ANAC: i (super) poteri secondo il Consiglio di Stato: 26 aprile 2018
[img width=300 height=67]http://www.anticorruzione.it/portal/avcp/logo.jpg[/img]
[b]Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di Regolamento Anac sulla legittimazione ad agire dinanzi al giudice amministrativo della stessa Anac e sul parere motivato che l’Autorità invia alle stazioni appaltanti con il quale indica i vizi di legittimità riscontrati[/b]
[color=red][b]Cons. St., comm. spec., 26 aprile 2018, n. 1119[/b][/color]
Numero _____/____ e data __/__/____ Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Adunanza della Commissione speciale del 4 aprile 2018
NUMERO AFFARE 00445/2018
OGGETTO:
Autorità' Nazionale Anticorruzione.
Schema di Regolamento sull’esercizio dei poteri dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione di cui all’art. 211, commi 1 bis e 1 ter, del decreto legislativo n. 50
del 2016.
LA COMMISSIONE SPECIALE del 4 aprile 2018
Vista la nota del Presidente dell’A.N.A.C. n. 21139 del 7 marzo 2018, con la quale
la detta Autorità, in considerazione del carattere di novità dei poteri ad essa
attribuiti dalla disposizione in oggetto e del significativo impatto che l’esercizio di
tali poteri potrebbe produrre sul sistema degli appalti pubblici, ha tramesso e
chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di Regolamento in oggetto;
Vista la relazione di accompagnamento al predetto schema di Regolamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 27 dell’8 marzo 2018 che
ha deferito l’affare ad apposita Commissione speciale;
Esaminati gli atti e uditi nell’adunanza del 4 aprile 2018 uditi i relatori, Presidente
Carlo Saltelli e consigliere Giulia Ferrari;
Premesso e considerato
I.- Premesse generali
I.1. Con nota n. 21139 del 7 marzo 2018 il Presidente dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC, d’ora in avanti anche solo “Autorità”) ha chiesto il parere
del Consiglio di Stato, allegando la relativa relazione, sullo[color=red][b] schema di Regolamento
sull’esercizio dei poteri attribuiti all’Autorità dai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 211
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici, d’ora in
avanti anche solo “Codice”), aggiunti dall’art. 52-ter, del decreto legge 24 aprile
2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per
lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Il comma 1- bis del predetto articolo dispone che “L’ANAC è legittimata ad agire
in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli atti generali e dei provvedimenti
relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante,
qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”, mentre il comma 1- ter stabilisce che “L’ANAC, se
ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da
gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia
della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di
legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione
appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall’ANAC, comunque
non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l’ANAC può presentare ricorso,
entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica
l’articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 annesso
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.
Il comma 1 – quater sempre dell’art. 211 prevede poi che “L’ANAC, con proprio
regolamento, può individuare i casi e le tipologie di provvedimenti in relazione ai
quali esercita i poteri di cui ai commi 1 – bis e 1 –ter.[/b][/color]
I.2. Le disposizioni sopra ricordate fanno seguito all’abrogazione, ad opera
dell’art.123 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (primo correttivo al
Codice), del comma 2 dell’art. 211 (già corretto - in relazione ad un mero errore
materiale - con Comunicato del 15 luglio 2016), il quale prevedeva che “Qualora
l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di
legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di
raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì
gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta
giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione
vincolante dell'Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di
euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul
sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente
codice. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della
giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo
amministrativo”.
In luogo delle raccomandazioni vincolanti (istituto nuovo e di difficile
inquadramento nel vigente ordinamento, sul quale questo Consiglio di Stato non
aveva mancato di esprimere riserve, giusta pareri n. 855 del 1° aprile 2016 sul
Codice, n. 2777 del 28 dicembre 2016 sullo schema di regolamento in materia di
attività di vigilanza dell’ANAC e n. 782 del 30 marzo 2017 sul decreto correttivo
del nuovo codice degli appalti, cui si rinvia) risulta così attribuito all’Autorità un
potere di agire in giudizio, a tutela dell’interesse pubblico generale, in via diretta
(art. 211, comma 1 - bis) ovvero previo parere motivato, cui la stazione appaltante
non si sia conformata (art. 211, comma 1 – ter).
[b]I.3. Si tratta in realtà di un istituto non nuovo, essendo sostanzialmente analogo a
quello previsto dall’art. 21 – bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato) che consente all’Autorità garante per la
concorrenza ed il mercato di agire in giudizio contro gli atti amministrativi
generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica
che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato (comma 1), previo
parere motivato, nel quale sono indicati gli specifici profili delle violazioni
riscontrate, laddove l’amministrazione non si sia conformata (comma 2).[/b]
L’art. 21 – bis della legge n. 287 del 1990 ha superato lo scrutinio di legittimità
costituzionale, avendo il giudice delle leggi (sentenza 14 febbraio 2013, n. 20)
escluso che sia stato così introdotto un nuovo e generalizzato controllo di
legittimità da parte di un’autorità statale (nel caso di specie dell’Autorità garante
per la concorrenza ed il mercato), ritenendo al contrario trattarsi di un “…potere di
iniziativa finalizzato ad una più complessa tutela della concorrenza e del corretto
funzionamento del mercato”, comunque “…non generalizzato perché operante
soltanto in ordine agli atti amministrativi che violino le norme a tutela della
concorrenza e del mercato…”, che si attua “…in una prima fase a carattere
consultivo (parere motivato nel quale sono indicati gli specifici profili delle
violazioni riscontrate), e in una seconda (eventuale) fase di impugnativa in sede
giurisdizionale, qualora la pubblica amministrazione non si conformi al parere
stesso”.
I.4. Tali conclusioni, che ben si attagliano anche allo specifico potere di azione ora
riconosciuto all’Autorità, rendono manifesto che [b]si è in presenza di un peculiare
strumento di vigilanza collaborativa[/b] (con le stazioni appaltanti) che si coniuga con i
più generali poteri di vigilanza e controllo (delineati dall’art. 213 del Codice) per
assicurare - quanto più possibile - il pieno ed effettivo rispetto dei principi su cui
sono imperniati gli appalti pubblici: se ciò risulta di pregnante evidenza quanto alla
previsione di cui all’art. 211, comma 1 – ter (laddove, per un verso, il parere
motivato si atteggia quale presupposto sollecitatorio di un eccezionale esercizio del
potere di autotutela da parte della stazione appaltante e, per altro verso, il ricorso al
giudice da parte dell’Autorità è da considerare come l’extrema ratio a tutela
dell’interesse pubblico e per sanare la divergenza tra due soggetti pubblici,
l’autorità e la stazione appaltante), ad identiche conclusioni può giungersi anche
con riferimento alla previsione di cui al comma 1 – bis, non potendo escludersi che
(fermo quanto si dirà oltre circa l’unicità o la duplicità del potere di azione di cui si
discute) anche il ricorso diretto, sia pur con una modalità più incisiva di quello
mediato con il parere motivato, costituisca una forma di vigilanza collaborativa ai
fini della tutela dell’interesse pubblico alla legittimità ed alla legalità dell’azione
amministrativa in materia di procedure relative all’affidamento di contratti pubblici,
che si ritiene violata.
Sotto altro concorrente profilo non sembra potersi ragionevolmente negare che il
potere di cui si discute, anche per la sua collocazione sistematica (parte IV,
Disposizioni finali e transitorie; capo II, Rimedi alternativi alla tutela
giurisdizionale; sub art. 211, rubricato “Pareri di precontenzioso dell’ANAC”)
abbia finalità latu sensu deflattive del contenzioso, in particolare con riguardo alla
previsione di cui al comma 1 – ter.
I.5. Deve ancora evidenziarsi che i nuovi poteri così attribuiti all’Autorità non
soltanto [b]superano le criticità [/b]che il Consiglio di Stato, come sopra accennato, aveva
prospettato con riferimento all’istituto delle c.d. “raccomandazioni vincolanti”, ma
anche le perplessità pure manifestate nel parere 28 dicembre 2016 n. 2277,
segnalando la necessità di una più armonica riformulazione, nel Codice, del comma
1 dell’art. 108 (risoluzione), in materia di appalti, e dei commi 1 e 2 dell’art. 176
(cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro), in
materia di concessioni: ciò anche in considerazione del fatto che è la stessa legge ad
attribuire all’Autorità il potere di agire in giudizio.
II. Sullo schema di Regolamento
II.1. Come già evidenziato, il comma 1 quater dell’art. 211 del Codice, anch’esso
aggiunto dall’art. 52 ter, del decreto legge n. 50 del 2017, convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto che l’Autorità possa
“con proprio regolamento, individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in
relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1 – bis e 1 –ter”.
Posto che, in ragione della espressa previsione normativa, non può esservi alcun
dubbio sull’effettiva sussistenza, in capo all’Autorità, del potere regolamentare che
essa intende esercitare e che ha trovato una compiuta espressione nello schema in
relazione al quale è stato chiesto il parere al Consiglio di Stato, si osserva che
l’Autorità nella relazione di accompagnamento ha evidenziato che, essendo quella
introdotta dai commi 1 bis e 1 ter dell’art. 211 una facoltà processuale, la decisione
circa l'esercizio o meno della stessa deve intendersi rimessa esclusivamente alle sue
autonome valutazioni.
L’Autorità ha poi aggiunto di aver interpretato il comma 1 quater dell’art. 211 del
Codice dei contratti pubblici nel senso che la "discrezionalità" insita nell'esercizio
del potere di impugnazione le ha consentito di selezionare delle fattispecie che, per
gravità e consistenza, possono richiedere l'attivazione del potere di agire in
giudizio: ha quindi redatto lo schema di Regolamento “sia per delineare i contenuti
dei poteri attribuiti dalla legge all'Autorità sia per introdurre una puntuale
disciplina delle ipotesi in cui poter agire”.
II.2.[b] La Commissione, pur riconoscendo che il legislatore ha inteso attribuire
all’Autorità un’ampia discrezionalità in ragione della delicatezza e rilevanza della
materia oggetto dell’eccezionale potere di azione finalizzato alla migliore cura e
tutela possibile dell’interesse pubblico sotteso alle procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici, deve tuttavia rimarcare che proprio attraverso la previsione del
potere regolamentare il legislatore ha inteso limitare quell’ampia discrezionalità
affinché la stessa non si trasformi in arbitrio o irragionevolezza.[/b]
In effetti all’eccezionalità del potere di azione riconosciuto all’Autorità corrisponde
il potere/dovere di individuare – preventivamente ed in via generale – “…i casi o le
tipologie di provvedimenti in relazione ai quali [l’Autorità] esercita i poteri di cui
ai commi 1 – bis e 1 – ter” con funzione evidentemente limitativa di quella
eccezionale legittimazione ad agire: in tal senso deve ritenersi che, allorquando la
norma di legge (comma 1 ter dell’art. 211) usa l’espressione “può”, piuttosto che
attribuire all’Autorità una facoltà o un diritto potestativo, la autorizza ovvero la
abilita a porre in essere attività che, secondo i principi generali dell’ordinamento,
non le spetterebbero.
Il “può” conferisce in effetti all’Autorità una legittimazione straordinaria ed
eccezionale in ragione della funzione (vigilanza e controllo sugli appalti pubblici)
che le è stata assegnata dalla legge.
[b]Si tratta di una funzione, cui corrispondono non solo poteri e facoltà, ma anche
doveri ed obblighi,[/b] quali quelli, appunto, di agire in giudizio nei modi e nei limiti
stabiliti dalla legge e conformati dal Regolamento, fermo restando
conseguentemente che ogni qualvolta l’Autorità, nel rispetto delle previsioni di
legge e di regolamento, eserciterà in concreto quei poteri di azione eccezionalmente
attribuiti dovrà concretamente motivare la relativa decisione: una diversa opzione
interpretativa potrebbe dar luogo a seri dubbi anche di costituzionalità della stessa
norma attributiva del potere regolamentare sotto il profilo della ragionevolezza e
della razionalità.
II.3. Passando all’esame dello schema di Regolamento all’esame della
Commissione Speciale, si osserva che esso consta di 4 Capi e di 17 articoli.
Il Capo I attiene alle “Disposizioni generali” (artt. 1 e 2); il Capo II disciplina il
“Potere di cui all'art. 211, comma 1 bis - Ricorso diretto” (artt. 3 - 5); il Capo III
disciplina il “Potere di cui all'art. 211, comma 1 ter - Ricorso previo parere
motivato” (artt. 6 - 10); il Capo IV attiene alle “Disposizioni comuni, finali e
transitorie” (artt. 11 - 17).
Più in particolare, l’art. 1 contiene le definizioni; l’art. 2 individua il contenuto del
Regolamento; gli artt. 3 e 6 elencano le fattispecie che legittimano il ricorso ai
poteri speciali dell’ANAC introdotti, rispettivamente, dai commi 1 bis e 1 ter
dell’art. 211 del Codice dei contratti; gli artt. 4 e 7 riportano l’elenco degli atti
impugnabili nell’esercizio dei poteri introdotti, rispettivamente, dai citati commi 1
bis e 1 ter; l’art. 5 descrive le modalità attraverso le quali l'Autorità può agire in
giudizio direttamente, previa verifica della sussistenza del “rilevante impatto” del
contratto; gli artt. 8, 9 e 10 disciplinano l'iter procedimentale che l'Autorità è tenuta
ad osservare per promuovere l'azione attraverso la fase prodromica prevista dal
comma 1 ter dell’art. 211; in particolare, l’art. 8 regola il procedimento per
l’emissione del parere motivato; l’art. 9 disciplina la trasmissione del parere alla
stazione appaltante mentre l’art. 10 detta disposizioni in ordine alla decisione se
proporre o meno ricorso e, in caso affermativo, alle modalità di proposizione; l'art.
11 apre il Capo IV del Regolamento e contiene le disposizioni comuni ad entrambi
i poteri dell'Autorità in ordine all’acquisizione della notizia della violazione; l’art.
12 detta disposizioni sulla trattazione delle segnalazioni individuando, in modo non
esaustivo, i soggetti particolarmente qualificati che possono inviare segnalazioni
all'Autorità e che la stessa intenda preliminarmente prendere in considerazione; il
successivo art. 13 delinea i rapporti con gli altri procedimenti dell’ANAC in
occasione dei quali viene acquisita la notizia della violazione; l’art. 14 disciplina
l’accesso ai documenti formati dall’Autorità nell’esercizio dei poteri previsti dal
Regolamento; l’art. 15 individua la pubblicità che deve essere data ai ricorsi
proposto dall’ANAC ai sensi del comma 1 bis dell’art. 211 e a quelli conseguenti al
mancato adeguamento da parte della stazione appaltante al parere motivato previsto
dal comma 1 ter dello stesso art. 211; infine, l’art. 16 detta le disposizioni
transitorie e il successivo art. 17 individua la data di entrata in vigore del
Regolamento.
II.4. Come già osservato in relazione ad altri atti anche di natura regolatoria posti in
essere dall’Autorità, deve essere sicuramente apprezzata la scelta di sottoporre a
consultazione on line “volontaria” lo schema stesso, ancorché a tanto l'Autorità non
fosse obbligata (in quanto, non essendo detto Regolamento assimilabile alle Linee
guida vincolanti perché non detta regole di condotta per gli operatori, allo stesso
non è applicabile il comma 2 dell'art. 213 del Codice dei contratti).
La consultazione pubblica è infatti astrattamente in grado di fornire all’Autorità
ulteriori elementi di conoscenza e di valutazione al fine di rendere effettivamente
comprensibile, adeguata ed efficace la normativa latu sensu di integrazione del
Codice. Nel caso in esame risulta che alla predetta consultazione abbiano risposto
due stazioni appaltanti (Anas s.p.a. e Poste Italiane s.p.a.) e due associazioni di
categoria (Associazione Nazionale Costruttori Edili e Associazione Nazionale
Cooperative Produzione Lavoro), inviando alcune motivate proposte di modifica, di
cui l’Autorità ha in ogni caso tenuto conto, come emerge dalla relazione di
accompagnamento.
II.5. Nella relazione di accompagnamento alla richiesta di parere l’Autorità ha
chiarito nel dettaglio il percorso logico che ha condotto alla formulazione delle
singole disposizioni regolamentari, spiegando l’interpretazione della norma
codicistica che ne costituisce il presupposto.
E’ stato evidenziato che la distinzione tra il Capo II e il Capo III del Regolamento è
il frutto di una lettura coordinata dei commi 1 bis e 1 ter, che ha indotto a ritenere
la sussistenza di una sostanziale diversità tra gli stessi, laddove il comma 1 bis
contempla un'ipotesi generale di legittimazione al ricorso, non subordinata a
particolari regole procedurali e che consente di esercitare un potere di
impugnazione veloce e snello, mentre il comma 1 ter disciplina un'ipotesi speciale,
configurabile nei casi di gravi violazioni del Codice, contrassegnata - essa sola -
dalla previsione del previo parere motivato.
L’Autorità ha anche chiarito che l’impostazione data alla disciplina delle
disposizioni contenute nei Capi II e III muove dall’assunto che il comma 1 bis
riconosce una legittimazione ad impugnare in relazione ad atti specifici, senza
necessità che ricorra una grave violazione, mentre nel comma 1 ter la
legittimazione ad impugnare sarà possibile solo in presenza di “gravi violazioni”,
non ancorate al “rilevante impatto” del contratto.
Ha altresì rappresentato che l'elencazione delle “fattispecie legittimanti”, prevista
negli articoli 3 (Capo II) e 6 (Capo III) del Regolamento, deve considerarsi a
carattere tassativo non potendo, pertanto, la stessa Autorità agire al di fuori dei casi
in essa contemplati; in tal senso il potere attribuitole può considerarsi vincolato alle
regole e ai criteri stabiliti preventivamente dalla stessa, in sede di autodisciplina.
Quanto, invece, all’elencazione degli “atti impugnabili”, di cui agli artt. 4 (Capo II)
e 7 (Capo III) del Regolamento, l’Autorità ha considerato che il comma 1 ter
dell’art. 211, nel fare riferimento generico al “provvedimento viziato” abbia, in
realtà, inteso riferirsi a tutte le tre fattispecie del precedente comma 1 bis, id est ai
“bandi”, agli altri “altri atti generali” e ai “provvedimenti”.
Sul rilievo, poi, che il riferimento ai “provvedimenti” debba intendersi come rivolto
ai soli atti autoritativi, rientranti nella procedura di affidamento, con esclusione dei
comportamenti o degli atti non provvedimentali adottati dalla stazione appaltante in
fase esecutiva, la cui cognizione non rientra nella giurisdizione del giudice
amministrativo, l’Autorità ha escluso che la propria legittimazione ad agire in
giudizio possa estendersi sino alla possibilità di intervenire per denunciare
violazioni che incidono sulla fase di esecuzione del contratto, che appartiene
notoriamente alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri.
Fanno eccezione quegli atti che, pur adottati nella fase esecutiva, si traducano in
una violazione della normativa sugli appalti sostanziandosi di fatto nell'affidamento
di "nuovi" contratti pubblici in assenza delle garanzie procedurali dell'evidenza
pubblica (ad esempio, varianti o affidamento di lavori/servizi supplementari in
assenza dei presupposti di legge o rinnovi taciti), qualora sindacabili avanti al
giudice amministrativo.
II.6. In ragione delle osservazioni generali fin qui svolte e di quanto emerge dalla
relazione di accompagnamento, può individuarsi la natura giuridica del predetto
Regolamento, anche al fine di verificare se nelle disposizioni elaborate possano
configurarsi eventuali profili di eccesso di delega.
Come già rilevato in precedente [b]la fonte del potere regolamentare in questione è
data dalla disposizione del comma 1 quater dell’art. 211 del Codice, che demanda
all’Autorità “la possibilità di individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in
relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1 bis e 1 ter”.[/b]
Se è vero che la predetta disposizione ha attribuito all’Autorità il (solo) potere di
individuare i casi in cui essa può esercitare i poteri speciali di cui ai commi 1 – bis
e 1 – ter dello stesso art. 211, è pur vero che il potere regolamentare di cui si
discute non può non prevedere anche la disciplina - per così dire interna – delle
modalità con cui nel caso concreto quei poteri, previsti dalla legge e come
delimitati dalle stesse previsioni regolamentari, sono esercitati: si tratta invero di
una disciplina “funzionale” a quello specificamente oggetto della delega, senza la
quale risulterebbe impossibile o rischierebbe di essere irragionevole, irrazionale o
arbitrario la stessa disciplina della materia strettamente oggetto della delega.
In tal senso la Commissione Speciale è dell’avviso che il Regolamento in esame
abbia natura mista, in parte attuativo della delega (artt. 3, 4, 6, 7) ed in parte
organizzativo (artt. 5, 8 -15).
Del resto, come già chiarito con il parere 14 settembre 2016, n. 1920, reso in
relazione allo schema di Regolamento ANAC per il rilascio dei pareri di
precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, e poi
ribadito in occasione del parere 28 dicembre 2016, n. 2777, reso sullo schema di
Regolamento della stessa Autorità in materia di attività di vigilanza sui contratti
pubblici di cui al comma 2 dello stesso art. 211 e all’art. 213, alle Autorità
indipendenti in generale, e a quelle di regolazione nello specifico, [b]il potere
regolamentare spetta quale corollario delle attribuzioni loro riconosciute dalla
legge, potere strettamente connesso all’elemento di indipendenza che le connota e
che consente loro di esercitare direttamente i compiti di regolazione e controllo dei
settori alla cui salvaguardia sono preposte.[/b]
Per quanto concerne la tipologia di regolamenti che le Autorità indipendenti sono
legittimate ad adottare, la disamina può prendere come punto di riferimento il
catalogo previsto dall’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il Regolamento in esame può dunque in parte (artt. 5, 8 -15) ascriversi alla
categoria dei regolamenti di organizzazione, essendo volto a disciplinare il
procedimento che deve essere seguito nell’esercizio dei poteri speciali introdotti dai
commi 1 bis e 1 ter dell’art. 211 del Codice dei contratti pubblici e rientra quindi
nella fattispecie delineata dalla lett. d) del comma 1 dell’art. 17 della legge n. 400
del 1988, che prevede che il potere regolamentare possa essere esercitato per
“l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni” .
[b]In virtù della delineata natura anche organizzativa del Regolamento in questione
non sembrano configurarsi problemi di eccesso di delega.[/b]
III. Sul contenuto dello schema di Regolamento in relazione a specifiche previsioni.
Richiamate le considerazioni generali finora svolte, la Commissione Speciale dà un
giudizio di massima positivo sullo schema di Regolamento sottoposto al suo esame,
con le ulteriori considerazioni che seguono.
III.1. Innanzitutto, posto che con il Regolamento in questione l’Autorità è stata
autorizzata ad individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali
esercitare i poteri di cui ai commi 1 – bis e 1 – ter, la Commissione Speciale è
dell’avviso che allo stato, anche in ragione del tenore letterale e della stessa
struttura dell’intero art. 211 del Codice, può condividersi che i poteri attribuiti
all’Autorità con i due commi in esame siano diversi, sia per il modo in cui si
esprimono (ricorso diretto, nell’ipotesi del comma 1 – bis; ricorso previo parere
motivato, qualora la stazione appaltante non si sia conformata a quest’ultimo,
nell’ipotesi del comma 1 - ter), sia per i presupposti (bandi, altri atti generali e
provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, violativi di norme in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nell’ipotesi di cui al comma
1 – bis; provvedimenti viziati da gravi violazione del (presente) Codice, nell’ipotesi
di cui al comma 1 – ter).
E’ ragionevole invero ritenere che il legislatore nella prima ipotesi (comma 1 - bis)
abbia inteso configurare una situazione di maggior pericolo per l’interesse
pubblico, stante il rilevante impatto – qualitativo e/o quantitativo - dei contratti cui
si ricollegano le violazioni in materia di contratti pubblici, tali da giustificare una
legittimazione ad agire in giudizio indipendentemente da un previo parere motivato,
laddove nella seconda ipotesi (comma 1 – ter) abbia ritenuto che le violazioni del
Codice, pur gravi, potessero essere adeguatamente salvaguardate dallo stesso potere
di autotutela della stazione appaltante, sollecitato dall’Autorità mediante il parere
motivato, e solo all’esito dell’infruttuosità della sollecitazione direttamente
dall’Autorità.
In tal senso non vi è d’altra parte alcun elemento, né letterale, né sistematico, per
ammettere che le espressioni usate dal legislatore nel comma 1 – bis, laddove fa
riferimento a violazione di “norme in materia di contratti”, e nel comma 1 – ter,
laddove si riferisce a gravi violazioni “del presente codice”, siano quanto al loro
effettivo contenuto identiche; né, sotto altro profilo, ed al fine di ritenere che il
potere di agire attribuito all’Autorità sia unico (e coincidente con quello del comma
1 – ter), può ritenersi decisivo il fatto che l’omologo potere accordato dall’art. 21
bis della legge n. 287 del 1990 sia unico e preveda sempre il previo parere
motivato.
E’ vero che solo nel comma 1 – ter dell’art. 211 vi è il riferimento - ai fini del
corretto esercizio del potere di agire previsto – alle disposizione del codice del
processo amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ma ciò non appare alla
Commissione Speciale decisivo per concludere nel senso dell’attribuzione
all’Autorità di un potere di agire che nell’un caso e nell’altro (comma 1 – bis e 1 –
ter) debba essere sempre preceduto dal previo parere motivato, dovendo nondimeno
rilevarsi che in entrambe le fattispecie l’Autorità deve rispettare i termini di
impugnazione previsti nel ricordato codice del processo amministrativo, nessuna
deroga essendo ipotizzabile al riguardo in mancanza di una espressa previsione
contenuta nel Codice o in una qualsiasi altra norma di rango legislativo.
Le osservazioni svolte risultano rilevanti anche ai fini della individuazione degli atti
impugnabili ai sensi del comma 1 bis del citato art. 211 e di quelli sui quali
l’Autorità deve emettere il parere motivato ai sensi del successivo comma 1 ter per
poi eventualmente proporre ricorso, individuazione che costituisce l’in sé del potere
regolamentare attribuito all’Autorità e da quest’ultima concretamente esercitato con
lo schema di Regolamento in esame.
III.2. Con riferimento alla previsione delle fattispecie legittimanti il ricorso diretto
di cui all’art. 211, comma 1 bis, contenute nell’art. 3 dello schema in esame la
Commissione Speciale osserva preliminarmente che l’espressione “norme in
materia di contratti pubblici” appare più ampia di quella “norme del presente
Codice” (cui fa riferimento il comma 1 - ter) e può pertanto ragionevolmente
comprendere – con particolare riferimento a “provvedimenti” - qualsiasi atto non
necessariamente della serie procedimentale, ma ad esso presupposto o collegato,
come per esempio un finanziamento pubblico, l’inserimento dei lavori o delle
forniture da aggiudicare negli atti di programmazione, etc.,).
III.2.1. Condivide poi la Commissione Speciale lo sforzo della previsione
regolamentare (art. 3, comma 2), in coerenza del resto con l’intentio delle
disposizioni di cui ai commi 1 – bis e 1 – ter dell’art. 211 del Codice e più in
generale con i peculiari poteri di vigilanza e controllo sugli appalti pubblici
attribuiti all’Autorità, di qualificare i contratti di “rilevante impatto” con riferimento
all’aspetto qualitativo (grandi eventi di carattere sportivo, culturale, religioso,
culturale, ovvero aventi impatto sull’ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il
territorio, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale) ovvero all’aspetto
quantitativo.
Con riguardo a quest’ultimo profilo, tuttavia, in mancanza di una precisa
individuazione da parte del legislatore ed in considerazione dell’ampia
discrezionalità di cui è sul punto titolare l’Autorità, si deve osservare che la
fissazione di tetti particolarmente elevati (indicati nel predetto art. 3, comma 2, in
25 milioni di euro per i lavori ed in 50 milioni di euro per servizi e fornitura)
potrebbe addirittura svuotare di contenuto pratico la stessa previsione, limitando la
legittimazione straordinaria a situazioni minimali, laddove non può escludersi che il
legislatore abbia inteso prevedere incisive possibilità di intervento.
Risulta per contro generico e poco chiaro il richiamo operato ai fini della
qualificazione di “contratti di rilevante impatto” al potenziale elevato numero di
operatori; ugualmente oscuro, generico e fonte di equivoco appare anche il
riferimento – sempre ai fini qualificatori in discussione – ai “contratti riconducibili
a fattispecie, criminose, situazioni anomale o sintomatiche di condotte illecite da
parte delle stazioni appaltanti”.
III.2.2. In relazione alla elencazione degli atti impugnabili (sempre con riferimento
alla previsione di cui al comma 1 – bis dell’art. 211) la Commissione Speciale è
dell’avviso che da essa vadano espunti gli “atti normativi”, che mal si prestano ad
essere sottoposti all’esercizio dei poteri (amministrativi) di vigilanza e di controllo
dell’Autorità ed al connesso esercizio del diritto di azione innanzi al giudice
amministrativo (che del resto potrebbe conoscere solo se di natura regolamentare).
Quanto al contenuto di cui alla lettera b) dell’art. 4, comma 1, dello schema di
Regolamento, la Commissione Speciale è dell’avviso che vada eliminata la non
chiara previsione da “rinnovo tacito” a “forniture supplementari” che potrebbe
essere sostituita dall’espressione più generale ed omnicomprensiva di “atti afferenti
ai rinnovi taciti”, ciò in quanto il presupposto del potere di agire di cui ai commi 1
– bis e 1 – ter è sempre un atto/provvedimento e giammai un mero comportamento
della stazione appaltante.
III.2.3. Con riferimento alle modalità di proposizione del ricorso (art. 5 dello
schema di Regolamento) la Commissione Speciale osserva che la delibera del
Consiglio dell’Autorità, che decide l’esercizio del potere di ricorso diretto, deve
intendersi appositamente motivata circa la ricorrenza dei presupposti legittimanti
previsti dalla legge e dal Regolamento, ciò in coerenza con i principi generali
dell’azione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed alla stessa
esigenza di trasparenza nell’esercizio di un potere eccezionale, quale quello in
esame..
Quanto alla questione della completezza dell’istruttoria necessaria ai fini della
proposizione del ricorso, appare utile e coerente la previsione secondo cui la
richiesta di ulteriori informazioni all’amministrazione non sospende i termini per la
presentazione del ricorso, fermo restando che – in linea generale – evidenti ragioni
di razionalità del sistema processuale amministrativo, di uguaglianza sostanziale e
di rispetto del diritto di difeso, impongono di evitare che l’uso dello straordinario
potere di legittimazione attribuito all’Autorità, sia nell’ipotesi del comma 1 - bis
che in quella di cui al comma 1 – ter dell’art. 211, possa comportare un vulnus al
rito accelerato e snello previsto dal codice del processo amministrativo proprio per
le controversie concernenti le procedure di affidamento degli appalti pubblici.
III.3. Quanto alla indicazione dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere di
azione di cui al comma 1 – ter dell’art. 211, richiamate le generali osservazioni
sullo stesso, la Commissione Speciale, pur osservando che la individuazione delle
fattispecie legittimanti (art. 6 dello schema di Regolamento) potrebbe essere di per
sé sufficiente per il pieno rispetto della delega normativo (considerandosi così
inutile e foriera di possibili equivoci e contrasti l’ulteriore indicazione anche dei
singoli atti impugnabili (art. 7 dello schema di Regolamento), rileva in ogni caso
che nell’elencazione di cui al comma 2 dell’articolo 6 dello schema di Regolamento
la previsione della lettera c) dovrebbe essere sostituita, come già rilevato in
precedenza, con “atti afferenti a rinnovi taciti”, mentre alla lettera e) andrebbe
prevista, oltre alla mancata esclusione di un concorrente per il quale ricorra uno dei
motivi previsti dall’art. 80 del Codice, anche la (illegittima) ammissione di un
concorrente per il quale ricorra uno dei motivi previsti dallo stesso art. 80 del
Codice.
Tra le gravi violazioni andrebbe poi inserita anche una previsione per i bandi o altri
atti indittivi di procedure ad evidenza pubblica che contengano clausole o misure
ingiustificatamente restrittive della partecipazione e più in generale della
concorrenza.
III.3.1. Con riferimento poi al contenuto dell’art. 7 dello schema di Regolamento si
evidenzia che nella lettera a) del comma 1 dovrebbe essere eliminata la categoria
degli atti normativi (per le ragioni già esposte in precedenza) ed andrebbe altresì
esclusa la dizione “ad esempio” con riferimento agli atti amministrativi di carattere
generale; con riferimento alla lettera b), coerentemente con la stessa previsione di
cui al comma 1 – ter, l’incipit “provvedimenti relativi ai contratti pubblici”
andrebbe sostituita con “provvedimenti relativi a procedure disciplinate dal
Codice”, così come andrebbe esclusa la dizione “ad esempio” e l’intera
formulazione da “rinnovo tacito” a “forniture supplementari” da sostituire con “atti
afferenti a rinnovi taciti”.
III.3.2. Richiamando - con riferimento al comma 2 dell’art. 8 dello schema di
Regolamento - quanto già esposto in relazione alla analoga previsione contenuta
nell’art. 5 dello stesso schema, la Commissione Speciale evidenzia che il parere
motivato emesso dall’Autorità è in realtà privo di natura provvedimentale,
trattandosi di un atto di sollecitazione all’eventuale autonomo esercizio del potere
di autotutela da parte della stazione appaltante: come tale esso è inidoneo a produrre
in modo diretto ed immediato effetti negativi e/o pregiudizievoli nella sfera
giuridica degli operatori economici interessati alla vicenda esaminata, il che
esclude la necessità di una sua comunicazione ai controinteressati, che in questa
fase potrebbe essere solo fonte di equivoci, contrasti e perplessità.
D’altra parte la funzione di informazione del controinteressato ai fini dell’esercizio
del diritto di difesa è da ricollegarsi all’eventuale avviso di avvio del procedimento
che sarà adottato dalla stazione appaltante (che abbia deciso di conformarsi al
parere motivato dell’Autorità) ovvero alla notifica del ricorso eventualmente
proposto dall’Autorità stessa.
Non sembra invece condivisibile la previsione contenuta nel comma 2 dell’art. 10
dello schema di Regolamento, trattandosi di questioni attinenti a materia
processuale non rientrante nella disponibilità dell’Autorità.
III.4. Con riferimento al Capo IV dello schema di Regolamento, concernente le
“Disposizioni comuni, finali e transitorie” si rileva quanto segue.
III.4.1. Con riferimento all’art. 12 (Trattazione delle segnalazioni”) dello schema di
Regolamento per coerenza e uniformità sistematica nella lettera a) l’espressione
“giudice amministrativo” deve essere sostituita con “autorità giudiziaria
amministrativa”, mentre le previsioni di cui alla lettere d), e), f) e g) ben potrebbero
essere sostituite con la più omnicomprensiva espressione “ogni altra
amministrazione pubblica o autorità pubblica, ivi compresa quella giudiziaria
ordinaria e contabile”.
La previsione del comma 2 dell’art. 12 deve essere invece corretta dal punto di
vista sistematico, giacché non sembra coerente una previsione di archiviazione per
mero decorso dei termini, laddove un simile effetto determina piuttosto l’estinzione
del potere conferito dalla legge.
Pertanto, pur con la riserva dovuta al fatto che la legge di delega non prevede
espressamente l’estinzione del potere amministrativo (nel caso di specie di
vigilanza e controllo cui si ricollega, come evidenziato in precedenza il potere
straordinario di azione di cui si discute), il comma 2 potrebbe essere sostituito con
la previsione secondo cui “2. I procedimenti si estinguono per il mancato esercizio
dell’azione. L’estinzione non pregiudica in ogni caso l’esercizio dei poteri ispettivi
e di controllo di cui l’Autorità è titolare”.
III.4.3. La disciplina delineata dei rapporti tra il potere di agire e gli altri
procedimenti dell’Autorità, contenuta nell’art. 13 dello schema di Regolamento,
non presenta particolari criticità, fermo restando che le previsioni dei commi 1 e 2
potrebbero essere opportunamente riunite, previo apposito coordinamento, anche
per finalità di una migliore comprensibilità del testo.
Nel terzo coma invece andrebbe eliminata l’espressione “comunque”.
Non risulta invece di facile comprensione la previsione di cui al quarto comma, dal
momento che la vincolatività del parere precontenzioso è subordinato
all’accettazione del parere stesso da parte della stazione appaltante: solo in questo
caso potrebbe essere ragionevole la previsione che il parere vincolante accettato
impedisce l’esercizio dei poteri previsti dagli articoli 3 e 6 dello schema di
Regolamento.
III.4.4. Quanto alla speciale disciplina sull’accesso agli atti (art. 14 dello schema di
Regolamento), che pure presenta alcune ambiguità e perplessità in ordine al
generale differimento “fino all’adozione della delibera con la quale viene disposto
il ricorso ed eventualmente, per tutta la durata della fase processuale nella misura in
cui sia necessario ai fini della tutela del diritto alla difesa in giudizio dell’Autorità”,
in quanto privo di qualsiasi adeguata ragione giustificativa e rimessa all’esclusiva
discrezionalità dell’Autorità, deve risolutivamente rilevarsi che essa non trova
alcun fondamento nella norma attributiva del potere regolamentare e come tale
deve essere espunta.
III.4.5. In tema di pubblicità (art. 15 dello schema di Regolamento) la Commissione
Speciale è dell’avviso che alla generica ed equivoca previsione secondo cui la
delibera “…è pubblicata immediatamente sul sito dell’Autorità” possa sostituirsi
quella secondo cui la predetta delibera “… è pubblicata il giorno successivo sul sito
dell’Autorità”.
III.4.6.[b] Non può condividersi infine la previsione contenuta nell’art. 17 dello
schema di Regolamento, secondo cui il Regolamento “entra in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana”, dal momento che in mancanza di apposita diversa previsione legislativa
deve essere rispettato il termine generale di 15 giorni di vacatio legis.[/b]
IV. Ulteriori specifiche osservazioni sulla formulazione di singoli articoli dello
schema di Regolamento.
Fermo tutto quanto fin qui considerato e rilevato e ferme anche le modifiche già
prospettate, la Commissione Speciale per completezza intende svolgere le ulteriori
osservazioni.
IV. 1. Sull’Epigrafe.
Stante la delineata natura mista del Regolamento, la Commissione speciale ritiene
che occorra aggiungere nell’epigrafe il richiamo all’articolo 17, comma 1, lett. d),
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Si segnala inoltre che il Codice dei contratti pubblici è stato individuato con la data
del 19 aprile 2016 in luogo di 18 aprile 2016.
Si suggerisce altresì, per ragioni di drafting, di uniformare il criterio di
individuazione della normativa citata e, dunque, di sostituire:
a) “decreto legislativo n. 56 del 2017” con “decreto legislativo 19 aprile 2017, n.
56”;
b) “ai sensi dell’articolo 211, co. 1 quater del d.lgs. 50/2016” con “ai sensi
dell’articolo 211, comma 1 quater, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
IV.2. Sull’articolo 2
L’art. 2 individua l’oggetto del Regolamento.
La Commissione – considerata la speciale legittimazione conferita dai commi 1 bis
e 1 ter dell’art. 211 del Codice all’ANAC - suggerisce di sostituire la dizione
“l’esercizio dei poteri” con “l’esercizio della legittimazione all’impugnazione di cui
ai commi 1 bis e 1 ter”
Si suggerisce altresì, per ragioni di drafting, di individuare il Codice dei contratti
pubblici con il termine “codice” e non con “d.lgs. 50/2016”, per coerenza con
quanto chiarito nel precedente art. 1 e con quanto fatto nelle altre disposizioni del
Regolamento.
IV.3. Sul Capo II
In coerenza con la riformulazione suggerita dell’art. 2, anche nel Capo II occorre
sostituire il riferimento al “potere” con quello alla “legittimazione”.
IV.4. Sull’articolo 3
L’art. 3 individua quali sono i contratti di “rilevante impatto” in relazione ai quali
l’ANAC può proporre ricorso al giudice amministrativo per chiedere
l’annullamento “dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti”.
La Commissione suggerisce di sostituire il comma 1, la cui formulazione
rappresenta una inutile riformulazione della normativa primaria, con “1.
L’impugnazione di cui all’art. 211, comma 1 - bis, del Codice si esercita nei
confronti di atti relativi a contratti di rilevante impatto”.
La Commissione condivide il carattere tassativo dell’elencazione, ma ritiene
preferibile indicare espressamente tale natura nel comma 2 dell’articolato, che va
peraltro riformulato in modo più chiaro e con un’elencazione che ricalchi quella del
successivo art. 6.
IV.5. Sull’articolo 4
L’art. 4 contiene l’elenco degli atti che l’ANAC può impugnare dinanzi al giudice
amministrativo.
Per ragioni di drafting si suggerisce di eleminare, nella lett. b), la frase “relativi ai
contratti pubblici”, riportata nella normativa primaria per indicare che devono
essere contratti pubblici di “rilevante impatto” e che è dunque superfluo in una
elencazione che comprende solo gli atti della procedura ad evidenza pubblica.
IV.6. Sul Capo III
In coerenza con la riformulazione suggerita del Capo II, anche nel Capo III occorre
sostituire il riferimento al “potere” con quello alla ”legittimazione”.
IV. 7 Sull’articolo 6
L’art. 6 elenca i casi in cui l‘ANAC può adottare un parere motivato da inviare alla
stazione appaltante a fronte di riscontrate “gravi violazioni” delle disposizioni
dettate dal Codice dei contratti pubblici.
La Commissione suggerisce di sostituire il comma 1, la cui formulazione
rappresenta una inutile riformulazione della normativa primaria, con “1. Le gravi
violazione delle norme in materia di contratti pubblici, che legittimano l’Autorità
ad emettere un parere motivato e, in caso di esito negativo, a ricorrere al giudice
amministrativo, sono individuate nel comma 2”.
La Commissione speciale condivide il carattere tassativo dell’elencazione, ma
ritiene preferibile indicare espressamente tale natura nel comma 2 dell’articolato.
IV.8. Sull’art. 8
L’art. 8 disciplina la fase funzionale all'emissione del parere motivato, propedeutico
per l’eventuale proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
La Commissione suggerisce di valutare l’opportunità di chiarire quanto affermato
nella relazione di accompagnamento alla richiesta di parere, e cioè che benché
chiunque possa sollecitare l'emanazione, da parte dell'ANAC, del parere motivato,
si tratta di un procedimento ad iniziativa d'ufficio, con la conseguenza che le
eventuali segnalazioni di terzi non determinano alcun vincolo di esame o di
istruttoria per l'Autorità. Tale precisazione potrebbe avere carattere deflattivo di
contenzioso proposto ex artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere una risposta espressa
dall’Autorità su un esposto inviatole.
La Commissione speciale rileva altresì che il comma 1 dell’art. 8 individua quale
termine per emettere il parere la generica “acquisizione della notizia”. Ritiene
corretta tale formulazione, che peraltro non si allinea con quanto invece affermato
nella relazione, nella quale il termine viene fatto decorrere dal giorno in cui
l'ANAC ha avuto “esatta conoscenza” della violazione, con la conseguenza che non
rileverebbe, al fine del decorso del suddetto termine, la mera pubblicazione legale
dell'atto o del provvedimento. Tale ultima opzione non appare corretta perché
finirebbe per spostare ad un tempo indefinito l’emissione del parere e, quindi, il
possibile ricorso giurisdizionale, in contrasto con i principi di certezza che devono
sovrintendere le procedure ad evidenza pubblica.
La Commissione suggerisce altresì, nel caso in cui il parere motivato verta sulle
ammissioni o esclusioni di concorrenti, di prevedere espressamente il termine per
l’adozione di tale parere, al fine di rendere possibile l’eventuale ricorso nel rispetto
dei termini previsti dal comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a.. Tale termine potrebbe
essere di 48 ore.
Valuti inoltre l’ANAC se, nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza, farsi inviare
dalle stazioni appaltanti gli elenchi dei concorrenti ammessi alle gare, non appena
formulati
IV. 9 Sull’articolo 9
L’art. 9 disciplina la fase della formulazione e dell’invio del parere motivato.
Per le ragioni già evidenziate sub art. 8, la Commissione suggerisce, nel caso in cui
il parere motivato verta sulle ammissioni o esclusioni di concorrenti, di ridurre a
quindici giorni il termine di sessata giorni entro il quale la stazione appaltante è
invitata va conformarsi
IV.10. Sull’articolo 12
L’art. 12 individua i soggetti che possono inviare le segnalazioni e l’ordine di
priorità nell’esame delle stesse.
La Commissione suggerisce di aggiungere, al comma 1, un “tra l’altro”, per far
capire che l’elenco non è esaustivo.
IV.11. Sull’articolo 13
L’art. 13 disciplina il rapporto della speciale legittimazione riconosciuta all’ANAC
dai commi 1 bis e 1 ter del’art. 211 del Codice con gli altri poteri che fanno capo
alla stessa Autorità.
La Commissione suggerisce, per ragioni di drafting, di unire i commi 1 e 2
eliminando, nel comma 2, la frase “L’esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 6
del presente Regolamento determina la sospensione” e inserendo “nonché” tra
“medesimo oggetto” del comma 1 e “di precontenzioso preordinati” del comma 2.
Al comma 3 manca il punto dopo “processo”.
IV.12. Sull’articolo 15
L’art. 15 disciplina la forma di pubblicità da dare alla delibera che stabilisce i
proporre ricorso al giudice amministrativo.
La Commissione suggerisce di sostituire al termine “immediatamente”, che non
indica un termine certo, la locuzione “il giorno stesso della sua adozione”
La Commissione suggerisce altresì, per ragioni di drafting, di unire i commi 1, 2 e
3, considerato che per tutte le delibere adottate dal Consiglio è prevista la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità.
IV.13. Sull’articolo 16
L’art. 16 disciplina la fase transitoria
La Commissione suggerisce, per ragioni di drafting, di scrivere in maiuscolo la
parola “capi”.
IV.14. Sull’articolo 17
L’art. 17 disciplina l’entrata in vigore del Regolamento
La Commissione osserva che l’entrata in vigore del Regolamento deve essere
prevista dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, non potendo un Regolamento diminuire il periodo di vacatio
legis.
P.Q.M.
[color=red][b]Nelle esposte considerazioni è il parere favorevole, con osservazioni, della Sezione
affari normativi – Commissione speciale.[/b][/color]
GLI ESTENSORI IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli, Giulia Ferrari Claudio Zucchelli
IL SEGRETARIO
Cesare Scimia
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzq5/~edisp/nsiga_4649617.pdf