Buongiorno,
vorrei cortesemente avere un parere su quanto andrò esponendo di seguito.
Nel Febbraio di quest'anno, un'impresa commerciale ha presentato SCIA e NIA per esercizio di vicinato settore merceologico alimentare.
Pochi giorni fa, la stessa impresa comunica di intraprendere negli stessi locali (Corso XXXX n. YYY) e con relativo deposito, attività all'ingrosso alimentare sulla identica superficie dell'esercizio di vicinato; ossia mq. 148.
In questa ultima comunicazione, relativamente alla NIA sanitaria, non viene allegata alcuna planimetria da cui evincere quali che siano i locali relativi alla intraprendenda attività.
Da una planimetria prodotta la volta precedente, i locali risultavano caratterizzati da locale vendita, con ingresso dalla pubblica via, direttamente comunicante, attraverso una porta, ad un locale individuato come deposito merci che, a sua volta, tramite una uscita di sicurezza, non recante alcun numero civico, adduce alla pubblica Via.
Chiedo, è possibile attivare l'ingrosso nei locali deposito confinanti con la superficie di vendita dell'esercizio di vicinato, senza che vi sia una netta separazione strutturale tra di essi e che per ognuno vi sia un ingresso autonomo?
Personalmente, ho ritenuto che mi trovo di fronte ad una attività promiscua, disciplinata dall'art. 26 del D.Lgs. n. 114/1998 e art. 5 L.R. 28/1999 (Piemonte). Conseguentemente, ho richiesto di conformare l'attività producendo ulteriore documentazione dalla quale sia possibile comprendere che cosa l'impresa intende attuare.
La accludo alla presente per meglio rappresentare quanto sopra sono andato a specificare e se a qualcuno può tornare utile, se ne serva tranquillamente, perché implicitamente mi confermerebbe che non sono proprio uno zuccone :'( :'( :'( :'( :'(.
I dubbi che relativamente ad essa mi sorgono (ho evidenziato in giallo il testo),nascono dal fatto che non riesco a mettere in correlazione le norme succedutesi nel tempo, ossia se sono vigenti, parzialmente abrogate od in toto.
Inoltre, in essa devo riportare tutto quanto indicato nell'art. 8 della L. 241/1990, o è sufficiente come l'ho formulata?
Grazie per l'attenzione, e formulo un sincero e cordiale saluto a tutti
Buongiorno,
vorrei cortesemente avere un parere su quanto andrò esponendo di seguito.
Nel Febbraio di quest'anno, un'impresa commerciale ha presentato SCIA e NIA per esercizio di vicinato settore merceologico alimentare.
Pochi giorni fa, la stessa impresa comunica di intraprendere negli stessi locali (Corso XXXX n. YYY) e con relativo deposito, attività all'ingrosso alimentare sulla identica superficie dell'esercizio di vicinato; ossia mq. 148.
In questa ultima comunicazione, relativamente alla NIA sanitaria, non viene allegata alcuna planimetria da cui evincere quali che siano i locali relativi alla intraprendenda attività.
Da una planimetria prodotta la volta precedente, i locali risultavano caratterizzati da locale vendita, con ingresso dalla pubblica via, direttamente comunicante, attraverso una porta, ad un locale individuato come deposito merci che, a sua volta, tramite una uscita di sicurezza, non recante alcun numero civico, adduce alla pubblica Via.
Chiedo, è possibile attivare l'ingrosso nei locali deposito confinanti con la superficie di vendita dell'esercizio di vicinato, senza che vi sia una netta separazione strutturale tra di essi e che per ognuno vi sia un ingresso autonomo?
Personalmente, ho ritenuto che mi trovo di fronte ad una attività promiscua, disciplinata dall'art. 26 del D.Lgs. n. 114/1998 e art. 5 L.R. 28/1999 (Piemonte). Conseguentemente, ho richiesto di conformare l'attività producendo ulteriore documentazione dalla quale sia possibile comprendere che cosa l'impresa intende attuare.
La accludo alla presente per meglio rappresentare quanto sopra sono andato a specificare e se a qualcuno può tornare utile, se ne serva tranquillamente, perché implicitamente mi confermerebbe che non sono proprio uno zuccone :'( :'( :'( :'( :'(.
I dubbi che relativamente ad essa mi sorgono (ho evidenziato in giallo il testo),nascono dal fatto che non riesco a mettere in correlazione le norme succedutesi nel tempo, ossia se sono vigenti, parzialmente abrogate od in toto.
Inoltre, in essa devo riportare tutto quanto indicato nell'art. 8 della L. 241/1990, o è sufficiente come l'ho formulata?
Grazie per l'attenzione, e formulo un sincero e cordiale saluto a tutti
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A mio avviso hai sbagliato nel senso che:
1) la CONFORMAZIONE si fa solo quando si accerta la carenza di requisiti, non per chiedere chiarimenti
2) nel caso di specie NIENTE VIETA di usare le stesse superfici sia per dettaglio che per ingrosso. La legge regionale dispone solo "Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività"
3) la notifica sanitaria non necessita di allegati e quindi chiedere relazione tecnica e planimetria è un DI PIU'
Il modello è ben fatto ... ma usato "impropriamente" ....
NIENTE DI MALE, assicurati solo che l'interessato presenti quanto richiesto o anche solo una comunicazione dove dichiara di continuare così com'è e tu non fare altro ... e tutto si sana
Buongiorno,
preliminarmente grazie per la solerzia nella risposta ma, come anticipato, sono uno zuccone
e necessito di chiarimenti perché la cosa non mi è chiara.
1) se la mia richiesta non la definisco "Conformazione", ex art. 19 L. 241/1990, come devo nominarla ed ai sensi di quale articolo di norma?
2) L'ingrosso, a quanto ho capito, viene svolto negli stessi locali del dettaglio, non potendosi, penso, esercitare nel locale deposito merci. La superficie di vendita è di mq. 148 per il dettaglio, come segnalatomi nella SCIA di Febbraio, e mq. 148 per l'ingrosso di cui alla Comunicazione di Aprile. Così, non parrebbe che il locale sia di mq. 296? Per questo ragionamento, temo sempliciotto, ho inteso richiedere che ripartisse la superficie di mq. 148 in rapporto alle due tipologie di attività ( es. 100 ingrosso e 48 dettaglio). Non è in questo caso una vendita promiscua?
3) Per quanto riguarda gli allegati richiesti per la NIA sanitaria, ho inteso, certamente beduinamente, che la Regione Piemonte, nel recepire con D.G.R. 21-1278 del 23/12/2010 "l'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010", abbia inteso fare proprio quanto indica con l'allegato A). In esso, è dato evincersi l'allegato sub 1, e nella parte da me evidenziata in giallo, che accludo alla presente, al Paragrafo "Modalità applicative ecc. ecc.", c'è scritto testualmente: "L'OSA deve presentare la notifica, accompagnata almeno da una relazione tecnica ed una planimetria dei locali ecc.". Non è applicabile o c'è qualcos'altro che ne riduce la portata?
Ringrazio anticipatamente, auspicando in un riscontro autorevole che certamente mi accrescerà professionalmente.
Cordiali saluti
[color=red]SIAMO TUTTI ZUCCONI IN QUALCOSA ... PER QUESTO ABBIAMO PENSATO A QUESTO FORUM!![/color]
1) se la mia richiesta non la definisco "Conformazione", ex art. 19 L. 241/1990, come devo nominarla ed ai sensi di quale articolo di norma?
[color=red]Forse non dovevi fare niente .... o al limite chiedere CHIARIMENTI (significa senza sospendere, bloccare o dichiarare inefficace. Chiedi cortesemente informazioni!)[/color]
2) L'ingrosso, a quanto ho capito, viene svolto negli stessi locali del dettaglio, non potendosi, penso, esercitare nel locale deposito merci. La superficie di vendita è di mq. 148 per il dettaglio, come segnalatomi nella SCIA di Febbraio, e mq. 148 per l'ingrosso di cui alla Comunicazione di Aprile. Così, non parrebbe che il locale sia di mq. 296? Per questo ragionamento, temo sempliciotto, ho inteso richiedere che ripartisse la superficie di mq. 148 in rapporto alle due tipologie di attività ( es. 100 ingrosso e 48 dettaglio). Non è in questo caso una vendita promiscua?
[color=red]Da quanto descritto il soggetto sembra svolgere esercizio CONGIUNTO.
Negli stessi 148 metri fa sia dettaglio che ingrosso.
Per farlo NON DEVE ridurre la superficie del dettaglio e correttamente ha indicato 148 per ingrosso[/color]
3) Per quanto riguarda gli allegati richiesti per la NIA sanitaria, ho inteso, certamente beduinamente, che la Regione Piemonte, nel recepire con D.G.R. 21-1278 del 23/12/2010 "l'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010", abbia inteso fare proprio quanto indica con l'allegato A). In esso, è dato evincersi l'allegato sub 1, e nella parte da me evidenziata in giallo, che accludo alla presente, al Paragrafo "Modalità applicative ecc. ecc.", c'è scritto testualmente: "L'OSA deve presentare la notifica, accompagnata almeno da una relazione tecnica ed una planimetria dei locali ecc.". Non è applicabile o c'è qualcos'altro che ne riduce la portata?
[color=red]SUPERATA dal dlgs 222/2016 (vedi tabella A)
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Ringrazio anticipatamente, auspicando in un riscontro autorevole che certamente mi accrescerà professionalmente.
[color=red]Nella tua richiesta di chiarimenti ben potervi chiedere planimetria, relazione ecc.... ma ricorda per il futuro: NON COME CONFORMAZIONE che ha sempre come presupposti l'aver accertato SENZA DUBBIO la mancanza di requisiti.
Non è questo il tuo caso.[/color]