Appurato che si applica la SCIA e non l'autorizzazione avrei ancora qualche dubbio sul requisito della rimessa!
E' presto detto:
- L'art. 2 comma 3 della Legge 218/2003 recita:<<Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21 ....>>
- Il regime autorizzativo della legge 21/92 è disposto dall'art. 8 che, al comma 3, dispone <<Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa ... situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione>>
Quindi penso che, oltre alla sede legale o la principale organizzazione aziendale, disposto dall'art. 5 della L. 218/2003, occorra avere anche la rimessa per l'esplicito richiamo fatto per il titolo autorizzativo dal citato art. 2 comma 3 della l. 218/2003.
Ribadisco che è un dubbio nato forse dall'aver male interpretato gli articolio di legge richiamati.
Comunque grazie e ciao a tutti
Carlo Alberto
- L'art. 2 comma 3 della Legge 218/2003 recita:<<Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21 ....>>
[color=red]Certo, ma ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 tale regime è sostituito dalla scia.[/color]
- Il regime autorizzativo della legge 21/92 è disposto dall'art. 8 che, al comma 3, dispone <<Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa ... situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione>>
[color=red]ATTENTO, la norma fa salvo solo il REGIME DI AUTORIZZAZIONE, cioè la necessità del titolo abilitativo e non anche i requisiti .... altrimenti sarebbe stata scritta in modo diverso.
"Feri i requisiti prescritti dalla legge 21/1992 ecc....". Invece vuol solo dire: "E' una liberalizzazione nel senso che sono venuti meno i contingenti numerici ed i bandi ... ma per esercitare serve sempre un TITOLO"[/color]
Quindi penso che, oltre alla sede legale o la principale organizzazione aziendale, disposto dall'art. 5 della L. 218/2003, occorra avere anche la rimessa per l'esplicito richiamo fatto per il titolo autorizzativo dal citato art. 2 comma 3 della l. 218/2003.
[color=red]ASSOLUTAMENTE NO! A che scopo? Molti di questi mezzi non hanno necessità di deposito (sono sempre in giro per l'Europa e parcheggiano negli spazi dedicati o all'aperto. E' un mondo completamente diverso dai TAXI e NCC che a fine turno se ne tornano a casa!!!![/color]
Ribadisco che è un dubbio nato forse dall'aver male interpretato gli articolio di legge richiamati.
[color=red]Purtroppo la norma potrebbe essere più chiara ma una risposta ce l'hai sulla COMPETENZA TERRITORIALE.
Spiego: proprio perchè NON SERVE UNA RIMESSA il legislatore della legge 218/2003 ha dovuto introdurre un criterio di competenza territoriale per l'ente (regione, provincia o comune) competente sulle autorizzazioni, dato proprio dalla sede legale o dalla principale organizzazione aziendale. Per gli NCC invece la competenza territoriale si basa proprio sulla RIMESSA!!!!! Questo a ulteriore dimostrazione che la rimessa non occorre.
Altra regola. Se il legislatore vuole imporre una cosa lo deve dire espressamente ...... le norme in materia NON POSSONO essere interpretate in senso più gravoso per l'imprenditore.
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