Salve,
Volevo sapere in una Sas, composta da un socio accomandatario e due soci accomandati, con autorizzazione intestata al socio accomandatario d'opera nella qualità di rappresentante legale della sas, con iscrizione all'albo conducente; qualora, per vari motivi (es: perdita requisiti, decesso, recesso) il socio accomandatario va via, l'autorizzazione resta alla società sas? Quindi i due soci accomandanti che rimangono saranno poi loro a decidere se iscriversi a ruolo x continuare l'attività ncc oppure fare entrare in società qualcuno iscritto al ruolo conducente.
In poche parole saranno i due accomandanti a gestire l'autorizzazione ncc considerato che la stessa rimane smp intestata alla sas.
Infine quando si fa l'intestazione della autorizzazione alla sas è corretta la formula ... si rilascia l'autorizzazione ncc al sig......, quale rappresentante legale della sas.... oppure occorre necessariamente scrivere..... si rilascia l'autorizzazione alla sas....., nella persona di .......... quale rappresentante.te legale .....
Salve,
Volevo sapere in una Sas, composta da un socio accomandatario e due soci accomandati, con autorizzazione intestata al socio accomandatario d'opera nella qualità di rappresentante legale della sas, con iscrizione all'albo conducente; qualora, per vari motivi (es: perdita requisiti, decesso, recesso) il socio accomandatario va via, l'autorizzazione resta alla società sas? Quindi i due soci accomandanti che rimangono saranno poi loro a decidere se iscriversi a ruolo x continuare l'attività ncc oppure fare entrare in società qualcuno iscritto al ruolo conducente.
In poche parole saranno i due accomandanti a gestire l'autorizzazione ncc considerato che la stessa rimane smp intestata alla sas.
Infine quando si fa l'intestazione della autorizzazione alla sas è corretta la formula ... si rilascia l'autorizzazione ncc al sig......, quale rappresentante legale della sas.... oppure occorre necessariamente scrivere..... si rilascia l'autorizzazione alla sas....., nella persona di .......... quale rappresentante.te legale .....
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OTTIMO QUESITO
RILASCIO: la formula corretta è "Si rilascia alla PIPPO SAS in persona del legale rappresentante xxxxxx. E poi si indica chi possiede i requisiti soggettivi" (anche l'altra non è illegittima, ma formalmente più equivoca).
Qualunque formula si sia usata (non è la formula che muta il regime giuridico) l'autorizzazione intestata alla SOCIETA' sopravvive ai soci stessi ... quindi se un socio cessa volontariamente o meno la società avrà la possibilità di:
1) individuare altro soggetto con i requisiti
2) cedere a terzi l'azienda
Nelle more l'attività è sospesa e DECADE se non viene riattivata nel termine previsto dal regolamento (QUINDI ATTENZIONE ALL'EVENTUALE TERMINE).
Salve a tutti, mi associo a questo quesito ringraziando chi lo ha postato e chi ha risposto.
In merito a cio' ne pongo un'altro molto simile: se il rappresentante legale di una srl, alla quale e' intestata un'autorizzazione ncc, volesse chiudere la srl e conferire l'autorizzazione intestata alla srl in una cooperativa, puo' farlo? e se si in che modo?
Ringrazio anticipatamente, buon week end a tutti.
Salve a tutti, mi associo a questo quesito ringraziando chi lo ha postato e chi ha risposto.
In merito a cio' ne pongo un'altro molto simile: se il rappresentante legale di una srl, alla quale e' intestata un'autorizzazione ncc, volesse chiudere la srl e conferire l'autorizzazione intestata alla srl in una cooperativa, puo' farlo? e se si in che modo?
Ringrazio anticipatamente, buon week end a tutti.
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CERTO che è possibile.
Se la licenza è intestata alla SRL (cioè a quel soggetto giuridico) sarà la stessa a disporne mediante conferimento (quindi sottoscrivendo un atto di conferimento alla cooperativa) e la cooperativa ne richiederà l'intestazione.
Si applicano le disposizioni dell'art. 7 della L. 21/1992
7. Figure giuridiche. - 1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
:) :) un grazie al Dott. Chiarelli , sempre disponibile e chiaro!!!
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