E' applicabile il 158/2 e 5 in luogo risrvato allo stazionamento di autobus non di linea, quindi decurtazione 2 punti e 85 €?
A mio avviso no.
grazie!
[url=https://www.studiocataldi.it/normativa/codicedellastrada/commentato/art-158-divieto-di-fermata-e-di-sosta-dei-veicoli.asp]https://www.studiocataldi.it/normativa/codicedellastrada/commentato/art-158-divieto-di-fermata-e-di-sosta-dei-veicoli.asp[/url]
E' applicabile il 158/2 e 5 in luogo risrvato allo stazionamento di autobus non di linea, quindi decurtazione 2 punti e 85 €?
A mio avviso no.
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A stretto rigore il divieto dell'art. 158 NON è limitato ad "autobus, filobus e veicoli circolanti su rotaia" DI LINEA (anche se sembra riferirsi praticamente a questi).
Se leggiamo ad esempio l'art. 61 "b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m" il legislatore si è preoccupato di precisare che si tratta di autobus e filobus DI LINEA. Quindi quando ha voluto differenziare ... lo ha atto.
A nostro avviso il 158 trova applicazione
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D.Lgs. 30/04/1992, n. 285
Nuovo codice della strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
Art. 158 Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
In vigore dal 24 giugno 2017
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime; (979)
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica (987).
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata: (980)
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli; (981)
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; (982)
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli; (989)
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione;
o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite (988).
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 (986) ad euro 164 (986) per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 85 (985) ad euro 338 (985) per i restanti veicoli. (983)
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 (986) ad euro 98 (986) per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 41 (985) ad euro 169 (985) per i restanti veicoli. (984)
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
(979) Lettera corretta da Comunicato 9 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32 e, successivamente, così modificata dall'art. 80, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
(980) Alinea così modificato dall'art. 80, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
(981) Lettera così modificata dall'art. 80, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
(982) Lettera così sostituita dall'art. 80, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
(983) Comma così modificato dall'art. 3, comma 8-bis, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 e, successivamente, dall'art. 27, comma 2, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.
(984) Comma così modificato dall'art. 27, comma 2, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.
(985) Importo aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Infine, la misura dell'importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016.
(986) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Da ultimo la misura dell'importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016.
(987) Lettera aggiunta dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, a decorrere dal 14 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 257/2016.
(988) Lettera aggiunta dall'art. 47-bis, comma 3, lett. c), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
(989) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-25 novembre 2004, n. 362 (Gazz. Uff. 1° dicembre 2004, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 158, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 32 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 8-17 marzo 2006, n. 113 (Gazz. Uff. 22 marzo 2006, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, e in relazione all'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Grazie mille!