Ciao,
mi sembra sempre in vigore la necessità della comunicazione al SUAP delle strutture ricettive - compresi gli stabilimenti balneari - di cui alla L.R. 86/2016 e alla formulazione dell'art. 83 co.3 lettera b) anche nel caso in cui non ci siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione.
Se così fosse ogni anno va fatta la comunicazione pur restando le cose invariate.
Se così non fosse (non trovo l'aggiornamento normativo), per tali stabilimenti, la necessità della comunicazione si porrebbe comunque nel caso della variazione del gestore dell'attività di somministrazione?
Grazie
a.
La modifica normativa c'è stata. Si tratta della LR 58/2017.
Adesso la disposizione è la seguente:
[i]3. La comunicazione è presentata:
a) in caso di inizio di nuova attività o di subingresso, contestualmente alla presentazione della SCIA o della comunicazione di subingresso;
b) in caso di variazione delle caratteristiche, entro il termine del 30 aprile successivo alla variazione.[/i]
Quindi, la comunicazione va fatta [b]solo[/b] in caso di variazione delle caratteristiche.
Io la comunicazione la farei dato che nei vecchi modelli di comunicazione era previsto il riquadro gestore senza specificazioni.
Vedi qua il modellino: http://www.comune.pietrasanta.lu.it/allegati/23/2017_comunicazione_iniziale_periodica_stabilimenti_balneari.pdf
Ai sensi della Legge 86/2016 la SCIA per avvio attività di stabilimento balneare può comprendere anche l'attività di somministrazione quindi il gestore della somministrazione potrebbe essere considerato un dato rilevante ai fini della comunicazione