Sono pervenute al Comune domande di rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 17 L.R. 49/2011 e D.L. 259/2003 [b][b]per impianti [/b] operanti su infrastrutture preesistenti[/b] in seguito a concessione del Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni.
Sono stati richiesti i pareri ad ARPAT, Uff.Urbanistica e Uff. Ambiente. Se la potenza è inferiore ai 20 Watt dobbiamo rilascire il titolo abilitativo o dobbiamo considerarla come comunicazione ad effetto immediato?
La procedura adottata è corretta?
Faccio un riassunto delle procedure secondo le mie interpretazioni
Art. 35 comma 4 del D.L. 98/2011 (diventato poi art. 35, comma 4 della L. 111/2011 – in vigore dal 6 luglio 2011)
Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione impianti (…) di ridotte dimensioni:
• le modifiche degli impianti di cui all'articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis;
• le procedure per le installazioni... di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati (vedi microimpianti);
sono soggette a comunicazione all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto.
quindi, considerando anche quello che resta del d.lgs. 259/03, in materia di abilitazioni:
• Le procedure ex art. 87 bis, dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 98/11) sono sostituite in toto dalla
comunicazione ex art. 35, comma 4 del D.L. 98/2011.
• L’autorizzazione si applica ancora agli impianti con potenza in singola antenna maggiore ai 20 watt da avviare ex novo su
infrastrutture da realizzare ex novo.
• La DIA (una sentenza afferma che ytrattasi ancora di DIA ad efficacia differiata) con efficacia differita a 90 giorni si applica ancora agli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 7 watt.
•La comunicazione ad efficacia immediata si applica per la realizzazione di impianti UMTS e altre tecnologie per la banda larga (senza limiti di potenza) su infrastrutture esistenti e per modifiche ad impianti esistenti.
• La comunnicazione si applica altresì per impianti da avviare ex novo su infrastrutture da realizzare ex novo con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati e minore o uguale a 20 watt da avviare ex novo su infrastrutture da realizzare ex novo.