Buon giorno
per la determinazione del numero delle farmacie da istituire in virtù del parametro demografico introdotto dall'art. 11 del D.L. 1/2012, occorre computare anche eventuali sedi farmaceutiche istituite ai sensi dell'art. 104 del TULS, o tali sedi, in virtù della deroga rappresentata rispetto al parametro demografico e funzionali a motivazioni topografiche e di peculiarità di territorio, non devono rientrare nella dotazione organica ordinaria ?
Grazie
Riporto un passo della sentenza del TAR Brescia n. 438/2013:
AL’art. 104 del T.U. n. 1265/1934, come modificato dalla L. n. 362/1991, stabilisce che “1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con un limite di una farmacia per comune.
2. In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 380, secondo comma”.
L’art. 380, comma 2, del medesimo T.U. prevede, invece, che “Le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l'accrescimento della popolazione e per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute”.
1.6 Va premesso che nei Comuni di più limitate dimensioni il sistema del “contingentamento” delle farmacie si è sempre basato su un duplice criterio: il primo, ordinario, fondato sul rispetto di un rapporto costante tra la popolazione locale ed il numero delle farmacie, e per questo comunemente denominato «demografico»; il secondo, straordinario, fondato sulla valutazione concreta delle esigenze di assistenza farmaceutica, e soggetto al solo limite della distanza dalle altre farmacie, e per questo comunemente denominato «topografico».
La L. 362/91 ha significativamente esteso (da 1.000 a 3.000 metri) la soglia di distanza minima per l’applicazione del criterio “topografico”, ed ha circoscritto in tal modo le possibilità derogatorie: ciò spiega la ratio della disposizione di cui all’art. 104 comma 2 per cui – alla prima revisione della pianta organica prodotta dalla novella legislativa – era in effetti previsto il “riassorbimento” delle farmacie aperte in base al criterio topografico (secondo i previgenti canoni più permissivi) nella quota stabilita secondo il parametro della popolazione (ovvero, in mancanza, la permanenza in soprannumero).
Anche la giurisprudenza ha riconosciuto che “le farmacie istituite ai sensi dell'art. 104 T.U.L.S. sono destinate ad essere riassorbite nella pianta organica con l'accrescersi della popolazione residente o, altrimenti, ad essere dichiarate soprannumerarie ai sensi del successivo art. 380 T.U.L.S., norma che non stabilisce …. l'automatica soppressione delle sedi istituite ai sensi dell'art. 104 - sul punto vedasi TAR Lecce, II, n. 209/2008” (T.A.R. Marche, sez. I – 9/1/2013 n. 3).
Ritiene il Collegio che la norma in esame – emanata in un contesto economico-sociale ancora immune dalle più recenti accentuate spinte all’apertura del mercato e al pieno sviluppo delle dinamiche concorrenziali – trovasse applicazione (in conformità al dato testuale) alla “prima revisione della pianta organica”: in buona sostanza, immediatamente dopo aver dettato condizioni stringenti per avvalersi del cd. criterio topografico (con la previsione di distanze minime maggiori) si rendeva necessario procedere con l’alternativa “riassorbimento/soprannumero”, nell’ambito dell’allora vigente sistema fondato sui concetti formali di “pianta organica” e di “zonizzazione”.
L’attuale sistema normativo – delineato dal D.L. 1/2012 conv. in L. 27/2012 – ha introdotto un modello più duttile e ha sancito il superamento della rigida impostazione precedente: nel rispetto del nuovo parametro relativo alla popolazione, infatti, la scelta dell’ubicazione deve obbedire unicamente ai vincoli nelle distanze stabiliti dalla legge, e trae ispirazione dall’obiettivo primario della maggiore fruibilità del servizio farmaceutico e della sua capillare articolazione sul territorio, purchè le scelte in concreto siano immuni da illogicità o da palese irragionevolezza. Nell’esercizio di una potestà di carattere programmatorio, i Comuni stabiliscono il numero e l’ubicazione delle farmacie nel territorio di appartenenza, secondo i bisogni reali dei cittadini che hanno necessità di usufruire del servizio, ed i canoni a quali ancorare le scelte sono “le esigenze degli abitanti della zona”, “una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico”, “un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate” (cfr. nuovo art. 2 della L. 475/68).
[b]1.7 Ne deriva che l’interpretazione delle disposizioni invocate da parte ricorrente nell’ampia memoria finale non può prescindere dal nuovo contesto economico-sociale trasfuso nel dettato normativo del decreto “Crescitalia”. E’ opinione del Collegio che il parametro della “popolazione” – ove consenta l’apertura di una o più nuove farmacie – si affianca al criterio “topografico” che mantiene la sua validità ed autonomia in presenza dei presupposti di legge, correlati alle peculiarità delle conformazioni territoriali: l’art. 380 comma 2 – ai sensi del quale “Le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l'accrescimento della popolazione e per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute” – deve essere pertanto letto in coerenza con la ratio della riforma legislativa, nel senso di permettere e non di imporre l’applicazione del meccanismo dell’assorbimento (alla luce delle dinamiche fattuali dell’andamento demografico e del venir meno della farmacie già attive), purchè naturalmente siano riscontrabili le esigenze sottese all’applicazione del criterio “topografico”: queste ultime nella specie non sono state minimamente contestate, per cui non risultano attenuati i requisiti previsti dal legislatore per il mantenimento dell’ulteriore farmacia.[/b]