GARANZIE FIDEIUSSORIE - Decreto 31/2018 con schemi contratto tipo
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 gennaio 2018, n. 31
Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le
garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104,
comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (18G00056)
(GU n.83 del 10-4-2018 - Suppl. Ordinario n. 16)
[color=red] Vigente al: 25-4-2018 [/color] [/b]
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e
successive modificazioni;
Visti gli articoli 103, comma 9, e 104, comma 9, del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, secondo cui le fideiussioni devono essere
conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze;
Visti gli articoli 35, comma 18, e 93, comma 1, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, e successive modificazioni, recanti
disposizioni in materia di polizze e garanzie fideiussorie richieste
in materia di lavori, servizi e forniture;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 marzo
2004, n. 123, che, in attuazione della legge quadro n. 109 del 1994 e
del regolamento generale n. 554 del 1999 in materia di lavori
pubblici, ha adottato gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e
le coperture assicurative, in materia di appalti pubblici;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le note del 6 aprile 2017 e prot. n. ULG/UCR/767 del 19
aprile 2017, dell'ANIA e dell'ABI, con cui e' stato espresso
l'accordo, ovvero, sono state formulate osservazioni, sulla bozza di
testo normativo;
Visto il parere del Consiglio di Stato, reso nell'Adunanza della
commissione speciale del 14 giugno 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 21383 del 21 settembre 2017;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Sono approvati gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie
previste dagli articoli 35, 93, 103 e 104, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
2. Le garanzie di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche
congiuntamente da piu' garanti. In tale caso, le singole garanzie
possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e
per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi
tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera
nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di
solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto
aggiudicatore.
3. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole
garanzie, ovvero indicate unitariamente nell'unico atto,
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
4. Le garanzie fideiussorie di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere
conformi agli schemi tipo contenuti nell'«Allegato A - Schemi Tipo»,
al presente decreto.
5. A fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti e gli
appaltatori presentano alle Stazioni appaltanti le sole schede
tecniche, contenute nell'«Allegato B - Schede Tecniche» al presente
decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal
contraente.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai settori
ordinari. Si applicano altresi' nei settori speciali e nelle
concessioni se i documenti di gara prevedono la prestazione di
garanzie della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il
presente decreto.
Art. 2
Disposizioni transitorie
1. Il presente decreto si applica alle procedure e ai contratti per
i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano
pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di
avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a
presentare le offerte.
Art. 3
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 marzo
2004, n. 123, e' abrogato.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 19 gennaio 2018
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 172
Allegato A - Schemi Tipo
(Art. 1, comma 4)
GARANZIE FIDEIUSSORIE
1. Normativa di riferimento
1. Le garanzie fideiussorie di cui al presente Allegato sono:
=====================================================================
| Titolo | Riferimenti normativi | Schema tipo |
+=======================+=======================+===================+
| | | |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
| Garanzia fideiussoria |Decreto legislativo n. | |
| per la cauzione |50/2016, art. 93, comma| 1.1 singola |
| provvisoria | 1 |1.1.1 piu' garanti |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
| Garanzia fideiussoria |Decreto legislativo n. | |
| per la cauzione | 50/2016, art. 103, | 1.2 singola |
| definitiva | comma 1 |1.2.1 piu' garanti |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
| |Decreto legislativo n. | |
| Garanzia fideiussoria |50/2016, art. 35, comma| 1.3 singola |
| per l'anticipazione | 18 |1.3.1 piu' garanti |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
| |Decreto legislativo n. | |
| Garanzia fideiussoria | 50/2016, art. 103, | 1.4 singola |
| per la rata di saldo | comma 6 |1.4.1 piu' garanti |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
| |Decreto legislativo n. | |
| Garanzia fideiussoria | 50/2016, art. 104, | 1.5 singola |
| per la risoluzione | comma 1 |1.5.1 piu' garanti |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
| |Decreto legislativo n. | |
| Garanzia fideiussoria | 50/2016, art. 104, | 1.6 singola |
| di buon adempimento | comma 1 |1.6.1 piu' garanti |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
2. Definizioni
1. Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni,
intendendosi per:
a) «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i.;
b) «Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture»: gli appalti
di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, ll), ss) e tt),
del Codice;
c) «Settori ordinari e settori speciali»: i settori di cui
all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente gg) e hh);
d) «Concessioni di lavori pubblici e servizi»: le concessioni di
cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, uu) e vv) del
Codice;
d) «Concessioni di lavori pubblici e servizi»: le concessioni di
cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, uu) e vv) del
Codice;
e) «Offerente»: l'operatore economico che presenta offerta;
f) «Aggiudicatario»: l'offerente al quale viene aggiudicato
l'appalto o la concessione;
g) «Affidatario»: l'operatore economico con il quale la Stazione
appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione;
h) «Banca»: impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita'
bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
i) «Impresa di assicurazione»: impresa autorizzata all'esercizio
dell'attivita' assicurativa nel ramo n. 15 (cauzione) di cui all'art.
2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in
regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
l) «Intermediario finanziario»: societa' iscritta nell'albo di
cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
m) «Commissione»: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o
Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del
rilascio della garanzia fideiussoria;
n) «Contraente»: il soggetto, obbligato principale, che stipula
con il Garante la garanzia fideiussoria;
o) «Decreto»: il presente provvedimento;
p) «Fideiussione»: la garanzia fideiussoria con la quale il
Garante si obbliga personalmente verso il Committente garantendo
l'adempimento di un'obbligazione del Contraente;
q) «Garante»: la Banca o l'Intermediario finanziario o l'Impresa
di assicurazione di cui alle lettere h), i) ed l), che rilascia la
garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed iscritti
nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i
cui estremi sono riportati nella garanzia e nella Scheda Tecnica;
r) «Lavori»: le attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettere nn)
e oo), del Codice;
s) «Opere»: le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp), del
Codice;
t) «Premio»: somma dovuta dal Contraente al Garante (Impresa di
assicurazione) quale controprestazione a fronte del rilascio della
garanzia fideiussoria;
u) «Scheda Tecnica»: la scheda obbligatoria, annessa ad ogni
Schema Tipo di garanzia fideiussoria, che riporta gli elementi
informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di
quest'ultima da parte del Garante firmatario nei confronti della
Stazione appaltante;
v) «Schema Tipo»: lo schema obbligatorio delle condizioni
contrattuali delle singole garanzie fideiussorie;
z) «Somma garantita o importo complessivo garantito»: l'importo
massimo complessivo della garanzia fideiussoria;
aa) «Quota di responsabilita'»: nelle garanzie di cui agli schemi
tipo 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 ed 1.6.1, la percentuale di
suddivisione interna della responsabilita' tra i Garanti obbligati in
solido per la Somma garantita verso la Stazione appaltante;
bb) «Stazione appaltante»: i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera o), del Codice.
3. Schema tipo 1.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria provvisoria
GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA
(Lavori, Servizi e Forniture)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e
Garante
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei
limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al
pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato
adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla
gara, indicata nella Scheda Tecnica, nonche' al pagamento degli
importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art. 89, comma 1,
quinto capoverso, del Codice.
In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6, del Codice, la
garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo
l'aggiudicazione per fatto del Contraente o per l'adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84
e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
La garanzia:
a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;
b) ha validita' di 180 giorni a partire dalla data indicata alla
lettera a), ovvero, la validita' maggiore o minore richiesta nel
bando o nell'invito;
c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente
non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non
sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93,
comma 9, del Codice);
d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del
Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorche' e'
automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93,
comma 6, del Codice).
Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna a
rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a
quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della
Stazione appaltante e purche' tale richiesta pervenga al Garante
entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del
Codice).
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di
cui ai commi precedenti puo' aver luogo solo con la restituzione al
Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della
garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione
scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto
alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Somma garantita
La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari al 2%
dell'importo posto a base di gara, cosi' come sancito dall'art. 93
comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o
nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93 comma 1, secondo e
terzo periodo, del Codice.
Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al
primo comma e' ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93,
comma 7, del Codice.
L'ammontare della somma garantita e' indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti della somma garantita, entro il termine di 15 giorni dal
ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione
appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante
l'indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva
l'escussione.
Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui
all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all'art. 1944 cod.civ. e rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ..
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante
per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero
parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante
(art. 104, comma 10, del Codice).
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per
le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10,
del Codice).
La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo
al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103
del Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice
Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi
dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso,
a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui
all'art. 103, comma 1, del Codice;
ovvero, laddove previste ai sensi dell'art. 104, comma 1, del
Codice,
b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento
di cui all'art. 104, comma 1, del Codice;
qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario.
Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il
Garante non abbia confermato l'assunzione del relativo impegno, ne'
qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall'art. 93,
comma 8, secondo periodo, del Codice.
Art. 7 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla
presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi
indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 8 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il
foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod.
proc. civ..
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di
legge.
4. Schema tipo 1.1.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria provvisoria
costituita da piu' garanti
GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA COSTITUITA DA PIU' GARANTI
(Lavori, Servizi e Forniture)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e
Garanti
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna, nei confronti della Stazione appaltante, nei
limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al
pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato
adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla
gara indicata nella Scheda Tecnica, nonche' al pagamento degli
importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art. 89, comma 1,
quinto capoverso, del Codice.
In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6, del Codice, la
garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo
l'aggiudicazione per fatto del Contraente o per l'adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84
e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
La garanzia:
a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;
b) ha validita' di 180 giorni a partire dalla data indicata alla
lettera a), ovvero, la validita' maggiore o minore richiesta nel
bando o nell'invito;
c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente
non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non
sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93,
comma 9, del Codice);
d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del
Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorche' e'
automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93,
comma 6, del Codice).
Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna a
rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a
quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della
Stazione appaltante e purche' tale richiesta pervenga al Garante
entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del
Codice).
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di
cui ai commi precedenti puo' aver luogo solo con la restituzione al
Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della
garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione
scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto
alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di
responsabilita'.
La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari al 2%
dell'importo posto a base di gara, cosi' come sancito dall'art. 93,
comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o
nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93, comma 1, seconda
parte, del Codice.
Qualora ricorrano le condizioni, l'importo complessivo indicato al
primo comma e' ridotto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93,
comma 7, del Codice.
La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni
ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei
confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole
garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della
garanzia provvisoria e della quota di responsabilita' sono indicati
nella Scheda Tecnica.
La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia
rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti della somma garantita, entro il termine di 15 giorni dal
ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione
appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante
l'indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva
l'escussione.
Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui
all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante
per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero
parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante
(art. 104, comma 10, del Codice).
Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal
Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario
indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per
le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10,
del Codice).
La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo
al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Articolo 6 - Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art.
103 del Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice
Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi
dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso:
a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui
all'art. 103, comma 1, del Codice;
ovvero, laddove previsto dall'art. 104, comma 1, del Codice,
b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento
di cui all'art. 104, comma 1, del Codice,
qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario .
Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il
Garante non abbia confermato l'assunzione del relativo impegno, ne'
qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati all'art. 93,
comma 8, secondo periodo del Codice.
Art. 7 - Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla
presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi
del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.
Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante,
dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte
esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
Art. 8 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il
foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod.
proc. civ..
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di
legge.
5. Schema tipo 1.2 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per la cauzione
definitiva
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e
Garante
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante, in conformita' all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice,
si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della
somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei
danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto
adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel
contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra
richiamate.
Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto
dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:
a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse;
c) rimborso:
i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante
all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso
l'Appaltatore;
ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione
appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione
del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze
derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in
cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di
appalti di servizi.
La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del
Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla
violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo
di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara.
L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata
dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validita' della
garanzia ed e' limitata ad un importo pari al 10% della somma
garantita al momento della suddetta comunicazione.
Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel
frattempo integralmente escussa per altro motivo, sara'
automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la
durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi
al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione,
dopodiche' perdera' automaticamente efficacia.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di stipula del contratto;
b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione
del certificato di verifica di conformita' o dell'attestazione di
regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi
dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture
risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue
automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice),
salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di
cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con la
restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante,
dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto
alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Somma garantita
La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in
conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed
e' pari al:
a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con
ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di
aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di
ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al
primo comma e' ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93,
comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
L'ammontare della somma garantita e' indicato nella Scheda Tecnica.
La garanzia e' progressivamente svincolata in via automatica a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformita' a quanto
disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il
termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta
della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al
Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal
Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui
all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante
per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero
parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante
(art. 104, comma 10, del Codice).
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per
le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10,
del Codice).
La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo
al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla
presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli
indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il
foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod.
proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di
legge.
6. Schema tipo 1.2.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per la cauzione
definitiva costituita da piu' garanti
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA COSTITUITA DA PIU' GARANTI
(Lavori, Servizi e Forniture)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e
Garanti
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante, in conformita' all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice,
si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della
somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei
danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto
adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel
contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalla norma sopra
richiamata.
Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto
dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:
a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse;
c) rimborso:
i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante
all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso
l'Appaltatore;
ii) della eventuale maggior spesa sostenuta dalla Stazione
appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione
del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze
derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in
cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di
appalti di servizi.
La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del
Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla
violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo
di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara.
L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata
dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validita' della
garanzia ed e' limitata ad un importo pari al 10% della somma
garantita al momento della suddetta comunicazione.
Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel
frattempo integralmente escussa per altro motivo, sara'
automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la
durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi
al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione
dopodiche' perdera' automaticamente efficacia.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di stipula del contratto;
b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione, ovvero, dalla data di emissione
del certificato di verifica di conformita' o dell'attestazione di
regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi
dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture
risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue
automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice),
salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di
cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con la
restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante,
dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto
alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di
responsabilita'.
La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in
conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed
e' pari al:
a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con
ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di
aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di
ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Qualora ricorrano le condizioni, l'importo complessivo indicato al
primo comma e' ridotto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93,
comma 7, del Codice, come previsto dall'art. 103, comma 1, del
Codice.
La garanzia e' progressivamente svincolata in via automatica a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformita' a quanto
disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.
La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni
ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei
confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole
garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della
garanzia definitiva e della quota di responsabilita' sono indicati
nella Scheda Tecnica.
La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia
rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il
termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta
della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al
Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal
Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui
all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante
per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero
parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante
(art. 104, comma 10, del Codice).
Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal
Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario
indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per
le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10,
del Codice).
La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo
al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla
presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi
del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.
Parimenti, ogni comunicazione e notifica alla Stazione appaltante,
dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte
esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il
foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod.
proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di
legge.
7. Schema tipo 1.3 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per
l'anticipazione
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE
(Lavori)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e
Garante
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei
limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla
restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata
mediante trattenute nel corso dei lavori, compresa la maggiorazione
degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di
provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in
conformita' all'art. 35, comma 18, del Codice.
Art. 2 - Durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo
il cronoprogramma dei lavori e, comunque, alla data di ultimazione
degli stessi, risultante dal relativo certificato, allorche' si
estingue ad ogni effetto.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di
cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con la
restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante
dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto
alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Somma garantita
La somma garantita, cosi' come riportato nella Scheda Tecnica e'
pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato
degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.
L'importo della somma garantita in linea capitale e' indicato nella
Scheda Tecnica.
La garanzia e' gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da
parte della Stazione appaltante.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente a titolo
di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi
legali, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice
richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza
anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di
decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35,
comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.
Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui
all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 6.
Il Garante non godra' del beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante
per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero
parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per
le somme pagate in forza della presente garanzia.
La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo
al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla
presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli
indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il
foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod.
proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di
legge.
8. Schema tipo 1.3.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per
l'anticipazione costituita da piu' garanti
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE COSTITUITA
DA PIU' GARANTI
(Lavori)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e
Garanti
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei
limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla
restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata
mediante trattenute nel corso dei lavori, compresa la maggiorazione
degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di
provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in
conformita' all'art. 35, comma 18, del Codice.
Art. 2 - Durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo
il cronoprogramma dei lavori e, comunque, alla data di ultimazione
degli stessi, risultante dal relativo certificato, allorche' si
estingue ad ogni effetto.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di
cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con la
restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante
dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto
alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di
responsabilita'.
La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari al valore
dell'importo dell'anticipazione erogata cosi' come riportato nella
Scheda Tecnica, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso
vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
La garanzia e' gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da
parte della Stazione appaltante.
La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni
ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei
confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole
garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita in linea
capitale della garanzia per l'anticipazione e della quota di
responsabilita' sono indicati nella Scheda Tecnica.
La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia
rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti della somma garantita alla data dell'escussione, a titolo di
residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi
legali entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice
richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza
anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di
decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35,
comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.
Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui
all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 6.
Il Garante non godra' del beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante
per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero
parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.
Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal
Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario
indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per
le somme pagate in forza della presente garanzia.
La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo
al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla
presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi
del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.
Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante,
dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte
esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il
foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod.
proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di
legge.
9. Schema tipo 1.4 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per la rata di
saldo
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO
(Lavori, Servizi e Forniture)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e
Garante
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei
limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla
restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi
interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal
Contraente per difformita' e vizi dell'opera, dei servizi e delle
forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del
Codice.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;
b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o
della verifica di conformita', allorche' si estingue ad ogni effetto.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di
cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con la
restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante
dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto
alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Somma garantita
La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari all'importo
della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali
calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data
di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di
collaudo o della verifica di conformita' nel caso di appalti di
servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitivita'
dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).
L'importo della somma garantita in linea capitale e' indicato nella
Scheda Tecnica.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, entro il
termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta
della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al
Contraente, - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede
l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi
dell'art. 1.
Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui
all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante
per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero
parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante
(art. 104, comma 10, del Codice).
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per
le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10,
del Codice).
La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo
al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla
presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli
indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il
foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod.
proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di
legge.
10. Schema tipo 1.4.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per la rata di
saldo costituita da piu' garanti
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO COSTITUITA
DA PIU' GARANTI
(Lavori, Servizi e Forniture)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e
Garanti
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei
limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla
restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi
interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal
Contraente per difformita' e vizi dell'opera, dei servizi e delle
forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del
Codice.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;
b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o
della verifica di conformita', allorche' si estingue ad ogni effetto.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di
cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con la
restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante
dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto
alla stazione appaltante.
Art. 3 - Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di
responsabilita'.
La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari all'importo
della rata di saldo erogata cosi' come riportato nella Scheda
Tecnica, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente
per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la
data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di
conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture, e
l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi (artt. 103,
comma 6, e 102, comma 3, del Codice).
La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni
ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei
confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole
garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita in linea
capitale della garanzia per la rata di saldo e della quota di
responsabilita' sono indicati nella Scheda Tecnica.
La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia
rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti della somma garantita, a titolo di restituzione della rata di
saldo, oltre ai relativi interessi legali entro il termine di 15
giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della
Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente -
recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e
degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 1.
Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui
all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante
per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero
parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante
(art. 104, comma 10, del Codice).
Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal
Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario
indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per
le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10,
del Codice).
La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo
al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla
presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi
del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.
Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante,
dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte
esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il
foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod.
proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di
legge.
11. Schema tipo 1.5 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per la
risoluzione
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE
(Lavori)
(Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore,
se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e
Garante
Art. 1 - Oggetto della garanzia
La garanzia e' operante per i casi di risoluzione del contratto
previsti dal Codice Civile e dal Codice a cui segua il riaffidamento
dei lavori non conclusi dal Contraente per effetto della risoluzione.
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, ai
sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, nei limiti dei danni
effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e, comunque, nel
limite massimo della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica,
al risarcimento dei costi relativi alle procedure di riaffidamento
dei lavori e dell'eventuale maggior costo tra importo contrattuale
risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e importo
contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, sommati i pagamenti
effettuati al Contraente o da effettuarsi in base agli stati
d'avanzamento.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
La garanzia (art. 104, comma 6, del Codice):
a) decorre dalla data di stipula del contratto;
b) cessa automaticamente alla data di emissione del certificato di
ultimazione lavori;
c) cessa automaticamente a seguito della sua escussione;
d) cessa automaticamente decorsi tre mesi dalla data del
riaffidamento dei lavori.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze che
precedono puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante, da
parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa
con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della
Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto
alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Somma Garantita
La Somma Garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in
conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 4, del Codice.
L'ammontare della Somma Garantita e' indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e
comunque nel limite massimo della somma garantita, entro il termine
di 30 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della
Stazione appaltante, recante l'indicazione del titolo per cui si
richiede l'escussione, inviata per conoscenza anche al Contraente.
Tale comunicazione dovra' contenere in particolare, ai sensi
dell'art. 104, comma 5, del Codice, l'indicazione:
a) del riaffidamento dei lavori non terminati dal precedente
Contraente;
b) dell'importo contrattuale del riaffidamento;
c) dei costi sostenuti per la procedura di riaffidamento;
d) dei pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi per
stati d'avanzamento lavori;
e) dei conseguenti maggiori costi dell'appalto rispetto
all'aggiudicazione originaria.
La richiesta dovra' pervenire entro i termini di cui all'art. 2 ed
essere formulata in conformita' all'art. 6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante
per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero
parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante
(art. 104, comma 10, del Codice).
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per
le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10,
del Codice).
La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo
al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla
presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi
del Garante indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il
foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod.
proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di
legge.
12. Schema tipo 1.5.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per la
risoluzione costituita da piu' garanti
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE COSTITUITA
DA PIU' GARANTI
(Lavori)
(Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore,
se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e
Garanti
Art. 1 - Oggetto della garanzia
La garanzia e' operante per i casi di risoluzione del contratto
previsti dal Codice Civile e dal Codice a cui segua il riaffidamento
dei lavori non conclusi dal Contraente per effetto della risoluzione.
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, ai
sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, nei limiti dei danni
effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite
massimo della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al
risarcimento dei costi relativi alle procedure di riaffidamento dei
lavori e dell'eventuale maggior costo tra importo contrattuale
risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e importo
contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, sommati i pagamenti
effettuati al Contraente o da effettuarsi in base agli stati
d'avanzamento.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
La garanzia (art. 104, comma 6, del Codice):
a) decorre dalla data di stipula del contratto;
b) cessa automaticamente alla data di emissione del certificato di
ultimazione lavori;
c) cessa automaticamente a seguito della sua escussione;
d) cessa automaticamente decorsi tre mesi dalla data del
riaffidamento dei lavori.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze che
precedono puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da
parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa
con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della
Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto
alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di
responsabilita'.
La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolato in
conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 4, del Codice.
La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni
ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei
confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole
garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della
garanzia per la risoluzione e della quota di responsabilita' sono
indicati nella Scheda Tecnica.
La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia
rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e
comunque nel limite massimo della somma garantita, entro il termine
di 30 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della
Stazione appaltante, recante l'indicazione del titolo per cui si
richiede l'escussione, inviata per conoscenza anche al Contraente.
Tale comunicazione dovra' contenere in particolare, ai sensi
dell'art. 104, comma 5, del Codice, l'indicazione:
a) del riaffidamento dei lavori non terminati dal precedente
Contraente;
b) dell'importo contrattuale del riaffidamento;
c) dei costi sostenuti per la procedura di riaffidamento;
d) dei pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi per
stati d'avanzamento lavori;
e) dei conseguenti maggiori costi dell'appalto rispetto
all'aggiudicazione originaria.
La richiesta dovra' pervenire entro i termini di cui all'art. 2 ed
essere formulata in conformita' all'art. 6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante
per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero
parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante
(art. 104, comma 10, del Codice).
Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal
Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario
indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per
le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10,
del Codice).
La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo
al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla
presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi
del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.
Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante
dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte
esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il
foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod.
proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di
legge.
13. Schema tipo 1.6 (d.m. ) Garanzia fideiussoria di buon
adempimento
GARANZIA FIDEIUSSORIA DI BUON ADEMPIMENTO
(Lavori)
(Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore,
se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e
Garante
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante, in conformita' agli artt. 104, comma 3, e 103, commi 1
e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante,
nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al
risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o
inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni
previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalle
norme sopra richiamate, con espressa esclusione dei maggiori costi di
cui all'art. 104, comma 5, del Codice, in quanto oggetto della
garanzia «per la risoluzione».
Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto
dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 104 e 103 del Codice in caso
di:
a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto;
b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse;
c) rimborso:
i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante
all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso
l'Appaltatore;
ii) di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze
derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti
nei luoghi di esecuzione del contratto.
Sono esclusi i maggiori costi coperti dalla garanzia «per la
risoluzione», di cui all'art. 104, comma 5, del Codice.
La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del
Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla
violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo
di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara.
L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata
dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validita' della
garanzia ed e' limitata ad un importo pari al 10% della somma
garantita al momento della suddetta comunicazione.
Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel
frattempo integralmente escussa per altro motivo, sara'
automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la
durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi
al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione
dopodiche' perdera' automaticamente efficacia.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di stipula del contratto;
b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato,
allorche' si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 104,
comma 3, del Codice) salvo quanto indicato nell'ultimo comma
dell'art. 1.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di
cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con la
restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante
dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto
alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Somma garantita
La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in
conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 3, del Codice ed
e' pari al 5% dell'importo contrattuale come risultante
dall'aggiudicazione.
L'ammontare della somma garantita e' indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti della somma garantita, entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione
appaltante, - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante
l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e
l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art.
103, commi 1 e 2, del Codice (con espressa esclusione degli importi
di cui all'art. 104, comma 5, del Codice).
Tale richiesta dovra' pervenire al Garante, entro i termini di cui
all'art. 2, ed essere formulata in conformita' all'art. 6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante
per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero
parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante
(art. 104, comma 10, del Codice).
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per
le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10,
del Codice).
La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo
al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla
presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi
indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il
foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod.
proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di
legge.
14. Schema tipo 1.6.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria di buon
adempimento costituita da piu' garanti
GARANZIA FIDEIUSSORIA DI BUON ADEMPIMENTO COSTITUITA
DA PIU' GARANTI
(Lavori)
(Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore,
se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e
Garanti)
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante, in conformita' agli artt. 104, comma 3, e 103, commi 1
e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante,
nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al
risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o
inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni
previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalle
norme sopra richiamate, con espressa esclusione dei maggiori costi di
cui all'art. 104, comma 5, del Codice, in quanto oggetto della
garanzia «per la risoluzione».
Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto
dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 104 e 103 del Codice in caso
di:
a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto;
b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse;
c) rimborso:
i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante
all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso
l'Appaltatore;
ii) di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze
derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti
nei luoghi di esecuzione del contratto.
Sono esclusi i maggiori costi coperti dalla garanzia «per la
risoluzione» di cui all'art. 104, comma 5, del Codice.
La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del
Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla
violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo
di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara.
L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata
dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validita' della
garanzia ed e' limitata ad un importo pari al 10% della somma
garantita al momento della suddetta comunicazione.
Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel
frattempo integralmente escussa per altro motivo, sara'
automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la
durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi
al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione
dopodiche' perdera' automaticamente efficacia.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di stipula del contratto;
b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato,
allorche' si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 104,
comma 3, del Codice) salvo quanto indicato nell'ultimo comma
dell'art. 1.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di
cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con la
restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante
dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto
alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di
responsabilita'.
La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolato in
conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 3, del Codice ed
e' pari al 5% dell'importo contrattuale come risultante
dall'aggiudicazione.
La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni
ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei
confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole
garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della
garanzia di buon adempimento e della quota di responsabilita' sono
indicati nella Scheda Tecnica.
La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia
rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti della somma garantita, entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione
appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante
l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e
l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art.
103, commi 1 e 2, del Codice (con espressa esclusione degli importi
di cui all'art. 104, comma 5, del Codice).
Tale richiesta dovra' pervenire al Garante, entro i termini di cui
all'art. 2, ed essere formulata in conformita' all'art. 6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante
per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero
parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante
(art. 104, comma 10, del Codice).
Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal
Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario
indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per
le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10,
del Codice).
La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo
al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla
presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi
del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.
Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante
dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte
esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il
foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod.
proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di
legge.
[b] Parte di provvedimento in formato grafico[/b]
Allegato B - Schede Tecniche
(Art. 1, comma 5)
[b] Parte di provvedimento in formato grafico[/b]