Un collega in servizio presso la polizia locale, munito di decreto per funzione di messo notificatore, procede alla notifica di un atto alla moglie convivente del destinatario, presso l'abitazione di residenza. Il destinatario nel ricorso eccepisce la mancanza del perfezionamento della notifica in quanto mancante raccomandata informativa al destinatario, richiamando sentenza Cassazione sentenza del 3 febbraio 2017, n. 2868.
Specifico che l'atto notificato non era sigillato in busta chiusa ma bensì piegato, con relata di notifica a tergo.
Chiedo un vostro parere
Un collega in servizio presso la polizia locale, munito di decreto per funzione di messo notificatore, procede alla notifica di un atto alla moglie convivente del destinatario, presso l'abitazione di residenza. Il destinatario nel ricorso eccepisce la mancanza del perfezionamento della notifica in quanto mancante raccomandata informativa al destinatario, richiamando sentenza Cassazione sentenza del 3 febbraio 2017, n. 2868.
Specifico che l'atto notificato non era sigillato in busta chiusa ma bensì piegato, con relata di notifica a tergo.
Chiedo un vostro parere
[/quote]
La sentenza in questione riguarda la "notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente", cioè quella per cui si applica CONTEMPORANEAMENTE l'art. 139 cpc ed anche l'art. 60 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600.
[b]In caso di notifica dell’atto tributario a persona diversa dal destinatario è obbligatorio l’invio e la ricezione della raccomandata informativa al contribuente, non essendo sufficiente la semplice spedizione. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 3 febbraio 2017, n. 2868.
[/b]
La sentenza è chiara.
Nel caso di notifica di ALTRI ATTI (non di natura tributaria) invece l'art. 139 prevede la RACCOMANDATA all'interessato SOLTANTO in caso di notifica al portiere o al vicino e non anche al convivente.
**********
APPROFONDIMENTO:
https://www.ecnews.it/raccomandata-informativa-anche-la-notifica-al-coniuge-convivente/
************
[color=red][b]c.p.c. art. 139. Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.[/b][/color]
Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio (1).
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata [c.p.c. 660] (2).
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora [c.p.c. 18], e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti (3).
-----------------------
(1) Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
(2) Comma così modificato dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata [c.p.c. 660]».
(3) Vedi l'art. 7, comma 2, D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119, sulla disciplina del cambiamento di generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia. Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004. La Corte costituzionale, con sentenza 13-23 gennaio 2004, n. 28 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2004, n. 4 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli 139 e 148 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
***********
D.P.R. 29/09/1973, n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.
Art. 60 (Notificazioni)
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; (449)
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata; (440)
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; (445) (452) (454)
d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; (450) (459)
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; (441) (446) (453) (455)
e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; (442)
f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. (447) (456) (457)
L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente. (443)
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA. (439) (458)
Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e). (448)
La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione. (448)
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto. (444)
In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile. (451) (460) (461)
(439) Comma così modificato dall'art. 37, comma 27, lett. e), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, dall'art. 38, comma 4, lett. a), n. 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, dall'art. 2, comma 7, lett. b), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.
(440) Lettera inserita dall'art. 37, comma 27, lett. a), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
(441) Lettera modificata dall'art. 37, comma 27, lett. b), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
(442) Lettera aggiunta dall'art. 37, comma 27, lett. c), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
(443) Comma sostituito dall'art. 37, comma 27, lett. d), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, così modificato dall'art. 38, comma 4, lett. a), n. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
(444) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 27, lett. f), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
(445) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 7 novembre 2007, n. 366 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto della presente lettera e delle lettere e) ed f) e dell'art. 58, primo comma e secondo periodo del presente provvedimento e dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.
(446) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 7 novembre 2007, n. 366 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto della presente lettera e delle lettere c) ed f) e dell'art. 58, primo comma e secondo periodo del presente provvedimento e dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.
(447) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 7 novembre 2007, n. 366 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto della presente lettera e delle lettere c) ed e) e dell'art. 58, primo comma e secondo periodo del presente provvedimento e dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.
(448) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73.
(449) Lettera così modificata dall'art. 38, comma 4, lett. a), n. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
(450) Lettera così modificata dall'art. 38, comma 4, lett. a), n. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
(451) Comma aggiunto dall'art. 7-quater, comma 6, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225; tale disposizione si applica alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7-quater, comma 7, del medesimo D.L. n. 193/2016.
(452) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 210 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c) ed e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3 e 24 della Costituzione.
(453) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 210 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c) ed e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3 e 24 della Costituzione.
(454) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 7 novembre 2007, n. 366 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo e secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 24 e 42 della Costituzione.
(455) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 7 novembre 2007, n. 366 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo e secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 24 e 42 della Costituzione.
(456) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 dicembre 2001, n. 417 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, lettera f) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
(457) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 7 novembre 2007, n. 366 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo e secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 24 e 42 della Costituzione.
(458) La Corte costituzionale, con sentenza 10-19 dicembre 2003, n. 360 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2003, n. 51 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevedeva che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, avessero effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica. Vedi, anche, il D.M. 8 gennaio 2001.
(459) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il Provvedimento 2 novembre 2011.
(460) Vedi, anche, l'art. 7-quater, commi da 8 a 13, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225.
(461) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provvedimento 3 marzo 2017 e il Provvedimento 28 giugno 2017.
***********
Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 06-09-2017, n. 20863
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'avviso di accertamento a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quello previsto dall'art. 139 c.p.c. (nel caso di specie, quindi, l'atto era stato ritualmente notificato perché la persona ricevente era la compagna convivente del figlio, a sua volta pacificamente convivente del contribuente destinatario).