Buongiorno.
Dal 2010 ad oggi quali sono gli interessi da applicare se un commerciante non paga l'occupazione del suolo pubblico? Grazie
Buongiorno.
Dal 2010 ad oggi quali sono gli interessi da applicare se un commerciante non paga l'occupazione del suolo pubblico? Grazie
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Occorre distinguere la disciplina TOSAP (per cui non maturano interessi ma si applicano le sanzioni) da quella COSAP per la quale valgono gli interessi di legge.
[b]TOSAP[/b]: - D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, art. 23 e 50
In caso di omesso o insufficiente versamento è possibile regolarizzare la violazione mediante ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97 versando contestualmente all’importo riferito al tributo principale, i relativi interessi calcolati al tasso legale e la sanzione ridotta. In particolare:
- se la regolarizzazione è effettuata ENTRO 30 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione ridotta pari al 1,5% (1/10 del 15%) dell’importo non versato;
- se la regolarizzazione è effettuata ENTRO 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione ridotta pari al 1,67% (1/9 del 15%) dell’importo non versato;
- se la regolarizzazione è effettuata ENTRO un anno dalla scadenza, si applica la sanzione ridotta pari al 3,75% (1/8 del 30%) dell’importo non versato;
[b]COSAP[/b]: D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 art. 63 e regolamento comunale
La disciplina va inserita nel REGOLAMENTO che potrà far riferimento alla disciplina TOSAP o potrà contenere altra diversa previsione.
Ecco alcuni esempi:
https://www.comune.venezia.it/it/archivio/75182
http://opencms.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/portale/conosci_la_citta_metropolitana/Statuto_regolamenti/doc_pdf/revisione-regolamento-COSAP_4_feb_2016-senza-allegati.pdf
http://www.comune.desenzano.brescia.it/italian/cosap.php
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D.Lgs. 15/11/1993, n. 507
Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1993, n. 288, S.O.
Art. 50 Denuncia e versamento della tassa (150)
In vigore dal 2 aprile 1995
1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 39 devono presentare al comune o alla provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
3. Per le occupazioni di cui all'art. 46, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Con decreto del Ministro delle finanze (147) , di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento (144).
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto (145) .
5-bis. La tassa, se d'importo superiore a lire 500 mila, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8 (146) (148) .
5-ter. Per l'anno 1995, la scadenza delle prime due rate di cui al comma 5-bis è fissata al 28 aprile 1995, fermo restando il versamento integrale della tassa medesima entro il 31 ottobre 1995. Per le occupazioni temporanee che cessano entro il 28 aprile 1995, la cui tassa è di importo non superiore a lire 500 mila, la scadenza del termine di versamento è fissata alla medesima data del 28 aprile 1995 (146) (149).
(144) Comma modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b), D.L. 27 agosto 1994, n. 515.
(145) Per la proroga al 30 settembre 1995 del termine di pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche mediante convenzione, per l'esercizio 1995, vedi l'art. 10, comma 1-bis, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 marzo 1995, n. 95.
(146) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1-ter, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 marzo 1995, n. 95.
(147) Per il nuovo modello di bollettino di versamento in euro, vedi il D.M. 4 dicembre 2001.
(148) Vedi, anche, per la proroga del termine per la denuncia e versamento della tassa l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250 e l'art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(149) Vedi, anche, per la proroga del termine per la denuncia e versamento della tassa l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250 e l'art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(150) L'art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell'art. 51 sopracitato che disponeva l'abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.
Art. 23 Sanzioni ed interessi (56) (61)
In vigore dal 6 dicembre 2011
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione. (60)
[4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento. (58) ]
[4-bis. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale. (59) (57) ]
(56) Articolo sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998.
(57) Comma abrogato dall'art. 1, comma 176, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
(58) Comma abrogato dall'art. 1, comma 172, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
(59) Comma aggiunto dal comma 480 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(60) Comma così modificato dall'art. 13, comma 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
(61) Per le possibilità concesse agli enti locali di aumentare le tariffe e i diritti, vedi l'art. 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Vedi, anche, gli artt. 62 e 64, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
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D.Lgs. 15/12/1997, n. 446
Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
Art. 63. Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
In vigore dal 18 agosto 2002
1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui alcapo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (233)
2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:
a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;
d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;
e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;
f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:
1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;
4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione; (234)
g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; (235)
g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (236) .
3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f), del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. (237) (238)
(233) Comma così sostituito dall'art. 31, comma 20, L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
(234) Lettera così sostituita dall'art. 18, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
(235) Lettera così sostituita dall'art. 31, comma 25, L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
(236) Lettera aggiunta dall'art. 31, comma 26, L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
(237) Comma sostituito dall'art. 18, comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488 a decorrere dal 1° gennaio 2000 e, successivamente, così modificato dall'art. 10, comma 2, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(238) Vedi, anche, l'art. 2, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.