[color=red][b]Installazione di infrastruttura per rete mobile di telecomunicazione e limiti di distanze dal confine[/b][/color]
[b]Trga Trento 16 aprile 2018, n. 87[/b]
Edilizia – Impianti rete mobile di telecomunicazione – Installazione - limite della distanza dai confini – Deroga – Condizione.
La speciale disciplina che regola l’installazione di infrastruttura per rete mobile di telecomunicazione ne consenta il posizionamento anche in deroga al limite della distanza dai confini, ma non in contrasto con la previsione del Piano regolatore generale relativa alla nuova viabilità (1).
(1) Ha ricordato il Trga Trento che gli impianti di telecomunicazione rivestono carattere di pubblica utilità e sono assimilati alle opere di urbanizzazione primaria, potendo trovare collocazione su proprietà pubbliche e private secondo la legislazione nazionale (artt. 86 e 90, d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259) di matrice comunitaria, e costituiscono in ogni caso, secondo la disciplina urbanistica provinciale di Trento, opere di infrastrutturazione del territorio (art. 11 del regolamento approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.; in precedenza art. 36 del regolamento approvato con d.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/leg.).
A fronte di tale quadro normativo il Trga Trento ha ritenuto illegittime le disposizioni regolamentari che, senza giustificazione, pretendono fissare per detti impianti limiti di distanze dal confine tali da poter rappresentare un indebito impedimento alla realizzazione della completa rete di telecomunicazioni (Cons. St., sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6473).
Pubblicato il 16/04/2018
N. 00087/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2018 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2018, proposto da
società Infrastrutture Wireless Italiane Spa e Telecom Italia Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentate e difese dagli avv.ti Filippo Lattanzi, Jacopo D'Auria e Giovanni Ceola, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Trento via Cavour n. 34;
contro
Comune di Trento, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Deflorian, presso il quale è elettivamente domiciliato nella sede dell’Avvocatura comunale di Trento, in Trento via R. Belenzani n. 19;
Provincia Autonoma di Trento, non costituita in giudizio;
nei confronti
Regione Trentino Alto Adige, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di data 14 novembre 2017 a firma del dirigente del servizio attività edilizia – ufficio edilizia privata - del Comune di Trento, avente ad oggetto “annullamento del permesso di costruire per i lavori di cui alla domanda di permesso di costruire – L.p. 15/2015, presentata in data 29 maggio 2017, prot. nr. 125145 del 30 maggio 2017” e di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto, consequenziale e comunque connesso, tra cui:
- la nota del 6 ottobre 2017 recante “Comunicazione di avvio del procedimento di riesame”;
- le NTA del PRG del Comune di Trento ed in particolare l'art. 3 co. 4) punto 4.5 laddove è disposto che “i pali, i tralicci ed ogni altra costruzione destinata all'installazione di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, gli impianti fissi di telecomunicazione di cui alla legislazione provinciale in materia, rientranti tra quelli assoggettati a concessione edilizia, devono rispettare una distanza minima dai confini del lotto di almeno metri 10”;
- i pareri tecnico istruttori di data 4.10.2017 e 13.11.2017;
- la disciplina urbanistica ed edilizia vigente nel Comune di Trento laddove ostativa alla realizzazione dell'installazione della SRB di cui all'istanza presentata dalle ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il cons. Paolo Devigili e uditi per le ricorrenti l’avv. Giovanni Ceola e per il Comune di Trento l’avv. Gianfranco Deflorian;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 29 marzo 2017 le società ricorrenti presentavano domanda alla Provincia autonoma di Trento al fine di ottenere, ex art. 6 d.P.P. 20.12.2012 n. 25-100/Leg., le autorizzazioni necessarie ad installare una stazione radio base (di seguito SRB) da allocarsi sulla particella edificiale 1448/1 c.c. Gardolo: il servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali della Provincia rilasciava (determinazioni dirigenziali n. 223 e 224 di data 9 maggio 2017) le richieste autorizzazioni dopo aver verificato il rispetto dei limiti espositivi e la compatibilità paesaggistica dell’impianto.
Con domanda protocollata in data 30 maggio 2017 le interessate inoltravano al Comune di Trento la richiesta di concessione edilizia allegando il progetto della SRB, il quale prevede l’installazione di un palo poligonale, ancorato ad una fondazione in calcestruzzo e destinato ad accogliere in sommità le antenne e le parabole, nonché la separata collocazione di un armadio apparati ed il posizionamento di quadri elettrici.
Il Comune dava atto della presentazione della domanda e fissava i termini per la conclusione della procedura di rilascio del titolo abilitativo indicando il termine di sessanta giorni per il formarsi del silenzio-accoglimento, richiamando all’uopo l’art. 23 bis (“silenzio assenso”) della L.p. n. 23/1992 (principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).
In data 4 agosto 2017, formatosi il silenzio assenso, le società interessate davano notizia dell’inizio dei lavori.
In data 6 ottobre 2017 il Comune di Trento comunicava l’avvio del procedimento per il riesame della pratica: l’amministrazione evidenziava - fra l’altro - il possibile mancato rispetto della distanza minima (metri 10) dai confini del lotto prevista dall’art. 3, co. 4, punti 4.4. e 4.5, delle N.t.A. del Piano regolatore generale, con invito a specificare planimetricamente le distanze dell’impianto e delle sue componenti dai confini, rilevando altresì l’omessa presentazione del nulla osta per le connessioni alle reti di servizi nonché della documentazione prevista dalle norme di attuazione della carta di sintesi geologica.
Le società interessate lasciavano inutilmente decorrere il termine di giorni venti, all’uopo fissato dal Comune per ottenere i chiarimenti e le delucidazioni richieste.
Successivamente, a seguito di approfondimenti condotti dai servizi tecnici, con provvedimento di data 14 novembre 2017, il Comune di Trento annullava in via di autotutela il titolo abilitativo in precedenza formatosi per silenzio assenso e contestualmente precisava che tutte le opere eseguite dovevano considerarsi abusive.
Avverso detto provvedimento, e i pregressi atti meglio indicati in epigrafe, insorgono con il presente ricorso Infrastrutture Wireless Italiane e Telecom Italia, le quali impugnano pure l’art. 3, co. 4, punto 4.5. delle N.t.A del Piano regolatore comunale e la disciplina urbanistica ed edilizia vigente nel territorio comunale di Trento laddove ostativa alla installazione della progettata SRB.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1.Violazione e falsa applicazione di legge (art. 86,87 e 90 d.lgs. n. 259/2003 e della correlata disciplina comunitaria; art. 21 nonies L. n. 241/1990; art. 6 L. n. 241/1990 e del principio di leale collaborazione). Carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, irrazionalità, illogicità, sproporzionalità. Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione. Sviamento.
Secondo quanto dedotto, il Comune avrebbe impropriamente, ossia in mancanza dei necessari presupposti, utilizzato l’istituto dell’annullamento d’ufficio per giustificare carenze istruttorie di cui la stessa amministrazione sarebbe responsabile: peraltro la domanda di concessione sarebbe stata inoltrata in termini di completezza ed in ogni caso alla necessità di eventuali rettifiche ed integrazioni il Comune avrebbe dovuto provvedere, ex art. 6 L. n. 241/1990, attivando il soccorso istruttorio.
Per altri versi l’annullamento d’ufficio sarebbe illegittimo non avendo esplicitato, in un quadro comparativo degli interessi a confronto, la prevalenza dell’interesse pubblico alla caducazione del silenzio assenso, viepiù considerando la natura e valenza delle progettate, medio tempore realizzate, infrastrutture, rivestenti carattere di pubblica utilità e assimilate alle opere di urbanizzazione primaria.
2. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 86,87 e 90 d.lgs. n. 253/2003 e della correlata disciplina comunitaria). Violazione L.p. n. 15/2015. Carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, irrazionalità, illogicità e sproporzionalità. Violazione art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione. Sviamento.
Le disposizioni contenute nelle N.t.A. del Piano regolatore comunale, ed in particolare l’art. 3, co. 4, nel dettare la distanza minima di metri 10 dal confine per l’installazione degli impianti fissi di telecomunicazione, comprensivi di pali, tralicci ed ogni altra costruzione, si porrebbero in contrasto con la normativa - di derivazione comunitaria - rubricata in titolo, secondo cui le SRB costituiscono infrastrutture tecnologiche ed opere di urbanizzazione, non assimilabili alle normali costruzioni edilizie e peraltro compatibili con ogni impressa destinazione urbanistica.
Per altri versi infondate si rivelerebbero le richieste di esibizione dei nulla osta per le connessioni alle reti dei servizi e della documentazione prevista dalla carta di sintesi geologica.
Nel conseguente giudizio si è costituito il Comune di Trento contestando la fondatezza delle sopra viste censure ed instando per il rigetto del gravame.
All’udienza del giorno 8 febbraio 2018, fissata per la discussione della domanda cautelare, le parti hanno aderito al rinvio della trattazione al merito.
Nel prosieguo le parti hanno depositato memorie di produzione documentale e difensive insistendo per l’accoglimento delle contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 22 marzo 2018 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il primo dei motivi dedotti con il ricorso, che sostanzialmente deduce un uso improprio dello ius poenitendi da parte del Comune, è infondato.
Il conseguimento del titolo abilitativo mediante silenzio assenso non pregiudica la possibilità per l’amministrazione di sottoporre a controllo la domanda presentata dalla parte istante (e la documentazione allegata), anche successivamente alla scadenza del termine (nel caso di specie pari a sessanta giorni) al quale la normativa di settore ricollega il tacito accoglimento, ed eventualmente di procedere all’annullamento del provvedimento permissivo, così formatosi, laddove illegittimo.
1.1. In particolare, in materia urbanistica l’art. 82 (“procedimento di rilascio del permesso di costruire”) della L.p. n. 15/2015 stabilisce che “decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 23 bis della legge provinciale sull’attività amministrativa 1992. Resta salvo l’esercizio dei poteri di vigilanza del comune.”
Il richiamato art. 23 bis L.p. n. 23/1992, a propria volta, dispone che “nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela”.
1.2. Le surriferite norme provinciali trovano corrispondenza nella stessa legislazione nazionale che le ricorrenti invocano, posto che l’art. 20 (“silenzio assenso”) della L. n. 241/1990, comma 2, stabilisce che “nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies”, ed il primo comma di detta ultima norma dispone che il provvedimento amministrativo illegittimo, “inclusi i casi in cui si sia formato ai sensi dell’articolo 20”, può essere annullato d’ufficio.
1.3. Nella fattispecie, peraltro, il Comune di Trento ha adottato in via di autotutela il provvedimento di annullamento entro un termine del tutto congruo, ed in particolare nettamente inferiore a quello di 180 giorni definito “ragionevole” dall’art. 21-nonies della L. n. 241/1990, considerato il lasso di tempo intercorso fra la formazione del silenzio assenso (29 luglio 2017) e la data dell’operato annullamento (14 novembre 2017), dovendosi viepiù valutare che nel predetto periodo il Comune si è premurato di comunicare alle società interessate i profili di possibile illegittimità e le riscontrate carenze progettuali, con contestuale invito, rimasto inascoltato, a presentare integrazioni ed elementi giustificativi: a tal ultimo riguardo, dunque, si appalesa del tutto infondata anche la censura, dedotta nell’ambito del motivo in esame, relativa alla prospettata violazione dei principi di partecipazione e di leale collaborazione.
2. Passando ad altro profilo censurato con il motivo in esame, deve rilevarsi che l’annullamento in via di autotutela è stato pronunciato dal Comune sul sostanziale riscontro che l’allocazione dell’impianto SRB progettato contrasta con precise disposizioni del Piano regolatore generale, e in particolare con l’art. 3, punto 4.5, il quale recita che “i pali, i tralicci ed ogni altra costruzione destinata all’installazione di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, gli impianti fissi di telecomunicazione di cui alla legislazione provinciale in materia, rientranti tra quelli assoggettati a concessione edilizia, devono rispettare una distanza minima dai confini del lotto di almeno metri 10”, e con l’art. 3, punto 4.4, il quale a propria volta dispone che “per le costruzioni previste all’esterno delle zone F e G, i perimetri di queste zone costituiscono confine ai fini del rispetto delle relative distanze”.
2.1. In effetti l’impianto in esame, come si evince dalla documentazione di causa, è collocato a distanza inferiore a quella di 10 metri, stabilita dalle predette norme di P.r.g., sia rispetto al confine con la adiacente particella 1730 sia con il limite della zona contrassegnata nella cartografia del P.r.g. quale “F2”, come tale destinata alla nuova viabilità o all’ampliamento di quella esistente (art. 66 N.t.A). La censura qui esaminata è, quindi, infondata.
3. Anche il profilo che si appunta sulla pretesa mancata comparazione dei contrapposti interessi è infondato, atteso che il Comune ha provveduto ad annullare il silenzio assenso sul riscontro della violazione delle predette norme del piano regolatore generale, del tutto trascurate nella presentazione del progetto da parte delle società interessate e di per sé finalizzate a regolare nel preminente pubblico interesse l’ordinato sviluppo dell’attività urbanistico-edilizia, norme delle quali non era dubbia la vigenza e applicabilità al momento dell’adozione dell’atto: l’amministrazione, alla luce della riscontrata normativa di P.r.g., ha dunque convenientemente giustificato il ricorso all’annullamento d’ufficio. Tanto, è sufficiente alla reiezione del motivo, anche a prescindere dalle considerazioni di cui si dirà nell’esaminare il secondo motivo, relativo a considerazioni che, mai appalesate dalle interessate in precedenza (in particolare nella fase del confronto infraprocedimentale al quale esse si sono sottratte), sono state introdotte solo in questa sede giurisdizionale.
Il primo motivo è, in conclusione, complessivamente infondato.
4. All’esame del secondo mezzo, con il quale le ricorrenti impugnano le surriferite disposizioni del Piano regolatore comunale, valgono le seguenti osservazioni.
La documentazione in atti (cfr. all.ti 27, 28 e 29 fasc. Comune e relazione tecnica allegata alla memoria di replica di parte ricorrente) dimostra che l’impianto SRB in questione è costituito sia da un traliccio-palo poligonale (e sottostante struttura di base), sia da “quadri elettrici”, sia infine da apparati complementari (“armadio”): il traliccio-palo poligonale è visibilmente collocato a distanza inferiore a 10 metri dal confine con la particella privata n. 1730 e ad una distanza di circa 1 metro dalla zona F2, destinata - come sopra si è detto - alla viabilità e al suo ampliamento, dunque con evidente violazione delle norme di cui ai punti 4.4. e 4.5 dell’art. 3 di P.r.g.
4.1. Tale violazione non comporta, tuttavia, la legittimità dell’esito dell’autotutela: si deve infatti considerare che gli impianti di telecomunicazione rivestono carattere di pubblica utilità e sono assimilati alle opere di urbanizzazione primaria, potendo trovare collocazione su proprietà pubbliche e private secondo la legislazione nazionale (cfr. artt. 90 e 86 d.lgs. n. 259/2003) di matrice comunitaria, e costituiscono in ogni caso, secondo la disciplina urbanistica provinciale di Trento, opere di infrastrutturazione del territorio (art. 11 del regolamento approvato con d.P.P. 19.5.2017 n. 8-61/Leg.; in precedenza art. 36 del regolamento approvato con d.P.P. 13.7.2010 n. 18-50/leg.).
4.2. A fronte del surriferito quadro normativo devono ritenersi illegittime quelle disposizioni regolamentari che, senza giustificazione, pretendono fissare per detti impianti limiti di distanze dal confine tali da poter rappresentare un indebito impedimento alla realizzazione della completa rete di telecomunicazioni, come più volte è stato affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 6.9.2010 n. 6473; idem n. 5044/2008 e n. 3536/2007; Tar Piemonte n. 493/2007).
5. Né, sul punto, possono essere condivise le argomentazioni difensive svolte dalla amministrazione comunale.
5.1. Invero, quanto ai profili di carattere urbanistico-edilizio, le norme del P.r.g. qui rilevanti sono contenute nelle disposizioni dedicate, in termini generalizzati per tutto il territorio, alle distanze delle costruzioni dagli edifici e dai confini (art. 3, punto 4, N.t.A.): ma l’assoggettamento a tali parametri anche delle infrastrutture in esame comporta la svalutazione della peculiarità degli impianti SRB e della loro riconosciuta qualificazione, delle quali si è detto, peculiarità e qualificazione che, a norma dell’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001, avrebbe dovuto condurre ad un’apposita e specifica regolamentazione, nell’ottica del corretto insediamento degli impianti in questione e alla mitigazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Le correlate disposizioni normative provinciali di settore (art. 3 d.P.P. 20.12.2012, n. 25-100/Leg.), nel ribadire che ai fini della localizzazione gli impianti fissi di telecomunicazione sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio, prevedono appunto la possibilità per i Comuni di individuare cartograficamente nel proprio regolamento edilizio “siti sensibili”, di “interesse socio-sanitario o storico-architettonico”, all’esterno dei quali “preferibilmente” gli impianti in questione vanno collocati.
5.2. Ora, pur volendo porre in disparte le diversità e la correlata specificità degli strumenti pianificatori sopra riferiti, la generalizzata individuazione di un limite di distanza dal confine per tutti gli impianti SRB, come quella stabilita dalle sopra citate norme del P.r.g. di Trento, costituisce, nella motivazione dei provvedimenti impugnati, misura “ostativa” non rapportata alla presenza (o meno) di singoli “siti sensibili” e neppure suffragata da ragionevoli motivi di consono inserimento nel territorio comunale, considerata l’indistinta applicabilità del limite di distanza di 10 metri dal confine a prescindere dalle singole destinazioni di zona.
5.3. Per le stesse ragioni non può essere fondatamente invocato l’orientamento giurisprudenziale (Cons. di Stato n. 723/2014), citato dalla difesa dell’amministrazione, secondo cui motivi di ordine paesaggistico-ambientali o di tutela dei beni di interesse storico-artistico consentono alle amministrazioni locali di stabilire limitazioni all’inserimento, nelle aree di interesse o nelle vicinanze, delle strutture radio base, o di stabilire limiti distanziometrici: le norme in esame del P.r.g. di Trento prescindono infatti dall’assoggettamento di specifiche aree ai predetti vincoli o dalla presenza di particolari connotazioni territoriali rilevanti sotto i predetti profili (a contrariis T.r.g.a. Trento n. 251/2014), e a ciò deve aggiungersi che nella fattispecie in esame il progetto inoltrato delle odierne ricorrenti ha ottenuto preventivamente le autorizzazioni provinciali necessarie anche sotto il profilo della valutazione ambientale (cfr. docc. 7 e 8 fasc. ricorrenti).
5.4. Infine, passando all’ulteriore argomento prospettato dalla difesa del Comune, non può ragionevolmente ritenersi che l’imposta distanza di 10 metri dal confine possa trovare giustificazione in ragioni di ordine sanitario. Trattasi di affermazione sfornita di qualsiasi principio di prova, e che, in ogni caso, non costituisce corredo motivazionale dell’annullamento impugnato.
Né, a supporto, possono valere le norme di P.r.g. esaminate, non potendosi per il resto ammettersi che. mediante l’esercizio del potere regolamentare di carattere urbanistico-edilizio, l’amministrazione surrettiziamente possa introdurre una disciplina radioprotezionistica diversa ed ulteriore rispetto a quella approntata dalla vigente normativa statale, ed invero riservata alla competenza dello Stato in considerazione del carattere unitario della tutela della salute sull’intero territorio nazionale (cfr. T.r.g.a Trento, n. 207/2009).
Sul punto, comunque, va rilevato che le determinazioni del dirigente provinciale n. 223 e n. 224 di data 9 maggio 2017, suffragate dal parere favorevole espresso dal rappresentante dell’azienda sanitaria, attestano - all’esito della Conferenza di servizi di data 27.4.2017 – il rispetto da parte dell’impianto in esame dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti in materia dalla vigente normativa (L. n. 36/2001; d.P.C.M. 8 luglio 2003 e d.P.P. 20.12.2012 n. 25-100/Leg.).
6. In conclusione, per quanto concerne il posizionamento del traliccio-palo poligonale (e la struttura di base) dell’impianto in esame, collocato a distanza inferiore a metri 10 dalla adiacente particella 1730 e dal confine con la zona F2, le norme “ostative” contenute nell’art. 3, punti 4.4 e 4.5, del P.r.g. di Trento si rivelano illegittime in relazione all’installazione di SRB ed in quanto tali - in accoglimento del secondo motivo di ricorso – vanno annullate nei limiti dell’interesse delle ricorrenti, vale a dire nella parte in cui si pretendono applicabili anche agli impianti di cui è causa , da ciò conseguendo in via derivata l’annullamento, in parte qua, del provvedimento, pure impugnato, con cui il Comune di Trento - sul presupposto della legittimità delle citate norme di P.r.g. - ha annullato in via di autotutela il silenzio assenso formatosi sulla domanda inoltrata dalle società interessate.
7. A diverse valutazioni, e ad opposte conclusioni, perviene il Collegio all’esito dell’esame dell’ulteriore aspetto del secondo motivo del ricorso, relativo al posizionamento dei “quadri elettrici” e degli apparati complementari (“armadio”) - collocati al servizio dell’impianto - e pure in relazione al quale il Comune ha motivatamente disposto l’annullamento del silenzio assenso.
7.1. Va premesso che detti manufatti non sono stati progettati ed installati ad una determinata distanza dal confine con la zona F2, bensì all’interno di quest’ultima.
Tali zone F2 sono destinate alla nuova viabilità, o all’ampliamento di quella esistente (art. 66 N.t.A.), e dunque sono volte a consentire il realizzo di un’opera pubblica o di interesse pubblico che, essendo anch’essa relativa allo sviluppo della rete infrastrutturale, si pone in termini di pari importanza rispetto all’installazione delle reti di telefonia mobile: la viabilità, ivi compresi i raccordi e le aree per la manutenzione con i relativi impianti, rientra nell’elencazione delle opere di infrastrutturazione del territorio provinciale ex art. 11 del regolamento di esecuzione della L.p. n. 15/2015.
Il P.r.g. del Comune di Trento, in vigore al momento della presentazione del progetto dell’impianto in esame, individua e circoscrive con precisione la fascia F2, nella quale si colloca la sottostante strada comunale, contraddistinta dalla particella 2097, di cui viene così rappresentato e localizzato il previsto ampliamento.
Sotto tale profilo, la fascia contraddistinta da “F2” non rappresenta solo una destinazione urbanistica contrastante con la collocazione dei manufatti accessori all’impianto SRB, ma ben di più configura un localizzato vincolo di interesse pubblico, rispetto al quale la successiva progettazione e collocazione dei quadri elettrici e dell’armadio comporta l’invasione dello spazio predefinito per l’ampliamento viario, e ne preclude la concreta realizzazione.
7.2. Deve inoltre ritenersi che lo specifico vincolo destinativo che caratterizza la zona F2 costituisce, nella scala degli interessi in evidenza, da un lato un quid pluris anche rispetto alle esigenze cautelative perseguite dalle norme inerenti le fasce di rispetto stradale, all’interno delle quali condivisibilmente è già stato ritenuto illegittimo il posizionamento di stazioni radio base (cfr. Tar Lazio Roma, sez. seconda quater, 22.12.2017 n. 12607), e dall’altro appare preminente rispetto alla collocazione dei manufatti in questione, del tutto accessori all’impianto, e di cui non è dimostrata l’inderogabilità funzionale del posizionamento all’interno della fascia destinata all’ampliamento viario.
8. Ne consegue che per tale parte il provvedimento di annullamento del silenzio assenso si sottrae alle censure mosse nel ricorso, e ciò determina l’improcedibilità - per carenza di interesse attuale - della contestazione relativa alla mancata ostensione del nulla osta relativo al collegamento con le reti elettriche, pure assunto nel provvedimento impugnato a motivo di autoannullamento, attesa l’illegittimità dell’ubicazione dei quadri elettrici ai quali tale collegamento dovrebbe essere funzionale.
Ogni ulteriore determinazione, conseguente all’esito del ricorso, rimane ovviamente di competenza dell’amministrazione, anche in ordine ai profili geologici, dei quali le ricorrenti hanno dimostrato in causa di aver depositato relazione presso gli uffici provinciali.
9. In conclusione, il ricorso deve essere accolto per quanto riguarda il posizionamento del traliccio-palo poligonale e della struttura di base (supra sub 6), e per il resto respinto.
Sussistono perciò giustificati motivi per compensare fra le parti le spese di causa, anche in considerazione delle indubbie peculiarità della fattispecie esaminata, residuando a favore delle ricorrenti il rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie in parte ed in altra parte lo respinge ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato da parte del Comune di Trento in favore delle ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Vigotti, Presidente
Carlo Polidori, Consigliere
Paolo Devigili, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Devigili Roberta Vigotti
IL SEGRETARIO