Data: 2012-04-11 16:26:37

COMMERCIO AUTO DESTINAZIONE NON CONFORME

Una società ha presentato scia per commercio auto nuove e comunicazione auto usate con allegata planimetria  di un'area non identificata. Ho avviato il procedimento, richiesto integrazione documentale e interrotto i termini. Nessuna risposta. Nel frattempo dalla verifica presso l'ufficio tecnico è scaturito che l'area ha destinazione d'uso parcheggio. Ho quindi invitato a conformare l'attività alla normativa vigente entro 30 giorni e dato avvio di procedimento per divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti (art.19, comma 3, L.241/1990). Il titolare resosi conto dell'errore (?), verbalmente chiede di indicare quale sede dell'attività un'altra area  in disponibilità nei pressi della precedente.
Quindi chiedo e' possibile conformare l'attività con un trasferimento della sede in un'altra area senza far cessare l'attività? Il termine di 60 gg per il  divieto di prosecuzione dell'attività da quando decorre? Grazie.

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Data: 2012-04-11 18:14:37

Re:COMMERCIO AUTO DESTINAZIONE NON CONFORME

Se avviene al regolarizzazione a mio avviso NON vi è necessità di cessare l'attività e questa può proseguire a seguito dell'adeguamento.

Ovviamente restanto ferme eventuali sanzioni pecuniarie per aver usato l'area non conforme ma ciò non ha effetti sulla legittimazione alla prosecuzione.

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Data: 2012-04-12 11:31:29

Re:COMMERCIO AUTO DESTINAZIONE NON CONFORME

Quindi applicando la L.R. Abruzzo 11/08 il comma 139  1^ capoverso  sanzione amministrativa da € 3.000,00 a € 20.000,00 per violazione dei commi 17 e 18  e sospensione dell'attività  4^ capoverso  avendo rilevato la mancanza dei requisiti edilizi.

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Data: 2012-04-12 20:02:40

Re:COMMERCIO AUTO DESTINAZIONE NON CONFORME


Quindi applicando la L.R. Abruzzo 11/08 il comma 139  1^ capoverso  sanzione amministrativa da € 3.000,00 a € 20.000,00 per violazione dei commi 17 e 18  e sospensione dell'attività  4^ capoverso  avendo rilevato la mancanza dei requisiti edilizi.
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OK per la sanzione pecuniaria ma NON PROCEDI alla sospensione che, nella legge regionale, ha chiara natura CAUTELARE.
Cioè, poichè l'interessato ha regolarizzato la sua posizione non si dà luogo alla sospensione dell'attività.


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139. (Sanzioni e revoche per l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa). Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 6 a 10, da 17 a 28, da 75 a 78, da 126 a 136, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro tremila a euro ventimila. In caso di particolare gravità o di recidiva l’Amministrazione Comunale, per le violazioni di cui sopra, dispone la sospensione delle attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per il rilascio dell’autorizzazione o del titolo abilitativi negli esercizi di cui al presente comma, è disposta la sospensione dell’attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 36, da 80 a 83 e 85 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecento a euro diecimila. L’autorizzazione all’apertura è revocata qualora il titolare:

a) non inizi l’attività di una media superficie di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande superficie di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità così come previsto dal comma 66;

b) sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno;

c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui al comma 6;

d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitaria avvenuta dopo la sospensione dell’attività disposta, ai sensi del secondo periodo del presente comma, nell’ultimo triennio;

e) nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni del quinto e sesto periodo del comma 55

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