168 euro per iscriversi all'ALBO COMMISSIONI GIUDICATRICI
[img]http://www.appaltiecontratti.it/wp-content/uploads/commissione_di_gara.gif[/img]
[b]MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 febbraio 2018
Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti
delle commissioni giudicatrici e relativi compensi. (18A02622)
(GU n.88 del 16-4-2018)[/b]
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modificazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici», di seguito
codice;
Visto l'art. 77, comma 8, del codice, che stabilisce che il
presidente e' individuato dalla stazione appaltante tra i commissari
sorteggiati;
Visto l'art. 77, comma 10, del codice, che prevede che: «Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
l'ANAC, e' stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso
massimo per i commissari», e che: «I dipendenti pubblici sono
gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso,
se appartenenti alla stazione appaltante.»;
Considerata la necessita' di stabilire i compensi minimi e massimi
spettanti a ciascun commissario in ragione dell'impegno svolto,
dell'importo di gara e del ruolo affidato al presidente;
Acquisito il parere dell'ANAC, ai sensi del citato art. 77, comma
10, del codice, reso con nota prot. n. 0123216 del 2 novembre 2017;
Decreta:
Art. 1
Tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici
1. La tariffa di iscrizione all'albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del
codice e' stabilita in [color=red]euro 168,00[/color]. Tale tariffa ha cadenza [color=red]annuale[/color]
con eventuale possibilita' di rideterminazione del relativo importo a
partire dal terzo anno, sulla base dell'effettivo numero di iscritti,
dei sorteggi effettuati e dei costi indiretti effettivamente
sostenuti.
2. La tariffa di cui al comma 1 [b]non e' dovuta dai dipendenti
pubblici qualora gli stessi richiedono di svolgere la funzione di
componente la commissione giudicatrice in favore della stazione
appaltante di appartenenza[/b], fermo restando l'obbligo di corrispondere
la stessa nei casi in cui gli stessi richiedono di svolgere tale
funzione in favore di stazioni appaltanti diverse da quelle di
appartenenza.
3. L'Autorita' nazionale anticorruzione definisce, con proprio
atto, le modalita' di versamento della tariffa di cui al presente
articolo.
Art. 2
Compenso per i commissari delle commissioni giudicatrici
1. I compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni
sono determinati con riferimento all'oggetto del contratto ed
all'importo posto a base di gara, entro i limiti di cui all'allegato
A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. [b]Ai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di componente
della commissione in favore della stazione appaltante di appartenenza
non spetta alcun compenso. [/b]
3. [b]Il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni di
presidente, ai sensi dell'art. 77, comma 8, del codice, e' superiore
del cinque per cento rispetto a quello fissato per gli altri
commissari[/b]; di conseguenza il limite minimo e massimo di cui
all'Allegato A per i commissari che svolgono le funzioni di
presidente e' aumentato del cinque per cento.
4. Dal calcolo dei compensi di cui all'Allegato A restano esclusi i
rimborsi di spese, che sono determinati secondo i regolamenti propri
di ogni stazione appaltante.
Art. 3
Graduazione dei compensi all'interno dei limiti previsti
1. Le stazioni appaltanti procedono, nell'ambito dei limiti minimi
e massimi di cui all'Allegato A, a stabilire la misura del compenso
sulla base dell'importo e della complessita' della procedura di
aggiudicazione del contratto nonche' con riguardo ad altri elementi
della gara che influiscono direttamente sull'attivita' dei commissari
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) il grado di complessita' dell'affidamento;
b) il numero dei lotti;
c) il numero atteso dei partecipanti;
d) il criterio di attribuzione di punteggi;
e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture.
Art. 4
Entrata in vigore
[b] 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, conuna 1, entrano in vigore
decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della delibera
istitutiva dell'Albo di cui all'art. 78 del codice da parte
dell'ANAC. [/b]
[color=red][b] 2. Le disposizioni di cui all'art. 2 entrano in vigore decorsi
quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [/b][/color]
Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2018
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2018, n. 1-407
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
COMPENSI COMMISSARI: sospeso il Decreto (manca copertura normativa)
TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I – ordinanza 2 agosto 2018 n. 4710
https://buff.ly/2nfYgoc
Rilevato che il Decreto impugnato ha fissato anche il compenso minimo per fasce di valore degli appalti a partire da euro 3.000,00 per gli appalti fino a 20.000.000 euro in totale mancanza di copertura legislativa per il conferimento di poteri normativi in materia di compensi minimi, conferimento non desumibile neanche dalla ratio della previsione di cui all’art. 77 d.lgs. citato, attesa la finalità di contenimento della spesa pubblica di cui alla predetta disposizione;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria di questa fase del giudizio, e tenuto conto delle difficoltà rappresentate dai Comuni di minori dimensioni, che non hanno nella pianta organica figure professionali in numero sufficiente a ricoprire i ruoli di commissari, appaiono sussistere i presupposti per la concessione della misura cautelare e che debba, pertanto, sospendersi il DM impugnato limitatamente alla fissazione di tariffe minime;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie la richiesta misura cautelare nei termini di cui in motivazione.