A seguito dell'istituzione della commissione comunale di pubblico spettacolo, le pratiche che sono state avviate prima di tale istituzione e che sono state esaminate, ma non concluse, da parte della commissione provinciale di pubblico spettacolo, da quale commissione devono essere concluse?
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A seguito dell'istituzione della commissione comunale di pubblico spettacolo, le pratiche che sono state avviate prima di tale istituzione e che sono state esaminate, ma non concluse, da parte della commissione provinciale di pubblico spettacolo, da quale commissione devono essere concluse?
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La Commissione NON è organo deliberativo bensì CONSULTIVO.
Nel primo caso infatti, la modifica della competenza, in assenza di regime transitorio, avrebbe portato alla attribuzione al nuovo soggetto dei compiti di rilascio.
In questo caso invece la funzione CONSULTIVA si è svolta ed esaurita e l'autorità competente (COMUNE) è titolata a procedere al rilascio dell'autorizzazione senza dover acquisire il parere della Commissione Comunale. Ovviamente sarebbe stato meglio esplicitarlo nell'atto istitutivo o nel regolamento (ma sul latte versato ...)