Salve,
Un artigiano (impresa edile) vuole aprire un deposito di materiale edile, ove custodire il detto materiale. Quali sono i requisiti che deve avere il suolo? Necessita di una scia?
Se poi volesse anche effettuare la vendita all'ingrosso cosa fare?
Saluti
Cristina P. Poerio Iacono
Un artigiano (impresa edile) vuole aprire un deposito di materiale edile, ove custodire il detto materiale. Quali sono i requisiti che deve avere il suolo? Necessita di una scia?
[color=red]Se non fa opere funzionali al cambio d'uso allora NON deve presentare alcuna scia, cil o cila.
Si tratta dell'uso di suolo compatibile alla destinazione.
Se è deposito di attività artigianale la destinazione di norma deve essere artigianale
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Se poi volesse anche effettuare la vendita all'ingrosso cosa fare?
[color=red]Iscriversi in CCIAA per commercio all'ingrosso salvo verificare la compatibilità perchè in questo caso la destinazione dovrebbe essere di commercio all'ingrosso.[/color]
Se il Comune non ha il SIAD approvato come può verificare la compatibilità d'uso?
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Se il Comune non ha il SIAD approvato come può verificare la compatibilità d'uso?
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Lo SIAD riguarda solo la programmazione commerciale al dettaglio, mentre la destinazione d'uso la si ricava dallo strumento urbanistico o dal titolo concessorio.
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[b]Campania
L.R. 09/01/2014, n. 1
Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale.[/b]
Art. 10 Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo.
In vigore dal 11 gennaio 2014
1. I Comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i regolamenti di polizia locale e lo strumento d'intervento per l'apparato distributivo, se vigente, oppure si dotano dello stesso strumento, se ancora non vigente, recependo i criteri e gli indirizzi di programmazione stabiliti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Lo strumento d'intervento per l'apparato distributivo, di seguito denominato SIAD, costituisce lo strumento integrato del piano urbanistico comunale con una funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico-commerciali. Esso è approvato in adeguamento o in variante. È approvato in adeguamento se l'individuazione da parte dei Comuni delle zone in cui insediare le strutture commerciali avviene senza variazioni degli indici edificatori delle aree o l'aumento dei volumi esistenti, anche se la funzione commerciale è localizzata in aree o edifici già destinati alla produzione di beni e di servizi oppure non è codificata terminologicamente, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche, ambientali, funzionali e strutturali delle singole zone d'insediamento. È approvato con procedimento ordinario di variante urbanistica quando l'applicazione dei criteri e degli indirizzi indicati nella presente legge comporta la realizzazione di nuovi volumi o il cambio delle destinazioni d'uso delle aree o degli edifici interessati, se vietati dal vigente strumento urbanistico generale.
3. Lo SIAD, tenuto conto delle condizioni della viabilità, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, fissa i criteri per l'esercizio delle attività commerciali in aree private e in aree pubbliche, nel rispetto delle destinazioni d'uso delle aree e degli immobili dallo stesso strumento stabilite.
4. Lo SIAD persegue le seguenti finalità:
a) realizzare interventi integrati di programmazione dell'apparato distributivo anche per singole aree del territorio, con particolare riferimento al centro storico, nell'ambito di progetti di valorizzazione del territorio e in rapporto alle esigenze dei consumatori e agli aspetti di viabilità, mobilità, arredo urbano, nonché agli specifici interventi di pedonalizzazione;
b) salvaguardare i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, soprattutto del centro storico, attraverso l'eventuale divieto di vendita di determinate merceologie, senza inibire lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali;
c) favorire la nascita di nuove iniziative attraverso la riconversione delle strutture distributive meno produttive già esistenti sul territorio;
d) promuovere forme di integrazione funzionale delle strutture di commercio al dettaglio in sede fissa con le attività di commercio ambulante e di artigianato aventi ad oggetto prodotti tipici della realtà produttiva locale;
e) promuovere la valorizzazione delle aree periferiche attraverso lo sviluppo delle attività commerciali anche mediante specifiche previsioni urbanistiche o piani di intervento globale di recupero e di rilancio di dette aree;
f) predisporre un efficiente sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale locale in collaborazione con l'Osservatorio regionale previsto dall'articolo 27.
5. Lo SIAD non contiene le seguenti restrizioni:
a) il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;
b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni degli esercizi commerciali;
c) la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;
d) il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
e) la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;
f) la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
g) l'imposizione di prezzi minimi o di commissioni per la fornitura di beni o di servizi;
h) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.
6. Lo SIAD fissa i fattori di valutazione connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali, nonché dispone vincoli di carattere dimensionale o tipologico agli insediamenti delle attività commerciali in aree o edifici che hanno valore storico, archeologico, artistico e ambientale, nei limiti necessari alle esigenze di tutela e nel rispetto dei motivi imperativi di interesse generale previsti dall'articolo 3, comma 1, lett. r) della presente legge.
7. Il Consiglio comunale, prima dell'approvazione del SIAD, acquisisce il parere obbligatorio e non vincolante delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.
8. Lo SIAD è sottoposto, dopo l'approvazione del Comune, al visto di conformità della competente Direzione generale dell'Area generale coordinamento Sviluppo Economico, Settore Regolazione dei Mercati della Giunta regionale, rilasciato entro novanta giorni dalla data di ricezione. Decorso il termine, in mancanza di pronuncia espressa, il visto si intende apposto favorevolmente per lo SIAD che non comporta variante urbanistica. Lo SIAD in adeguamento è esecutivo dopo il rilascio del visto di conformità regionale e la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania; lo SIAD che comporta variante urbanistica segue l'iter ordinario di approvazione vigente in ambito regionale.
9. Le domande per l'apertura di medie strutture, di grandi strutture di vendita o di esercizi speciali per le merci ingombranti, nonché degli esercizi operanti nei mercati in area privata, nei Comuni dove non è vigente lo SIAD sono ammesse, se ricadenti nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive, delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dalla presente legge.
10. Lo SIAD è costituito dai seguenti elaborati:
a) planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 che rappresenta la localizzazione delle previsioni commerciali ed il centro storico;
b) normativa di attuazione;
c) relazione giustificativa delle scelte operate;
d) regolamento per le attività commerciali;
e) planimetria dello strumento urbanistico afferente la zonizzazione;
f) stralcio delle norme tecniche d'attuazione, di seguito denominate NTA, dello strumento urbanistico;
g) planimetria a stralcio di eventuali piani sovracomunali e relative NTA.