Buongiorno,
ho visto che con L.regionale 58/2017 è stato modificato l'art. 53 della l.regionale 86/2016 prevedendo che le attività di B&B professionali possano effettuare la somministrazione di alimenti e bevande (solo quelle professionali e non quelle occasionali a quanto ho capito). Sempre nello stesso articolo è previsto che gli affittacamere (già legittimati con la previgente normativa alla somministrazione!!!), possono assumere quindi la denominazione di B&B.
[u]Ma allora tra affittacamere e b&b professionali che differenza c'è in sostanza?[/u]
Ed è a questo punto lecito che il b&b possa essere svolto come attività imprenditoriale (vista l'incostituzionalità degli artt. 9 e 12 del codice del turismo)?
In ogni caso per attività di somministrazione di alimenti e bevande si intende solo cibi confezionati giusto?
grazie
Con la LR 86/2016 l'affittacamere il il B&B sono due tipologie ricettive diverse. Con la LR 42/00 diciamo che il B&B era una specificazione dell'affittacamere.
Quindi, se l'affittacamere resta tale, ovvero non si trasforma in B&B", non può somministrare alcunché. Ai sensi del regime transitorio dell'art. 159, dal 12/01/2018 se c'è somministrazione completa di alimenti e bevande allora siamo di fronte ad un B&B imprenditoriale. Se c'è la somministrazione della sola prima colazione allora può essere anche un B&B non imprenditoriale. Gli affittacamere non possono somministrare niente.
Dopo il 12/01/2018 se un affittacamere vuole trasformarsi in B&B fa la cessazione dell'attività e l'avvio della nuova attività di B&B (SCIA + Notifica Sanitaria). I prodotti possono essere confezionati, affidati ad un catering o preparati in loco con la cucina a disposizione dell'appartamento. L'importante è che ci sia un piano di autocontrollo e un'organizzazione tali da scongiurare rischi igienici.
Il codice del turismo è stato dichiarato incostituzionale (per buona parte) proprio perché il turismo ricade nell'ambito normativo regionale e quindi le regioni hanno autonomia legislativa
grazie per la risposta. Però non capisco una cosa:
se l'affittacamere non poteva svolgere la somministrazione per quale motivo la l.r. 58/2017 cita nel Preambolo:
"[i]Considerato che:
1. È necessario integrare le disposizioni relative ai
bed and breakfast in forma imprenditoriale, prevedendo,
solo per quella tipologia, la somministrazione di alimenti
e bevande agli alloggiati ed inserendo una disposizione
transitoria che consenta agli affittacamere, [u]già legittimati
alla somministrazione secondo le norme previgenti,[/u]
di assumere la denominazione di bed and breakfast ai
sensi dell’articolo 56, comma 2, lettera a) o b), della l.r.
86/2016"[/i]
Scritto così sembra proprio che l'attività di affittacamere potesse già prima svolgere l'attività di somministrazione.
Secondo lei però, sulla base dell'art. 55 e 56 della L.r.-86/2016 (come aggiornata), la differenza tra affittacamere e b&b è solo la somministrazione della colazione?