Buongiorno a tutti , vorrei illustrarvi la mia situazione , ho avuto il patentino per le sigarette nel mio bar per 2 anni , scaduto il biennio a gennaio 2017 ho fatto la domanda di rinnovo ma il monopolio mi ha dato una proroga fino al 30 settembre in attesa di una risposta, oggi Aprile 2018 ancora nulla . La situazione è cambiata poichè è stata rilasciata una licenza speciale in un distributore carburanti ed ha impiantato un distributore automatico, secondo normativa la distanza del mio locale dal distributore deve essere di metri 250 , misurando sono 242.5 metri , però io ho superato ampiamente il requisito del prelievo di sigarette durante il biennio , ho un locale di 300 metri quadrati e il numero di scontrini fiscali super abbondantemente la richiesta del monopolio, la cosa più strana è che il patentino è stato rinnovato a un bar posto a metri 160 dal distributore, io non riesco a capire la situazione, qualcuno più esperto potrebbe gentilmente dirmi cosa sta succedendo? Se la licenza speciale per distributore carburanti può essere istituita senza il requisito della distanza da quelle ordinarie, dovrebbe essere una cosa a sè visto che secondo normativa viene istituita per soddisfare esigenze particolari di pubblico, perchè può impiantare un distributore e bloccare la mia domanda di patentino? Questa cosa è frustante perchè dopo 30 anni di attività e tasse pagate sempre regolarmente in orario lo stato permetta una cosa del genere andando a bloccare lo sviluppo della mia attività, forse non ho santi in paradiso.
riferimento id:44663
Buongiorno a tutti , vorrei illustrarvi la mia situazione , ho avuto il patentino per le sigarette nel mio bar per 2 anni , scaduto il biennio a gennaio 2017 ho fatto la domanda di rinnovo ma il monopolio mi ha dato una proroga fino al 30 settembre in attesa di una risposta, oggi Aprile 2018 ancora nulla . La situazione è cambiata poichè è stata rilasciata una licenza speciale in un distributore carburanti ed ha impiantato un distributore automatico, secondo normativa la distanza del mio locale dal distributore deve essere di metri 250 , misurando sono 242.5 metri , però io ho superato ampiamente il requisito del prelievo di sigarette durante il biennio , ho un locale di 300 metri quadrati e il numero di scontrini fiscali super abbondantemente la richiesta del monopolio, la cosa più strana è che il patentino è stato rinnovato a un bar posto a metri 160 dal distributore, io non riesco a capire la situazione, qualcuno più esperto potrebbe gentilmente dirmi cosa sta succedendo? Se la licenza speciale per distributore carburanti può essere istituita senza il requisito della distanza da quelle ordinarie, dovrebbe essere una cosa a sè visto che secondo normativa viene istituita per soddisfare esigenze particolari di pubblico, perchè può impiantare un distributore e bloccare la mia domanda di patentino? Questa cosa è frustante perchè dopo 30 anni di attività e tasse pagate sempre regolarmente in orario lo stato permetta una cosa del genere andando a bloccare lo sviluppo della mia attività, forse non ho santi in paradiso.
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La questione è abbastanza articolata ed ovviamente ti consigliamo l'assistenza di un AVVOCATO AMMINISTRATIVISTA per valutare la possibilità di ricorso.
I punti sono questi:
1) la gestione del sistema di vendita di generi di monopolio NON è stata liberalizzata
2) la programmazione della rete spetta ad AAMS che ha una ampia discrezionalità
3) le distanze sono vincoli (ma non assoluti tranne i casi espressamente indicati dalla norma)
4) il rinnovo non costituisce un DIRITTO (http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31498.0) ma occorre una nuova valutazione (http://www.gazzettaamministrativa.it/servizicu/bancadatigari/viewnews/e7aa552e-451c-11e7-8933-5b005dcc639c)
Nel caso descritto il problema deriva da questa disposizione che ti riporto da taluno interpretata restrittivamente (distanza da distributore automatico) mentre la norma fa riferimento alla distanza da distributore automatico presso rinvendita ordinaria.
Quindi la licenza speciale del distributore non dovrebbe inficiare e pertanto sembra che la tua posizione possa trovare tutela.
[b]Ministero dell'economia e delle finanze
D.M. 21/02/2013, n. 38
Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 2013, n. 89.
Art. 7 Criteri per il rilascio di patentini
1. Ai fini del rilascio di patentini l'Ufficio competente prende in considerazione il carattere di complementarietà del servizio di vendita dei tabacchi lavorati che costituisce mera espansione di una preesistente struttura di vendita, non sovrapponibile alla stessa e giustificata dalla necessità di erogazione del predetto servizio in luoghi e tempi in cui tale servizio non può essere svolto dalle rivendite ordinarie.
2. I patentini possono essere istituiti presso pubblici esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande, nonché presso i seguenti esercizi:
a) alberghi;
b) stabilimenti balneari;
c) sale "Bingo";
d) agenzie di scommesse e punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico;
e) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come definiti dall'articolo 9, comma 1, lettera f), del decreto direttoriale 22 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 9 febbraio 2010, n. 32;
f) bar di rilevante frequentazione, in presenza di comprovati elementi che dimostrano l'elevato flusso di pubblico, la rilevanza dei servizi resi alla clientela, la concreta esigenza di approvvigionamento di prodotti da fumo.
3. Ai fini dell'adozione del provvedimento, gli Uffici competenti in relazione all'esercizio del richiedente, valutano:
a) l'orario prolungato dell'esercizio rispetto a quello delle rivendite circostanti;
b) il giorno di riposo settimanale praticato dall'esercizio in un giorno diverso da quello delle rivendite ordinarie più vicine;
c) la distanza dell'esercizio dalla rivendita più vicina, comunque non inferiore a 100 metri;
d) l'ubicazione e la dimensione dell'esercizio;
e) la redditività dell'esercizio prodotta negli ultimi ventiquattro mesi, valutata anche mediante verifica del numero di scontrini fiscali ovvero di biglietti di accesso emessi quotidianamente, nonché dalle dichiarazioni dei redditi ed IVA;
f) l'eventuale presenza di distributori automatici nella rivendita ordinaria più vicina;
g) l'assenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili.
4. In ogni caso il patentino non può essere concesso quando presso la rivendita più vicina risulti installato un distributore automatico di tabacchi lavorati e la stessa rivendita sia a distanza inferiore a quelle di cui all'articolo 2, comma 2.[/b]
Art. 2 Criteri per l'istituzione di rivendite ordinarie
1. L'istituzione delle rivendite ordinarie è consentita in presenza dei parametri di cui al presente articolo.
2. La distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della rivendita più vicina già in esercizio, è pari o superiore a:
a) metri 300, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
b) metri 250, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
c) metri 200, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
3. In ogni caso, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita qualora sia stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio risulti distante oltre 600 metri.
4. La distanza è intesa come il percorso pedonale più breve ed è calcolata secondo le disposizioni applicative stabilite con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Per l'individuazione della popolazione comunale fa stato quella che risulta dai dati dell'ultimo censimento pubblicato dall'ISTAT.
5. Fermo il parametro della distanza di cui al comma 2, non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita quando la quarta parte della somma degli aggi realizzati dalla vendita di tabacchi dalle tre rivendite più vicine a quella da istituire ed ognuna delle quali poste a una distanza inferiore ai 600 metri rispetto alla sede proposta per l'istituzione della nuova rivendita, non è pari o superiore a:
a) euro 20.139,00 (3) per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
b) euro 32.268,00 (4) per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
c) euro 40.171,00 (5) per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
6. Ai fini dell'applicazione del parametro di cui al comma 5, qualora rispetto alla sede proposta per l'istituzione della nuova rivendita una o due delle tre rivendite più vicine siano poste a distanza superiore a 600 metri ad esse viene imputato, ai soli fini del computo di cui al comma 5, un aggio virtuale pari ai parametri di cui al comma 5, lettere a), b) e c), in ragione della dimensione demografica del comune in cui le stesse hanno sede.
7. In tutti i casi in cui la sede della rivendita da istituire disti più di 600 metri dalla tre rivendite più vicine, non trovano applicazione i parametri di cui ai commi 2 e 5, fermo restando l'obbligo dell'Ufficio competente di verificare la sussistenza dell'esigenza di servizio desumibile dalla valutazione della popolazione residente ovvero dalla presenza di uffici e strutture produttive di particolari rilevanza e frequentazione.
8. Il provvedimento di istituzione di una rivendita in via di esperimento ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, può essere revocato nell'interesse del servizio nel caso in cui la stessa non abbia raggiunto, nel terzo anno del triennio di esperimento, i parametri di cui al comma 5, tenuto conto della dimensione demografica del comune in cui la stessa ha sede. Le rivendite in esperimento non possono formare oggetto di cambio di titolarità, salvo il caso di assegnazione al coadiutore nell'ipotesi di premorienza del titolare.
9. Gli importi di cui al comma 5 sono adeguati, in sede di prima applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e successivamente ogni due anni, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in misura pari alla media aritmetica dell'indice ISTAT dei prezzi medi al consumo e dell'incremento del prezzo medio ponderato dei prezzi al consumo dei tabacchi lavorati, intervenuti nel biennio precedente. (6)
(3) Importo rideterminato, per il biennio 2013-2014, dall'art. 1, comma 1, lett. a), Decreto 19 giugno 2013, confermato, per il biennio 2015-2016, dall'art. 1, comma 1, Decreto 15 gennaio 2015 e, successivamente, così adeguato, per il biennio 2017-2018, dall'art. 1, comma 1, lett. a), Determinazione 17 marzo 2017.
(4) Importo rideterminato, per il biennio 2013-2014, dall'art. 1, comma 1, lett. b), Decreto 19 giugno 2013, confermato, per il biennio 2015-2016, dall'art. 1, comma 1, Decreto 15 gennaio 2015 e, successivamente, così adeguato, per il biennio 2017-2018, dall'art. 1, comma 1, lett. b), Determinazione 17 marzo 2017.
(5) Importo rideterminato, per il biennio 2013-2014, dall'art. 1, comma 1, lett. c), Decreto 19 giugno 2013, confermato, per il biennio 2015-2016, dall'art. 1, comma 1, Decreto 15 gennaio 2015 e, successivamente, così adeguato, per il biennio 2017-2018, dall'art. 1, comma 1, lett. c), Determinazione 17 marzo 2017.
(6) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per il biennio 2013-2014, il Decreto 19 giugno 2013, per il biennio 2015-2016, il Decreto 15 gennaio 2015 e, per il biennio 2017-2018, la Determinazione 17 marzo 2017.
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ULTERIORI SPUNTI
[b]T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 14-02-2018, n. 279[/b]
In materia di licenze ed autorizzazioni, il rinnovo del patentino per autorizzazione alla vendita "complementare" di tabacchi richiede, come presupposto ineludibile alla data in cui è invocato il rinnovo, il rispetto delle distanze minime (mt 300) dalle rivendite ordinarie di zona, come alle norme di riferimento.
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/pa24.php?idDoc=28968125&idDocType=3
Cons. Stato Sez. IV, 02-11-2017, n. 5048
In materia di generi di monopolio l' art. 6 D.M. 21 febbraio 2013, n. 38, lungi dall'aver configurato un tertium genus di rivendite a fianco a quelle ordinarie e speciali (ovvero un quartum genus, se si tiene conto anche del patentino), ha introdotto una disciplina speciale delle rivendite da istituire presso gli impianti di distribuzione di carburanti, pur restando nell'ambito della categoria delle rivendite speciali previste dalla legislazione primaria (Conferma della sentenza del T.a.r. Calabria, sez. I, 20 dicembre 2014, n. 2252).