Testo unico in materia di foreste e filiere forestali - In vigore dal 5/5/2018
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[size=18pt][b]DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34 - Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060)
(GU n.92 del 20-4-2018)
Vigente al: 5-5-2018 [/b][/size]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante
deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori
agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca
illegale, e, in particolare, il comma 2, lettera h);
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante
riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di
terreni montani;
Visto il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, recante
approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma
della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 1º dicembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta
dell'11 gennaio 2018;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare
per la semplificazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo
2018, con il quale l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente
del Consiglio dei ministri, e' stato incaricato di reggere, ad
interim, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 marzo 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e, ad
interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Principi
1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come
parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante
interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilita' e il
benessere delle generazioni presenti e future.
2. Nel rispetto delle competenze sancite dalla Costituzione, delle
potesta' attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione alle regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano e in attuazione del principio di
leale collaborazione, il presente decreto reca le norme fondamentali
volte a garantire l'indirizzo unitario e il coordinamento nazionale
in materia di foreste e di filiere forestali, nel rispetto degli
impegni assunti a livello internazionale ed europeo.
3. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze,
promuovono attraverso il fondamentale contributo della selvicoltura
la gestione forestale sostenibile con particolare riferimento a
quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze ministeriali per
la protezione delle foreste in Europa del Forest Europe, al fine di
riconoscere il ruolo sociale e culturale delle foreste, di tutelare e
valorizzare il patrimonio forestale, il territorio e il paesaggio
nazionale, rafforzando le filiere forestali e garantendo, nel tempo,
la multifunzionalita' e la diversita' delle risorse forestali, la
salvaguardia ambientale, la lotta e l'adattamento al cambiamento
climatico, lo sviluppo socio-economico delle aree montane e interne
del Paese.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti da queste delegati, promuovono
in modo coordinato la tutela, la gestione e la valorizzazione attiva
del patrimonio forestale anche al fine di garantire lo sviluppo
equilibrato delle sue filiere, nel rispetto degli impegni assunti a
livello internazionale ed europeo.
5. Ogni intervento normativo incidente sul presente testo unico o
sulle materie dallo stesso disciplinate va attuato mediante esplicita
modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche
disposizioni in esso contenute ai sensi dell'articolo 13-bis della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 2
Finalita'
1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a:
a) garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione,
distribuzione, ripartizione geografica, diversita' ecologica e
bio-culturale;
b) promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio
forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali,
economiche e socio-culturali;
c) promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana
e le rispettive filiere produttive nonche' lo sviluppo delle
attivita' agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il
razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle
proprieta' fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati,
sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle
proprieta' forestali pubbliche e private;
d) proteggere la foresta promuovendo azioni di prevenzione da
rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli
incendi e dalle avversita' biotiche ed abiotiche, di adattamento al
cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate o
danneggiate, di sequestro del carbonio e di erogazione di altri
servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile;
e) promuovere la programmazione e la pianificazione degli
interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle regioni
e delle autonomie locali;
f) favorire l'elaborazione di principi generali, di linee guida e
di indirizzo nazionali per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio forestale e del paesaggio rurale, con riferimento anche
agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune;
g) favorire la partecipazione attiva del settore forestale
italiano alla definizione, implementazione e sviluppo della strategia
forestale europea e delle politiche ad essa collegate;
h) garantire e promuovere la conoscenza e il monitoraggio del
patrimonio forestale nazionale e dei suoi ecosistemi, anche al fine
di supportare l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico nel
settore forestale e ambientale;
i) promuovere e coordinare, nel settore, la formazione e
l'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese;
l) promuovere l'attivita' di ricerca, sperimentazione e
divulgazione tecnica nel settore forestale;
m) promuovere la cultura forestale e l'educazione ambientale.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
d'intesa con la Conferenza unificata ed in coordinamento, per quanto
di rispettiva competenza, con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, adotta gli atti di indirizzo e
assicura il coordinamento delle attivita' necessarie a garantire il
perseguimento unitario e su tutto il territorio nazionale delle
finalita' di cui al comma 1.
3. Per l'ordinato perseguimento delle finalita' di cui ai comma 1,
lo Stato e le regioni promuovono accordi, intese istituzionali e
progetti di valenza interregionale e internazionale.
4. All'attuazione delle finalita' di cui al presente articolo si fa
fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Art. 3
Definizioni
1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Si definiscono:
a) patrimonio forestale nazionale: l'insieme dei boschi, di cui
ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a bosco, di cui all'articolo
4, radicati sul territorio dello Stato, di proprieta' pubblica e
privata;
b) gestione forestale sostenibile o gestione attiva: insieme
delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicita'
delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di
beni e servizi ecosistemici, nonche' una gestione e uso delle foreste
e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che
consenta di mantenere la loro biodiversita', produttivita',
rinnovazione, vitalita' e potenzialita' di adempiere, ora e in
futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a
livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri
ecosistemi;
c) pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e gli interventi
volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi,
al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione di
quanto previsto alla lettera d);
d) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti di
origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati
dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso
il legno in ogni sua forma;
e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventie le opere di
carattere intensivo ed estensivo attuati, anche congiuntamente, sul
territorio, al fine di stabilizzare, consolidare e difendere i
terreni dal dissesto idrogeologico e di migliorare l'efficienza
funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali;
f) viabilita' forestale e silvo-pastorale: la rete di strade,
piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere
permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con
fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che
interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a
garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la
valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio
forestale, nonche' le attivita' di prevenzione ed estinzione degli
incendi boschivi;
g) terreni abbandonati: fatto salvo quanto previsto dalle
normative regionali vigenti, i terreni forestali nei quali i boschi
cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della
meta' il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i
boschi d'alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di
sfollo o diradamento negli ultimi venti anni, nonche' i terreni
agricoli sui quali non sia stata esercitata attivita' agricola da
almeno tre anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione,
ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione
d'uso;
h) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali di cui alla
lettera g) per i quali i proprietari non siano individuabili o
reperibili a seguito di apposita istruttoria;
i) prato o pascolo permanente: le superfici non comprese
nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni,
in attualita' di coltura per la coltivazione di erba e altre piante
erbacee da foraggio, spontanee o coltivate, destinate ad essere
sfalciate, affienate o insilate una o piu' volte nell'anno, o sulle
quali e' svolta attivita' agricola di mantenimento, o usate per il
pascolo del bestiame, che possono comprendere altre specie,
segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo o che
producano mangime animale, purche' l'erba e le altre piante erbacee
da foraggio restino predominanti;
l) prato o pascolo arborato: le superfici in attualita' di
coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento,
impiegate principalmente per il pascolo del bestiame;
m) bosco da pascolo: le superfici a bosco destinate
tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non
predominante;
n) arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti arborei in
terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola,
finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso
industriale o energetico e che e' liberamente reversibile al termine
del ciclo colturale;
o) programmazione forestale: l'insieme delle strategie e degli
interventi volti, nel lungo periodo, ad assicurare la tutela, la
valorizzazione, la gestione attiva del patrimonio forestale o la
creazione di nuove foreste;
p) attivita' di gestione forestale: le attivita' descritte
nell'articolo 7, comma 1;
q) impresa forestale: impresa iscritta nel registro di cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercita
prevalentemente attivita' di gestione forestale, fornendo anche
servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli
elenchi o negli albi delle imprese forestali regionali di cui
all'articolo 10, comma 2;
r) bosco di protezione diretta: superficie boscata che per la
propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta
di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali
valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e
altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;
s) materiale di moltiplicazione: il materiale di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n.
386.
3. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono
definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea,
associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o
artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con
estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non
inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del
20 per cento.
4. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle
proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e
socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di
bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonche' definizioni
integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla
definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5,
purche' non venga diminuito il livello di tutela e conservazione
cosi' assicurato alle foreste come presidio fondamentale della
qualita' della vita.
Art. 4
Aree assimilate a bosco
1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo
quanto gia' previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143
e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilati
a bosco:
a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in
qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione,
comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia
mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o
individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito
degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e
dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo per il particolare interesse
forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non
risultano gia' classificate a bosco;
b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le
finalita' di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento
della qualita' dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di
conservazione della biodiversita', di protezione del paesaggio e
dell'ambiente in generale;
c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione,
in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui
all'articolo 8, commi 3 e 4;
d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e
arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversita'
biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di
trasformazioni attuate in assenza o in difformita' dalle
autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a
2.000 metri quadrati che interrompono la continuita' del bosco, non
riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli
arborati;
f) le infrastrutture lineari di pubblica utilita' e le rispettive
aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che
interrompono la continuita' del bosco, comprese la viabilita'
forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra
e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della
vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a
garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di
ulteriori atti autorizzativi.
2. Ai boschi di sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759,
non si applicano le definizioni di cui al comma 1 e di cui
all'articolo 3, comma 3, e sono consentiti gli interventi colturali
disciplinati dalla medesima legge e da specifiche disposizioni
regionali.
Art. 5
Aree escluse dalla definizione di bosco
1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo
quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e
156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non rientrano
nella definizione di bosco:
a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni
agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o
nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune
dell'Unione europea;
b) l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera n), le tartufaie coltivate di origine artificiale, i
noccioleti e i castagneti da frutto in attualita' di coltura o
oggetto di ripristino colturale, nonche' il bosco ceduo a rotazione
rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013;
c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le
alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non
forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto
legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali,
le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti
di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i
filari e i gruppi di piante arboree;
d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in
attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
2. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo
quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e
156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non sono
considerati bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle
attivita' agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti
edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza
l'edificazione di nuove costruzioni:
a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle
arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate
su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di
abbandono colturale o di preesistenti attivita' agro-silvo-pastorali,
riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano
paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di
collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali compenti in materia
agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti
organi territoriali del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, conformemente ai criteri minimi nazionali
definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 11, e fatti salvi i
territori gia' tutelati per subentrati interessi naturalistici;
b) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi
rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei
paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle
conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
c) i manufatti e i nuclei rurali gia' edificati che siano stati
abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a
qualunque stadio d'eta'.
3. Le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2
continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione
degli interventi di ripristino e recupero delle attivita' agricole e
pastorali autorizzati dalle strutture competenti.
Art. 6
Programmazione e pianificazione forestale
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo
economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
e' approvata la Strategia forestale nazionale. La Strategia, in
attuazione dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 1 e 2
e degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, con
particolare riferimento alla Strategia forestale dell'Unione europea
COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, ed in continuita' con il
Programma quadro per il settore forestale, definisce gli indirizzi
nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del
patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle
sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la
filiera pioppicola. La Strategia forestale nazionale ha una validita'
di venti anni ed e' soggetta a revisione e aggiornamento
quinquennale.
2. In coerenza con la Strategia forestale nazionale adottata ai
sensi del comma 1, le regioni individuano i propri obiettivi e
definiscono le relative linee d'azione. A tal fine, in relazione alle
specifiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche,
nonche' alle necessita' di prevenzione del rischio idrogeologico, di
mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico, le regioni
adottano Programmi forestali regionali e provvedono alla loro
revisione periodica in considerazione delle strategie, dei criteri e
degli indicatori da esse stesse individuati tra quelli contenuti
nella Strategia forestale nazionale.
3. Le regioni possono predisporre, nell'ambito di comprensori
territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche,
economico-produttive o amministrative, piani forestali di indirizzo
territoriale, finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla
valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle
attivita' necessarie alla loro tutela e gestione attiva, nonche' al
coordinamento degli strumenti di pianificazione forestale di cui al
comma 6. L'attivita' di cui al presente comma puo' essere svolta
anche in accordo tra piu' regioni ed enti locali in coerenza con
quanto previsto dai piani paesaggistici regionali. I piani forestali
di indirizzo territoriale concorrono alla redazione dei piani
paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 145
del medesimo decreto legislativo.
4. All'approvazione dei piani forestali di indirizzo territoriale
di cui al comma 3, si applicano le misure di semplificazione di cui
al punto A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
5. Le regioni, nel rispetto dell'interesse comune, garantiscono e
curano l'applicazione dei piani forestali di indirizzo territoriale,
anche attraverso le forme di sostituzione diretta o di affidamento
della gestione previste all'articolo 12. Con i piani forestali di
indirizzo territoriale, le regioni definiscono almeno:
a) le destinazioni d'uso delle superfici silvo-pastorali
ricadenti all'interno del territorio sottoposto a pianificazione, i
relativi obiettivi e gli indirizzi di gestione necessari alla loro
tutela, gestione e valorizzazione;
b) le priorita' d'intervento necessarie alla tutela, alla
gestione e alla valorizzazione ambientale, economica e
socio-culturale dei boschi e dei pascoli ricadenti all'interno del
territorio sottoposto a pianificazione;
c) il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di
programmazione e di pianificazione territoriale e forestali vigenti,
in conformita' con i piani paesaggistici regionali e con gli
indirizzi di gestione delle aree naturali protette, nazionali e
regionali, di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
e dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;
d) gli interventi strutturali e infrastrutturali al servizio del
bosco, compresa la localizzazione della rete di viabilita' forestale
di cui all'articolo 9, e le azioni minime di gestione, governo e
trattamento necessari alla tutela e valorizzazione dei boschi e allo
sviluppo delle filiere forestali locali;
e) gli indirizzi di gestione silvo-pastorale per la redazione
degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6.
6. Le regioni in attuazione dei Programmi forestali regionali di
cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo
territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le
proprieta' pubbliche e private, la redazione di piani di gestione
forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale
o sovraziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a
garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle
risorse forestali. Per l'approvazione dei piani di gestione
forestale, qualora conformi ai piani forestali di indirizzo
territoriale di cui al comma 3, non e' richiesto il parere del
Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l'adeguamento
della viabilita' forestale di cui al punto A.20 dell'Allegato A del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite disposizioni
per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei
piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3 e dei
piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma
6, al fine di armonizzare le informazioni e permetterne una
informatizzazione su scala nazionale. Le regioni e si adeguano alle
disposizioni di cui al periodo precedente entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.
8. Le regioni, in conformita' a quanto statuito al comma 7,
definiscono i criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei
piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3 e dei
piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui al comma
6. Definiscono, altresi', i tempi minimi di validita' degli stessi e
i termini per il loro periodico riesame, garantendo che la loro
redazione e attuazione venga affidata a soggetti di comprovata
competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli
professionali richiesti per l'espletamento di tali attivita'.
9. Al fine di promuovere la pianificazione forestale e incentivare
la gestione attiva razionale del patrimonio forestale, le regioni
possono prevedere un accesso prioritario ai finanziamenti pubblici
per il settore forestale a favore delle proprieta' pubbliche e
private e dei beni di uso collettivo e civico dotati di piani di
gestione forestale o di strumenti di gestione forestale equivalenti.
10. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si
avvale dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013,
n. 105, per l'elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e la
gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel «Registro
nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche
agricole e delle conoscenze tradizionali» e ricadenti nei Piani
forestali di indirizzo territoriale elaborati dalle regioni.
All'attuazione del presente comma si fa fronte nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 7
Disciplina delle attivita' di gestione forestale
1. Sono definite attivita' di gestione forestale tutte le pratiche
selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera c) e previste dalle norme regionali,
gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di
prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli
imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e
manutenzione della viabilita' forestale al servizio delle attivita'
agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale
realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonche' la
prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi,
ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle
pratiche o degli interventi predetti. Tutte le pratiche finalizzate
alla salvaguardia, al mantenimento, all'incremento e alla
valorizzazione delle produzioni non legnose, rientrano nelle
attivita' di gestione forestale.
2. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, sostengono e promuovono le attivita' di gestione
forestale di cui al comma 1.
3. Le regioni definiscono e attuano le pratiche selvicolturali piu'
idonee al trattamento del bosco, alle necessita' di tutela
dell'ambiente, del paesaggio e del suolo, alle esigenze
socio-economiche locali, alle produzioni legnose e non legnose, alle
esigenze di fruizione e uso pubblico del patrimonio forestale anche
in continuita' con le pratiche silvo-pastorali tradizionali o
ordinarie.
4. Le regioni disciplinano, anche in deroga alle disposizioni del
presente articolo, le attivita' di gestione forestale coerentemente
con le specifiche misure in materia di conservazione di habitat e
specie di interesse europeo e nazionale. La disposizione di cui al
precedente periodo si applica, ove non gia' autonomamente
disciplinate, anche alle superfici forestali ricadenti all'interno
delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6
dicembre 1991, n. 394, o all'interno dei siti della Rete ecologica
istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21
maggio 1992 e di altre aree di particolare pregio e interesse da
tutelare.
5. Nell'ambito delle attivita' di gestione forestale di cui al
comma 1, si applicano le seguenti disposizioni selvicolturali secondo
i criteri di attuazione e garanzia stabiliti dalle regioni:
a) e' sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso
dei boschi, fatti salvi gli interventi urgenti disposti dalle regioni
ai fini della difesa fitosanitaria, del ripristino post-incendio o
per altri motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico, a
condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale
del bosco;
b) e' sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso
nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui non matricinati, fatti
salvi gli interventi autorizzati dalle regioni o previsti dai piani
di gestione forestale o dagli strumenti equivalenti, nel rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 146 e 149 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purche' siano trascorsi almeno
cinque anni dall'ultimo intervento, sia garantita un'adeguata
distribuzione nello spazio delle tagliate al fine di evitare
contiguita' tra le stesse, e a condizione che sia assicurata la
rinnovazione naturale o artificiale del bosco;
c) e' sempre vietata la conversione dei boschi governati o
avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli
interventi autorizzati dalle regioni e volti al mantenimento del
governo a ceduo in presenza di adeguata capacita' di rigenerazione
vegetativa, anche a fini ambientali, paesaggistici e di difesa
fitosanitaria, nonche' per garantire una migliore stabilita'
idrogeologica dei versanti.
6. Le regioni individuano, nel rispetto delle norme nazionali e
regionali vigenti, gli interventi di ripristino obbligatori da
attuare in caso di violazioni delle norme che disciplinano le
attivita' di gestione forestale, comprese le modalita' di
sostituzione diretta o di affidamento, mediante procedura ad evidenza
pubblica ovvero mediante affidamento ad enti delegati dalle stesse
per la gestione forestale, dei lavori di ripristino dei terreni
interessati dalle violazioni, anche previa occupazione temporanea e
comunque senza obbligo di corrispondere alcuna indennita'. Nel caso
in cui dalle violazioni di cui al precedente periodo derivi un danno
o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE del
Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004, dovra' procedersi alla
riparazione dello stesso ai sensi della medesima direttiva e della
relativa normativa interna di recepimento.
7. In attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, e' vietata la
sostituzione dei soprassuoli di specie forestali autoctone con specie
esotiche. Le regioni favoriscono la rinaturalizzazione degli
imboschimenti artificiali e la tutela delle specie autoctone rare e
sporadiche, nonche' il rilascio di piante ad invecchiamento
indefinito e di necromassa in piedi o al suolo, senza compromettere
la stabilita' delle formazioni forestali e in particolare la loro
resistenza agli incendi boschivi.
8. Le regioni, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia
forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre
2013, promuovono sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici ed
ambientali (PSE) generati dalle attivita' di gestione forestale
sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvo-ambientali
informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i beneficiari dei
servizi nella definizione, nel monitoraggio e nel controllo degli
accordi contrattuali. I criteri di definizione dei sistemi di
remunerazione dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) risultano
essere quelli di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n.
221, con particolare riguardo ai beneficiari finali del sistema di
pagamento indicati alla lettera h) del comma 2 del predetto articolo
70.
9. La promozione di sistemi PSE di cui al comma 8, deve avvenire
anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
a) la volontarieta' dell'accordo, che dovra' definire le
modalita' di fornitura e di pagamento del servizio;
b) l'addizionalita' degli interventi oggetto di PSE rispetto alle
condizioni ordinarie di offerta dei servizi;
c) la permanenza delle diverse funzioni di tutela ambientale
presenti prima dell'accordo.
10. Le pratiche selvicolturali previste dagli strumenti di
pianificazione forestale vigenti, condotte senza compromettere la
stabilita' delle formazioni forestali e comunque senza il ricorso al
taglio raso nei governi ad alto fusto, inclusa l'ordinaria gestione
del bosco governato a ceduo, finalizzate ad ottenere la rinnovazione
naturale del bosco, la conversione del governo da ceduo ad alto fusto
e il mantenimento al governo ad alto fusto, sono ascrivibili a buona
pratica forestale e assoggettabili agli impegni silvo-ambientali di
cui al comma 8.
11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, sono adottate disposizioni per la definizione di criteri
minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle
attivita' agropastorali preesistenti per le superfici di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera a). Le regioni si adeguano alle
disposizioni di cui al precedente periodo entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.
12. Con i piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici
accordi di collaborazione stipulati tra le regioni e i competenti
organi territoriali del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, vengono concordati gli interventi previsti ed
autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche
selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di
bonifica, antincendio e di conservazione, da eseguirsi nei boschi
tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e ritenuti paesaggisticamente compatibili con i
valori espressi nel provvedimento di vincolo. Gli interventi di cui
al periodo precedente, vengono definiti nel rispetto delle linee
guida nazionali di individuazione e di gestione forestale delle aree
ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dei beni delle attivita' culturali e del turismo, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
13. Le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli
selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), eseguiti
in conformita' alle disposizioni del presente decreto ed alle norme
regionali, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo
149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.
Art. 8
Disciplina della trasformazione del bosco
e opere compensative
1. Ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione
arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attivita' diverse dalla
gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1, costituisce
trasformazione del bosco.
2. E' vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che
determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva
2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che
non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto, ai sensi
dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini
del ripristino delle attivita' agricole tradizionali e della
realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di
viabilita' forestale connessa alle attivita' selvicolturali e alla
protezione dei boschi dagli incendi, sempre che la trasformazione del
bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di
stabilita' dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle
valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della
biodiversita' e di tutela della pubblica incolumita'.
3. La trasformazione del bosco disposta nel rispetto del presente
articolo deve essere compensata a cura e spese del destinatario
dell'autorizzazione alla trasformazione. Le regioni stabiliscono i
criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per
gli interventi di trasformazione del bosco, nonche' gli interventi di
ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni
all'obbligo di compensazione. Le regioni, sulla base delle linee
guida adottate con il decreto di cui al comma 8, stabiliscono inoltre
i casi di esonero dagli interventi compensativi. La trasformazione
del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi del
comma 2, deve essere oggetto di riparazione ai sensi della direttiva
2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento.
4. Le compensazioni previste dal comma 3 per la trasformazione del
bosco che non determini un danno o un danno ambientale ai sensi della
direttiva 2004/35/CE, possono essere realizzate con opere e servizi
di:
a) miglioramento e restauro dei boschi esistenti nonche' del
paesaggio forestale in ambito rurale, urbano e periurbano;
b) rimboschimenti e creazione di nuovi boschi su terreni non
boscati e in aree con basso coefficiente di boscosita', tramite
l'utilizzo di specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale
e certificata, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali
frammentate e comunque in conformita' alle disposizioni attuative
della direttiva 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999. I
nuovi boschi realizzati a seguito degli interventi di compensazione
sono equiparati a bosco;
c) sistemazioni idraulico-forestali o idraulico-agrarie o
realizzazione e sistemazione di infrastrutture forestali al servizio
del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio, che
rispettino i criteri e requisiti tecnici adottati ai sensi
dell'articolo 9, comma 2;
d) prevenzione di incendi boschivi e di rischi naturali e
antropici;
e) altre opere, azioni o servizi compensativi di utilita'
forestale volti a garantire la tutela e valorizzazione
socio-economica, ambientale e paesaggistica dei boschi esistenti o il
riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche piu' sensibili.
5. I richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione del bosco,
presentano i progetti delle opere o dei servizi compensativi alle
regioni che individuano le aree dove dovra' essere effettuato
l'intervento a cura e spese del destinatario. Ove non diversamente
previsto dalla legislazione regionale, tali aree sono individuate
all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale e' stata
autorizzata la trasformazione del bosco. Ai fini dell'esecuzione
degli interventi compensativi, le regioni prevedono la prestazione di
adeguate garanzie.
6. In luogo dell'esecuzione diretta degli interventi compensativi,
le regioni possono prevedere, relativamente agli interventi di
trasformazione del bosco che non determinino un danno o un danno
ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, che il soggetto
autorizzato versi in uno specifico fondo forestale regionale una
quota almeno corrispondente all'importo stimato dell'opera o al
servizio compensativo previsto. Le regioni destinano tale somma alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 4, anche se ricadenti
in altri bacini idrografici, considerando gli eventuali aspetti
sperequativi tra l'area in cui e' realizzata la trasformazione del
bosco e gli interventi compensativi.
7. I boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di
beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalle
regioni, non possono essere trasformati e non puo' essere mutata la
destinazione d'uso del suolo, fatti salvi i casi legati a motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico nonche' le disposizioni
della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di
recepimento.
8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
sono adottate linee guida per la definizione di criteri minimi
nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi di cui al comma
3. Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui al precedente
periodo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Art. 9
Disciplina della viabilita' forestale
e delle opere connesse alla gestione del bosco
1. La viabilita' forestale e silvo-pastorale di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera f), e' volta a garantire la salvaguardia ambientale,
l'espletamento delle normali attivita' agro-silvo-pastorali, la
tutela e la gestione attiva del territorio, la sorveglianza, la
prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto
intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica,
le attivita' di vigilanza e di soccorso, gli altri compiti di
interesse pubblico, la conservazione del paesaggio tradizionale
nonche' le attivita' professionali, didattiche e scientifiche.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate disposizioni per la
definizione dei criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le
tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilita'
forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei
boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.
3. Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui al comma 2 entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 2.
Art. 10
Promozione ed esercizio
delle attivita' selvicolturali di gestione
1. Le regioni promuovono la crescita delle imprese che operano nel
settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle
utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del
territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali,
nonche' nel settore della prima trasformazione e commercializzazione
dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta
congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di cui
all'articolo 7, comma 1. Promuovono altresi' la formazione e
l'aggiornamento professionale degli operatori, anche al fine di
garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio.
2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni istituiscono elenchi o
albi delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nei
settori sopra indicati, articolati per categorie o sezioni distinte a
seconda della diversa natura giuridica delle imprese tenendo anche
conto delle loro capacita' tecnico-economiche e della tipologia di
prestazioni e prevedendo in ogni caso una specifica categoria per le
imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile,
coerentemente con i criteri minimi nazionali di cui al comma 8,
lettera a).
3. Fatti salvi i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, agli elenchi o albi di cui
al comma 2 possono iscriversi le imprese, in forma singola e
associata, che siano in possesso dei requisiti generali,
professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle attivita'
di cui al comma 1. Le imprese di cui al primo periodo possono essere
partecipate anche dai proprietari di aree agro-silvo-pastorali. La
partecipazione da parte di proprietari pubblici avviene in deroga al
disposto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175.
4. Le regioni, conformemente alla disciplina vigente in materia di
contratti pubblici, dettano norme per la concessione in gestione
delle superfici forestali pubbliche agli operatori iscritti agli
elenchi o agli albi di cui al comma 2 o ad altri soggetti pubblici o
privati, al fine di favorirne la gestione attiva, assicurandosi che
resti inalterata la superficie, la stabilita' ecosistemica, la
destinazione economica e la multifunzionalita' dei boschi.
Costituisce titolo preferenziale ai fini della concessione in
gestione delle superfici forestali pubbliche, la partecipazione di
imprese iscritte negli elenchi o negli albi di cui al comma 2 ed
aventi centro aziendale entro un raggio di 70 chilometri dalla
superficie forestale oggetto di concessione.
5. Al fine di garantire la tutela e la gestione attiva delle
risorse agro-silvo-pastorali, il miglioramento dei fondi abbandonati
e la ricostituzione di unita' produttive economicamente sostenibili
in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il
consolidamento di nuove attivita' imprenditoriali, le regioni
promuovono l'associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni
pubblici o privati, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' la
costituzione e la partecipazione ai consorzi forestali, a cooperative
che operano prevalentemente in campo forestale o ad altre forme
associative tra i proprietari e i titolari della gestione dei beni
terrieri, valorizzando la gestione associata delle piccole
proprieta', i demani, le proprieta' collettive e gli usi civici delle
popolazioni.
6. Le cooperative forestali e i loro consorzi che forniscono in via
prevalente, anche nell'interesse di terzi, servizi in ambito
forestale e lavori nel settore della selvicoltura, ivi comprese le
sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori
agricoli. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le
condizioni di equiparazione di cui al presente comma.
7. Le regioni definiscono coerentemente con i criteri nazionali
minimi di cui al comma 8, lettera b), i criteri per la formazione
professionale degli operatori forestali e i requisiti professionali
minimi per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale in
relazione alla loro natura e complessita'.
8. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definite apposite disposizioni per la definizione:
a) dei criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli elenchi o
albi regionali di cui al comma 2;
b) dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale
degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di
gestione forestale di cui al comma 7, in coerenza con gli indirizzi
europei.
9. Le regioni si adeguano alle disposizioni emanate ai sensi del
comma 8 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 8. Nelle more della definizione dei predetti criteri,
gli elenchi o gli albi gia' istituiti dalle regioni conservano la
propria efficacia.
10. Le regioni promuovono la certificazione volontaria della
gestione forestale sostenibile e la tracciabilita' dei prodotti
forestali, l'utilizzo di prodotti forestali certificati nelle
politiche di acquisto pubblico nonche' la valorizzazione della
bioeconomia forestale e delle produzioni legnose e non legnose di
qualita', con particolare attenzione ai servizi ambientali forniti
dagli ecosistemi forestali.
11. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
d'intesa con le regioni e le province autonome, intraprende azioni
volte a contrastare il commercio di legname e dei prodotti in legno
di provenienza illegale in attuazione degli indirizzi internazionali,
del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005,
del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento e del Consiglio del
20 ottobre 2010 e nel rispetto di quanto previsto agli articoli 7 e
10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
12. Le imprese iscritte agli albi di cui al comma 2 sono esonerate
dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori previsto
dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178.
13. All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
14. Continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, all'articolo 15
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ed all'articolo 2,
comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 11
Prodotti forestali spontanei non legnosi
1. Le regioni promuovono la valorizzazione economica dei prodotti
forestali spontanei non legnosi ad uso alimentare e non alimentare,
definiscono adeguate modalita' di gestione, garantiscono la tutela
della capacita' produttiva del bosco e ne regolamentano la raccolta
nel rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti titolari di uso
civico, differenziando tra raccoglitore per auto-consumo e
raccoglitore commerciale, in coerenza con la normativa specifica di
settore.
2. I diritti di uso civico di raccolta dei prodotti forestali
spontanei non legnosi sono equiparati alla raccolta occasionale non
commerciale, qualora non diversamente previsto dal singolo uso
civico.
Art. 12
Forme di sostituzione della gestione
e di conferimento delle superfici forestali
1. Per la valorizzazione funzionale del territorio
agro-silvo-pastorale, la salvaguardia dell'assetto idrogeologico, la
prevenzione e il contenimento del rischio incendi e del degrado
ambientale, le regioni provvedono al ripristino delle condizioni di
sicurezza in caso di rischi per l'incolumita' pubblica e di
instabilita' ecologica dei boschi, e promuovono il recupero
produttivo delle proprieta' fondiarie frammentate e dei terreni
abbandonati o silenti, anche nel caso vi siano edificazioni anch'esse
in stato di abbandono.
2. I proprietari e gli aventi titolo di possesso dei terreni di cui
al comma 1 provvedono coordinatamente e in accordo con gli enti
competenti alla realizzazione degli interventi di gestione necessari
per il ripristino o la valorizzazione agro-silvo-pastorale dei propri
terreni.
3. Nel caso in cui non siano stati posti in essere gli interventi
di cui al comma 2 o non sia possibile raggiungere un accordo o,
ancora, nel caso di terreni silenti, le regioni possono procedere
all'attuazione degli interventi di gestione previsti conformemente
alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, con forme
di sostituzione diretta o affidamento della gestione dei terreni
interessati e delle strutture ivi presenti a imprese, consorzi,
cooperative di cui all'articolo 10, comma 5, ad altri soggetti
pubblici o privati ovvero mediante affidamento ad enti delegati dalle
stesse per la gestione forestale, privilegiando l'imprenditoria
giovanile.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le regioni
provvedono:
a) alla definizione dei criteri e delle modalita' per
l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi di
gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni
dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed
economiche, anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di
pianificazione forestale di cui all'articolo 6;
b) alla definizione degli accordi con i proprietari dei terreni
interessati e all'individuazione degli strumenti piu' idonei per la
realizzazione degli interventi di gestione forestale da attuare,
nonche' alla definizione delle eventuali procedure per la
sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui al comma 3
al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le
loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;
c) alla definizione dei criteri e delle modalita' per il calcolo
e il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi
sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di gestione
forestale previsti per i terreni la cui proprieta' non sia
individuabile o reperibile e godibile come previsto al comma 5.
5. Le regioni possono accantonare gli eventuali frutti di cui al
comma 4, lettera c), per un periodo massimo di 2 anni a decorrere
dalla disponibilita' degli stessi. Decorso il termine di cui al primo
periodo, in assenza di richiesta di liquidazione da parte dei
legittimi proprietari delle superfici, i frutti possono essere
impiegati dalla regione per la realizzazione di opere e servizi volti
garantire la valorizzazione ambientale, paesaggistica e
socio-economica dei boschi nell'ambito del bacino o dell'area da cui
i frutti sono stati ricavati. Le opere e i servizi di cui al
precedente periodo devono prevedere attivita' di gestione, di
prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi e di
ripristino dei danni causati da calamita' naturali o da eventi di
eccezionale gravita', nonche' interventi fitosanitari in aree colpite
da gravi od estese infestazioni.
Art. 13
Materiale forestale di moltiplicazione
1. La provenienza del materiale di moltiplicazione destinato a fini
forestali e' certificata in conformita' alle disposizioni del decreto
legislativo 10 novembre 2003, n. 386. Il medesimo materiale di
moltiplicazione deve essere in condizioni fito-sanitarie conformi
alle normative di settore ed adeguato alle condizioni ambientali
della stazione di impianto.
2. Le regioni aggiornano i registri dei materiali di base previsti
dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, in
cui vengono iscritti i materiali forestali di base presenti nel
proprio territorio. Le regioni alimentano con i dati dei registri di
cui al primo periodo il registro nazionale dei materiali di base
conservato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
3. Al fine di tutelare la biodiversita' del patrimonio forestale
nazionale, in relazione alle competenze previste all'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, i Centri
nazionali biodiversita' Carabinieri di Pieve S. Stefano, Peri e Bosco
Fontana, sono riconosciuti quali centri nazionali per lo studio e la
conservazione della biodiversita' forestale. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
sentito il Ministro della difesa, sono individuati ulteriori centri
rispetto a quelli di cui al primo periodo, in numero e modalita'
sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di vista
ecologico, ed e' loro riconosciuta la qualifica di Centri nazionali
per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale.
4. I centri di cui al comma 3 sono abilitati alla certificazione
ufficiale delle analisi sulla qualita' dei semi forestali e possono
coadiuvare le regioni nell'individuazione delle aree di provenienza e
dei materiali di base collaborando con i centri di ricerca e le
istituzioni europee e nazionali che operano nel campo della
conservazione delle risorse genetiche forestali.
5. La Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo del 10 novembre 2003, n. 386, istituita presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, redige,
conserva e aggiorna il registro nazionale dei materiali di base di
cui al comma 2 e coordina la filiera vivaistica forestale nazionale,
secondo modalita' definite con decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
6. All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 14
Coordinamento
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
elabora specifiche linee di programmazione, di coordinamento e di
indirizzo in materia di politica forestale nazionale, in attuazione
della Strategia forestale nazionale ed in coerenza con la normativa
europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale in
materia di ambiente, paesaggio, clima, energia e sviluppo in
coordinamento con i Ministeri competenti.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in
accordo con le regioni, svolge funzioni di coordinamento e indirizzo
nazionale in materia di programmazione, di pianificazione, di
gestione e di valorizzazione del patrimonio forestale, oltre che di
sviluppo delle filiere forestali, anche ai fini della promozione
degli interessi nazionali del settore a livello internazionale ed
europeo.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
puo' istituire un tavolo di settore al fine di migliorare la
governance dei processi decisionali per lo sviluppo delle filiere
forestali. Le regioni e le province autonome, possono promuovere,
coordinatamente con il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, l'istituzione di specifici tavoli di settore o filiera
al fine di garantire il coordinamento territoriale o settoriale per
la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale e per
lo sviluppo delle diverse componenti delle filiere forestali. Il
Ministero puo' parteciparvi con un proprio rappresentante incaricato.
4. All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. In particolare, ai partecipanti agli organismi di cui al
comma 3 non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita',
emolumenti ne' rimborsi spese comunque denominati.
Art. 15
Monitoraggio, statistiche, ricerca,
formazione e informazione
1. A fini statistici, di inventario e di monitoraggio del
patrimonio forestale nazionale e delle filiere del settore, nel
rispetto degli impegni internazionali e degli standard definiti
dall'Unione europea e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, la
definizione di foresta e' quella adottata dall'Istituto nazionale di
statistica e utilizzata per l'Inventario nazionale delle foreste e
dei serbatoi forestali di carbonio.
2. In attuazione del principio di leale collaborazione, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il
coordinamento, l'armonizzazione e la digitalizzazione delle
informazioni statistiche e cartografiche inerenti al patrimonio
forestale, la gestione delle attivita' di settore e le sue filiere
produttive, nonche' delle informazioni di carattere ambientale
inerenti la materia forestale. Tale attivita' e' svolta sentiti il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, il
Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e con
l'Istituto nazionale di statistica. Al fine di facilitare una
migliore conoscenza e gestione del patrimonio forestale, il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali promuove
l'elaborazione di criteri per la realizzazione della cartografia
forestale georiferita, da rendere disponibile sul sito istituzionale
del Ministero, nel rispetto della direttiva 2007/2/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 e della direttiva 2003/4/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003. A tale
attivita' si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
predispone altresi' un rapporto pubblico periodico sullo stato del
patrimonio forestale nazionale, del settore e delle sue filiere
produttive coerentemente con gli standard di monitoraggio e
valutazione definiti dal processo pan-europeo Forest Europe e con
quelli forniti dall'Unione europea e dalle organizzazioni delle
Nazioni Unite. Il rapporto e' pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero ed e' comunicato alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
promuove, anche avvalendosi dei propri enti strumentali ed in
collaborazione con le Universita', gli enti di ricerca nazionali,
europei e internazionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, lo sviluppo della
ricerca e della sperimentazione in ambito forestale in conformita' al
Piano strategico per l'innovazione e la ricerca del settore agricolo,
alimentare forestale e alle disposizioni del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 454.
5. Le regioni possono promuovere d'intesa con il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, forme di coordinamento
interregionale per lo scambio ed il riconoscimento dei programmi, dei
titoli e dei crediti formativi nell'ambito della formazione
professionale e dell'aggiornamento tecnico degli operatori del
settore forestale.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
anche d'intesa con le regioni, puo' promuovere nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative e attivita' di
informazione e divulgazione pubblica nonche' di educazione e
comunicazione sul significato e ruolo del bosco, della gestione
forestale, delle filiere produttive e dei servizi generati dalle
foreste e della loro razionale gestione, in favore della societa'.
Art. 16
Disposizioni di coordinamento
1. Alla legge 14 gennaio 2013, n.10, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla rubrica dell'articolo 7, dopo le parole: «alberi
monumentali,», sono inserite le seguenti: «dei boschi vetusti,»;
b) all'articolo 7, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Sono considerati boschi vetusti le formazioni boschive
naturali o artificiali ovunque ubicate che per eta', forme o
dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o
paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di
preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una
speciale azione di conservazione.»;
c) all'articolo 7, il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli
alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per la
redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei
comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed e' istituito l'elenco
degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia alla cui
gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco e' data
pubblicita' mediante l'albo pretorio, con la specificazione della
localita' nella quale esso sorge, affinche' chiunque vi abbia
interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli
alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia e' aggiornato
periodicamente ed e' messo a disposizione, tramite sito internet,
delle amministrazioni pubbliche e della collettivita'.»;
d) all'articolo 7, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le
regioni recepiscono le definizioni di albero monumentale di cui al
comma 1 e di boschi vetusti di cui al comma 1-bis, effettuano la
raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e,
sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e
li trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni
comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine,
l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.».
2. Al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.
Per l'iscrizione dei cloni di pioppo al registro nazionale dei
materiali di base, e' competente l'Osservatorio nazionale per il
pioppo, istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali che sostituisce nelle sue funzioni la
Commissione nazionale per il pioppo di cui alla legge 3 dicembre
1962, n. 1799, e che riferisce del suo operato alla commissione
tecnica. Dalla partecipazione all'Osservatorio nazionale per il
pioppo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e comunque ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di
presenza, indennita', emolumenti ne' rimborsi spese comunque
denominati.»;
b) all'articolo 13, comma 2, le parole: «della Comunita'» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»; all'articolo 13,
comma 3, le parole: «nella Comunita'» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'Unione europea»;
c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Commissione tecnica). - 1. Con decreto del Ministero
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, la Commissione tecnica che
sostituisce la commissione tecnico - consultiva di cui all'articolo
16 della legge 22 maggio 1973, n. 269.
2. La Commissione tecnica di cui al comma 1 e' coordinata dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. La Commissione tecnica di cui al comma 1 supporta il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali nello svolgimento
delle funzioni di indirizzo e raccordo generale tra i soggetti
istituzionali competenti, garantendo altresi' lo svolgimento dei
compiti previsti dal presente decreto. La Commissione tecnica in
particolare verifica e, se del caso, aggiorna:
a) i modelli di registro di carico e scarico di cui all'articolo
5, comma 2;
b) le modalita' di raccolta dei dati sulla consistenza del
materiale vivaistico, di cui all'articolo 5, comma 4;
c) i codici delle regioni di provenienza, di cui all'articolo 8,
comma 12;
d) i criteri per l'individuazione e la rappresentazione
cartografica delle regioni di provenienza, di cui all'articolo 10,
comma 4;
e) i criteri, cui devono rispondere i materiali di
moltiplicazione importati a garanzia dell'equivalenza qualitativa
rispetto ai materiali prodotti nell'Unione europea, di cui
all'articolo 13, comma 3;
f) il peso minimo dei campioni di sementi da prelevare per i
controlli doganali di cui all'articolo 13, comma 8;
g) il modello per i controlli di cui all'articolo 15, comma 1.
4. I documenti di cui al comma 3 sono adottati, con uno o piu'
decreti, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali.
5. La commissione di cui al comma 1 e' costituita da nove membri,
come di seguito specificato:
a) un rappresentante del mondo scientifico universitario esperto
in vivaistica forestale designato di concerto tra il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome,
esperti del settore, designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
c) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e
forestali e due rappresentanti del CREA Centro foresta e legno;
d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
e) un rappresentante dei produttori privati, nominato dalle
associazioni di categoria del settore vivaistico-sementiero forestale
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
6. I componenti della Commissione tecnica durano in carica tre anni
e possono essere riconfermati. Le funzioni di coordinamento e di
segreteria senza diritto di voto, sono svolte da un dirigente o da un
funzionario della competente struttura del Ministero. I membri della
Commissione eleggono al proprio interno il Presidente e definiscono
un regolamento di funzionamento.
7. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi,
gettoni di presenza, indennita', emolumenti ne' rimborsi spese
comunque denominati. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del
presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
3. I richiami agli articoli del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 227, contenuti in altri testi normativi, sono da intendersi
riferiti ai corrispondenti articoli del presente decreto.
Art. 17
Disposizioni applicative e transitorie
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle
finalita' del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti
speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali e delle
disposizioni di indirizzo elaborate ai sensi del presente decreto
restano valide le eventuali normative di dettaglio nazionali e
regionali vigenti.
Art. 18
Abrogazioni
1. Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e' abrogato.
Art. 19
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 aprile 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri e, ad
interim, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del
turismo
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando