Data: 2018-04-30 10:56:03

affittacamere/CAV/locazione turistica?

Il titolare di una residenza d’epoca ha ristrutturato altro immobile adiacente (c.d. dependance) volendolo utilizzare per locazioni brevi. Stesso indirizzo, stesso numero civico.
Le tipologie di “sfruttamento” della dependance sono affittacamere (è una civile abitazione con due stanze da letto ed un bagno “in comune”), CAV oppure la locazione turistica. CONCORDI?
Abbiamo già appurato che non può rientrare nel concetto di residenza d’epoca perché non possiede le caratteristiche architettoniche e di pregio dell’immobile principale.
Sarà a discrezione dello stesso titolare dichiarare l’affittacamere ovvero la CAV (quest’ultima tipologia è possibile avviarla anche con una sola unità immobiliare, giusto?). Dipenderà anche dai servizi che vorrà rendere all’interno
Ma soprattutto può avviare una CAV o un affittacamere pur essendo già titolare di residenza d’epoca? E’ sufficiente presentare ulteriore Scia di avvio? Contestualmente, ovvio, dovrà comunicare l'ulteriore attività alla CCIAA...

Altra soluzione ventilata era quella di concedere la "gestione" della “dependance” alla figlia a titolo non imprenditoriale: in questo caso non avendovi-la medesima- la residenza, come “locazione turistica”. Ma per l’art. 70 della L.R. 86/2016, se non erro, manca la Delibera di Giunta che definisce i contenuti della comunicazione.
Quindi? Se decidesse per la gestione non professionale in capo alla figlia non dovrebbe comunicare alcunché al Comune? Solo limitarsi alla comunicazione degli alloggiati alla Questura ed al pagamento dell’imposta di soggiorno, se e quando dovuta?

Attendo pareri, grazie e a presto!

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Data: 2018-04-30 14:08:47

Re:affittacamere/CAV/locazione turistica?

Faccio una sintesi più larga così fa comodo a tutti quelli che leggono il post.

La residenza d’epoca è una struttura ricettiva esercitata in immobile con le caratteristiche della civile abitazione. La destinazione d’uso può restare civile abitazione.
La residenza d’poca è tale se il complesso immobiliare che la contiene è assoggettato ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali (immobile indicato come tale dalla Soprintendenza).
La residenza d’epoca trova il limite legale dei 25 posti letti. Sopra quel tetto, o sono 2 residenze d’poca o è qualcos’altro.

Anche gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e gli alloggi agrituristici che sono esercitati in fabbricati tutelati possono prendere la denominazione “residenza d’epoca”

La "dependance" (detta alla francese) non trova significato nella normativa regionale. La norma regionale cita le “dipendenze” a proposito degli alberghi, quando l’attività è svolta in più stabili o in più parti di stabili: la parte principale dove c’è la lobby ecc. prende il nome di “casa madre” e le altre parti di “dipendenze”.

Nel caso che poni, lo stesso soggetto ha la possibilità di avviare in altra unità locale, attigua o meno, qualsiasi altra forma ricettiva fermo restando il rispetto delle condizioni previste per la tipologia scelta. Per quello che dici vedo le ipotesi di affittacamere, di CAV o di locazioni turistiche tutte percorribili. Se avvia affittacamere o CAV produrrà la relativa SCIA, per la locazione turistica non sono previsti adempimenti abilitativi di competenza comunale. La locazione turistica, anche se presta qualche perplessità (che comunque riguarda l’Ag. delle Entrate), potrebbe essere esercitata al di fuori dell’esercizio di impresa, in qualità di mero proprietario dell’appartamento. In alternativa potrebbe esercitarla come imprenditore. Le due ipotesi comportano diversi regimi fiscali (al comune non interessa).

L’altra strada di traslare a disponibilità dell’immobile ad un terzo per finalità di locazioni turistiche è sicuramente un’ipotesi fattibile e legittima. Il terzo, anche se non gode di un diritto reale, può comunque (stante il recente regime giuridico fiscale) optare per la cedolare secca al 21% (prima solo i proprietari o gli usufruttuerai potevano fare l’opzione).

L’attuale LR non è stata attuata relativamente alle locazioni turistiche quindi non ci sono adempimenti comunicativi verso il comune. E’ fatta salva l’ipotesi di comuni che impongono la tassa di soggiorno alle locazioni ma, in questo caso, gli obblighi comunicativi non prendono origine dalla LR 86/2016. E’ fatto salvo, come hai detto tu, l’obbligo della notifica ai fini della Pubblica Sicurezza (vedi Alloggiati WEB)
E’ presente sul sito regionale una proposta di legge che andrebbe a modificare la LR 86/2016, è probabile che esca a breve e sarà prevista una mera notifica al comune da parte del locatore.

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