Salve,
vorrei esporvi il seguente caso:
Impresa artigiana individuale di acconciatore, avviata diversi anni prima dell'entrata in vigore della Legge 174/2005, con alle dipendenze due persone assunte all'epoca e tutt'ora operanti come acconciatori, che non hanno però mai conseguito la qualifica professionale di acconciatore.
Il titolare è in possesso di regolare titolo abilitativo rilasciato dalla Camera di Commercio ed è nominato come responsabile tecnico della propria attività.
In relazione a questo specifico caso porgo la seguente domanda:
I due dipendenti in questione sono obbligati a conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore, in relazione a quanto previsto dalla Legge 174/2005 e dalla LRT n. 29 del 2013, con particolare riferimento a quanto indicato nella norma transitoria di cui all'articolo 10 comma 2 della LRT anzidetta?
In caso di risposta negativa, la nomina di un responsabile tecnico, facente parte di una qualunque tipologia di impresa di acconciatore, potrebbe di fatto esonerare, eventuali propri collaboratori, soci, dipendenti, ecc., che svolgono al suo interno una tale attività, dal conseguimento della relativa abilitazione?
Grazie anticipatamente per le risposte che potrete darmi.
Se vogliono continuare a fare i dipendenti non devono fare l'esame teorico-pratico e conseguire i requisiti professionali. Il conseguimento dei requisiti è necessario per l'esercizio dell'attività inteso come esercizio in proprio.
Il dipendente può prolungare all'infinito l'esperienza professionale di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) della legge n. 174/05 senza fare l'esame teorico pratico. La norma non prevede nessuna condizione sospensiva per l'esercizio dell'attività come dipendente. Tutt'al più ciò si rifletterà nelle qualifica propria del contratto di lavoro.
La risposta alla seconda domanda è affermativa.