Data: 2018-04-17 10:42:38

attività produttiva

Buongiorno,
il titolare di una di carpenteria,  ha preso in locazione un immobile comunicante con l'immobile già di sua proprietà,  ampliando di fatto la superficie ma senza alterare nulla in merito al tipo di attività e lavorazioni svolte.
E' necessario che faccia una comunicazione al SUAP?
L'attività è iniziata nel 2007,  agli atti non ho trovato nessuna comunicazione di inizio attività .

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Data: 2018-04-17 11:11:39

Re:attività produttiva


Buongiorno,
il titolare di una di carpenteria,  ha preso in locazione un immobile comunicante con l'immobile già di sua proprietà,  ampliando di fatto la superficie ma senza alterare nulla in merito al tipo di attività e lavorazioni svolte.
E' necessario che faccia una comunicazione al SUAP?
L'attività è iniziata nel 2007,  agli atti non ho trovato nessuna comunicazione di inizio attività .
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NESSUN adempimento è duvuto per l'avvio, men che meno per l'ampliamento.

CARPENTERIA in quanto tale è attività libera, ma potrebbero esservi adempimenti tecnici legati alla specifica tipologia:
- vigili del fuoco
-  industria insalubre
- art. 67 dlgs 81/2008
- emissioni in atmosfera

SE vi sono questi adempimenti potrebbe trattarsi di VARIAZIONE oggi soggetta ad AUA ... da verificare.

Se piccola carpenteria non dovrebbe essere soggetta a niente

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Data: 2018-04-17 20:00:28

Re:attività produttiva

Confermo: è corretto che l'impresa non abbia presentato dia/scia al momento dell'inizio dell'attività, dato che si tratta di attività libera perché non esiste una fonte primaria del diritto (legge ordinaria o decreto legislativo o decreto legge) che la assoggetta ad atto abilitativo. Se ci fosse un regolamento comunale che prevede qualcosa del genere sarebbe incostituzionale perché in contrasto con l'art. 41 Cost., che prevede la libertà di iniziativa economica privata.
Di conseguenza, non deve essere presentata scia per modifiche dell'attività, ma eventualmente devono essere attiviati procedimenti specifici (come detto nel post precedente) per le conseguenze che l'attività potrebbe comportare.

riferimento id:44626

Data: 2018-04-18 07:27:30

Re:attività produttiva

Per quanto condivida appieno quanto scritto sotto, preme una precisazione "lombarda":

L'art. 6 c. 1 della L.R. 19/02/2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 12 dicembre 2017, n. 36 dispone quanto segue:
"[i]Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, [b]all'avvio[/b], svolgimento,[b] trasformazione[/b] e cessazione [b]delle attività economiche[/b], nonché all'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche [b]si applicano le disposizioni di cui articoli 19, 19-bis e 20 della legge 241/1990[/b], nonché quanto disposto dall'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dai decreti attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). L'istanza, la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) o la comunicazione è generata ed è trasmessa telematicamente allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) dal legale rappresentante dell'impresa ovvero dal titolare dell'attività economica. [...][/i]

Quindi il legislatore lombardo [i]sembrerebbe[/i] aver assoggettato ad adempimento (sia esso una mera comunicazione piuttosto che una SCIA) tutte le attività economiche.
A quanto mi risulta questo articolo della l.r. non è stato impugnato: [url=http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=12038]http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=12038[/url]

Questa modifica è la conseguenza dell'abrogazione del Nulla Osta regionale di antica memoria...

Infatti l'art. 124 (Disposizioni in merito ai regolamenti comunali di igiene e abolizione di nulla osta) della L.R. 30/12/2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" disponeva fino al 9 marzo 2017 (data di abrogazione dell'articolo) quanto segue:
[i]1. La Giunta regionale emana direttive in ordine ad aspetti disciplinati dai regolamenti comunali di igiene.
2. [u]Fino all'emanazione delle direttive di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni del regolamento locale di igiene tipo, per quanto compatibili con il presente testo unico, con la normativa nazionale e comunitaria[/u].
3. Resta abolito il nulla osta all'esercizio di attività lavorative e depositi di cui al paragrafo 3.1.9. del regolamento indicato al comma 2. Il nulla osta è sostituito da una dichiarazione di inizio attività produttiva[/i].


L'art. 4 c. 6 della L.R. 03/03/2017, n. 6 ha abrogato l'articolo 124 della L.R. 33/2009, liberalizzando di fatto tali attività.

Ma ora vige il nuovo art. 6 della l.r. 11/2014...


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Data: 2018-04-19 10:04:32

Re:attività produttiva

La norma regionale, in tal caso, è ragionevole e persegue le finalità del DPR 160/2010. Infatti la SCIA è la somma degli adempimenti che sono già stati indicati (prevenzione incendi, art. 67 81/08, industria insalubre ecc.) e naturalmente la preventiva AUA, dei quali il SUAP è l'unico soggetto pubblico individuato per norma speciale.

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