Data: 2018-04-18 06:10:13

NCC

Ciao Simone.
E' una materia che affronto da pochi giorni.
Per il noleggio con conducente superiore a 9 posti è necessario il bando o può presentare scia?
In caso di scia quale documentazione allegare e/o requisiti dimostrare?
Potresti inviarmi fac-simile di scia?
Resta confermato che per il NCC fino a 9 posti è necessario aprire il bando?
Ti ringrazio e ti auguro buona giornata.

riferimento id:44653

Data: 2018-04-18 06:54:44

Re:NCC

Ciao Simone.
E' una materia che affronto da pochi giorni.
Per il noleggio con conducente superiore a 9 posti è necessario il bando o può presentare scia?
[color=red]NCC AUTOBUS è liberalizzato dal 2013 (niente contingenti numerici). Quindi, salva diversa disciplina regionale (alcune regioni hanno normative che prevedono autorizzazione) la procedura è in SCIA sussistendone tutti gli elementi (art. 19 l. 241/1990)
[/color]

In caso di scia quale documentazione allegare e/o requisiti dimostrare?
[color=red]Vedi questa scheda: https://sportellotelematico.comune.vimodrone.milano.it/attivita-economica/noleggio-con-conducente-autobus
Pur riferita a norma regionale vale IN GENERALE.
In allegato un esempio di modello di scia[/color]

Potresti inviarmi fac-simile di scia?
[color=red]Vedi allegato[/color]

Resta confermato che per il NCC fino a 9 posti è necessario aprire il bando?
[color=red]CERTO!!![/color]

Ti ringrazio e ti auguro buona giornata.
[color=red]Grazie a te[/color]

riferimento id:44653

Data: 2018-04-18 09:02:52

Re:NCC

oltre 9 posti sono da intendersi bus?
a te risulta che la regione puglia abbia normato la materia?
Grazie ancora per la tempestività.

riferimento id:44653

Data: 2018-04-18 09:22:46

Re:NCC


oltre 9 posti sono da intendersi bus?
a te risulta che la regione puglia abbia normato la materia?
Grazie ancora per la tempestività.
[/quote]

Per il CODICE DELLA STRADA i veicoli con oltre 9 posti sono definiti "autobus".
In Puglia mi risulta che ci sia un disegno di legge dal febbraio 2017 mai approvato:
http://www.consiglio.puglia.it/dettaglio/contenuto/47482/Noleggio-autobus-con-conducente--pdl-Conca-per-liberalizzare-licenze

Comunque già la vecchia (ed attuale) legge regionale escludeva gli AUTOBUS dalla disciplina ordinaria degli NCC:

[color=red][b]Puglia[/b][/color]
[b]L.R. 03/04/1995, n. 14
Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 «Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea».[/b]
Pubblicata nel B.U. Puglia 18 aprile 1995, n. 39.
Art. 1
Servizio di taxi e di noleggio con conducente.

1. La presente legge riguarda i servizi pubblici non di linea individuati dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e precisamente:

a) servizio taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale;

b) servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale.

2. È escluso dalla presente normativa il servizio di noleggio con conducente e autobus, per il quale continuano ad applicarsi le norme stabilite dal Consiglio regionale nella Delib.C.R. 5 marzo 1990, n. 1140 e successive modifiche, integrate dalle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

*************
[b]D.Lgs. 30/04/1992, n. 285
Nuovo codice della strada.[/b]
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
Art. 54 Autoveicoli (265)

In vigore dal 1 gennaio 1993
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono, in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) [color=red][b]autobus[/b][/color]: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente (267);
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada. (266)
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.
(265) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(266) Per ulteriori riferimenti ai materiali assimilati di cui alla presente lettera, vedi l'art. 11, comma 2, L. 23 dicembre 1997, n. 454.

(267) Vedi, anche, l'art. 1, commi 85 e 86, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

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