data: 2018-05-02 13:57:46

Re:Certificato Casellario con provvedimento


Buongiorno,

a seguito di richiesta di autorizzazione per la partecipazione al mercato settimanale come produttore agricolo, ho chiesto il certificato del casellario del richiedente.

Dalla banca dati è emerso quanto segue:
1)XX/XX/2011 Decreto penale del G.I.P. Tribunale di XXXXXXX esecutivo il XX/XX/2011
1° reato) VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE art. 5 lett. h L. 30/04/1962 N. 283 (commesso il XX/XX/2010 in XXXXXXXXX)
Circostanza: art. 5 L. 30/04/1962 n. 283
Dispositivo: AMMENDA 1500 € E RITENUTE LE DIMINUENTI DI RITO DEL DECRETO PENALE
Dati relativi all’avvenuta esecuzione della pena:
- PAGATA LA PENA PECUNIARIA IL XX/XX/2011

È possibile quindi rilasciare autorizzazione in quanto la pena è stata pagata?

Grazie in anticipo
Luca
[/quote]

[b]L'art. 4 dlgs 228/2001 dispone:
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per [color=red]delitti [/color]in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.[/b]

I delitti e le contravvenzioni si distinguono a seconda della specie di pena prevista dal codice penale (ex art. 39 c.p.) i delitti sono quei reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo, della reclusione, della multa, mentre le contravvenzioni sono quei reati per i quali è prevista la pena dell’arresto e/o dell’ammenda (ex art. 17 c.p.).

Nel tuo caso il reato NON E' OSTATIVO per 2 motivi:
1) è antecedente il quinquennio
2) non è un DELITTO ma una CONTRAVVENZIONE e quindi non rientrerebbe comunque fra i reati ostativi.

riferimento id:44851
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