Data: 2018-04-16 10:30:18

Aree pubbliche - donazione di azienda e DURC

Ciao,
nel caso in oggetto di donazione di azienda su aree pubbliche tra due ditte individuali, tali ditte sono andate all'atto senza il DURC del donante ma solo con una richiesta di regolarizzazione del pagamento dei contributi omessi nell'anno 2017.
In quel momento quindi ancora non si sapeva se la richiesta era o meno accettata. Possiamo considerare la sitazione a posto se poi il DURC risulta regolare? Le parti hanno rischiato di inficiare l'atto?
grazie  ::)

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Data: 2018-04-16 17:13:59

Re:Aree pubbliche - donazione di azienda e DURC

La verifica della regolarità contributiva non è una valutazione discrezionale in capo al comune. La verifica spetta solo agli enti competenti (INPS e INAIL) e si conclude con un sì o con un no. Quindi, non devi porti il problema ma solo chiedere agli enti e aspettare la risposta.
In ogni caso posso dirti che gli enti previdenziali agiscono ai sensi dell’art. 3 del DM 30/01/2015 e devono concedere, quindi approvare, la rateizzazione.
Art. 3:
[i]1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
2. La regolarità sussiste comunque in caso di:
a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge. [/i]

Aggiungo che la verifica sulla reg. contributiva è disposta dalla LR 28/05 secondo questa formula:
[i]entro sessanta giorni dalla comunicazione di subingresso di cui all’articolo 74, il comune provvede alla verifica della regolarità contributiva del cedente e del subentrante[/i].
Tizio si deve regolarizzare entro la verifica da parte del comune, il fatto che Tizio non sia stato in regola al momento del contratto poco importa.
Trattandosi di subingresso per atto tra vivi, la verifica ricade in capo ad entrambi i contraenti.

riferimento id:44609

Data: 2018-04-26 10:09:05

Re:Aree pubbliche - donazione di azienda e DURC

Buongiorno,
ho ricevuto una comunicazione di subingresso relativa al commercio su aa.pp. in fiere. Il titolare dell'azienda è deceduto e la moglie ha presentato scia per subingresso, dichiarando che non ha intenzione di proseguire nell'attività ("il presente subentro in concessione viene presentato esclusivamente per poter proseguire alla cessione della concessione).
A seguito di ciò infatti la moglie ha ceduto l'azienda e l'acquirente ha quindi presentato il subingresso presso il nostro suap.
La verifica del durc deve essere effettuata nei confronti del titolare dell'azienda, che al momento del decesso doveva essere regolare.
Esatto?

Grazie e a presto.

riferimento id:44609

Data: 2018-04-26 14:20:33

Re:Aree pubbliche - donazione di azienda e DURC

La comunicazione di subingresso da parte della moglie non era necessaria. Il subingresso non determina il trasferimento dell'azienda, è il trasferimento dell'azienda che giustifica la comunicazione di subingresso qualora l'avente causa voglia esercitare l'attività.

E' vero che la verifica sarebbe sull'azienda del de cuius ma la eventuale regolarizzaiozne spetterebbe all'erede.
Io farei la sola verifica dell'ultimo avente causa

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