Nel caso di ordinanza sindacale contingibile e urgente che sospende l'attività di una struttura ricettiva fino al rilascio del nuovo certificato di agibilità, ai fini del riavvio dell'attività in parola è necessaria anche la revoca della suddetta ordinanza sindacale, oltre alla presentazione di scia per agibilità e inizio attività? Una scia di aggiornamento ai fini igenico sanitari da sola, è sufficiente per riprendere la suddetta?
riferimento id:44600
Nel caso di ordinanza sindacale contingibile e urgente che sospende l'attività di una struttura ricettiva fino al rilascio del nuovo certificato di agibilità, ai fini del riavvio dell'attività in parola è necessaria anche la revoca della suddetta ordinanza sindacale, oltre alla presentazione di scia per agibilità e inizio attività? Una scia di aggiornamento ai fini igenico sanitari da sola, è sufficiente per riprendere la suddetta?
[/quote]
TUTTO DIPENDE da come è stata formulata l'ordinanza.
L'ordinanza può disporre la sua cessazione di efficacia al momento
1) della presentazione di scia regolare
2) della revoca espressa della stessa
3) condizionata ad altri eventi (es. alla ricezione del parere ASL, decorsi 30 giorni dalla scia ecc...). Insomma una CONDIZIONE RAGIONEVOLE applicata alla stessa.
[b]Se niente è stato scritto[/b], come immaginiamo dal quesito. allora OCCORRE una revoca espressa altrimenti se il soggetto riprende l'attività viola il 650 del codice penale con tutte le relative conseguenze.
Grazie dell'aiuto Dottor Chiarelli.
Al netto del procedimento penale, data la presentazione della sola scia alimentare per l'apertura, senza la presentazione di scia per avvio attività in cui doveva essere indicato tra le altre cose, anche la capacità ricettiva della struttura, si deve procedere alla contestazione del verbale per avvio senza presentazione di scia. Quale sanzione applicare secondo la legge regionale 11/1999?
Grazie dell'aiuto Dottor Chiarelli.
Al netto del procedimento penale, data la presentazione della sola scia alimentare per l'apertura, senza la presentazione di scia per avvio attività in cui doveva essere indicato tra le altre cose, anche la capacità ricettiva della struttura, si deve procedere alla contestazione del verbale per avvio senza presentazione di scia. Quale sanzione applicare secondo la legge regionale 11/1999?
[/quote]
La questione non è immediata nel senso che SE FOSSE SENZA AUTORIZZAZIONE/SCIA la sanzione è quella dell'art. 72 comma 2:
[b]2. Chiunque gestisce una struttura ricettiva disciplinata dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione comunale è soggetto, in solido con il proprietario della struttura, qualora fosse persona diversa, a una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire dodici milioni oltre al pagamento da lire duecentomila a lire novecentomila per ogni persona ospitata durante tutto il periodo di funzionamento e la immediata chiusura dell'esercizio.[/b]
QUI invece il soggetto ha SOSPESA l'attività, quindi ha un VINCOLO di esercizio e pertanto sembra più pertinente l'art. 72 comma 1
[color=red][b]1. L'inosservanza delle disposizioni connesse alla licenza di esercizio, fatti salvi i provvedimenti previsti dal codice penale nonché quelli previsti dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di lire tre milioni a un massimo di lire nove milioni.[/b][/color]
Riprendo la trama del quesito:
Per la contestazione di tale accertamento è opportuna redazione del verbale di accertata violazione amministrativa (seguo dettami della L. 689/81) a firma del dirigente SUAP a seguito delle risultanze del sopralluogo effettuato congiuntamente proprio dallo stesso con polizia locale ed asl?
Oppure il verbale deve essere redatto dalla P.L.
Inoltre, si comunicherà l'adozione del provvedimento a Provincia ,ATP e Assessorato Turismo secondo quanto stabilisce la Legge Regionale Puglia n.11/99?
Per la contestazione di tale accertamento è opportuna redazione del verbale di accertata violazione amministrativa (seguo dettami della L. 689/81) a firma del dirigente SUAP a seguito delle risultanze del sopralluogo effettuato congiuntamente proprio dallo stesso con polizia locale ed asl?
[color=red]SUAP non è organo di vigilanza e quindi non puoi mai verbalizzare ai sensi della L. 689/1981.
Solo polizia locale.
Responsabile suap potrà fare verbale di servizio, relazione o altro
[/color]
Oppure il verbale deve essere redatto dalla P.L.
[color=red]Questa[/color]
Inoltre, si comunicherà l'adozione del provvedimento a Provincia ,ATP e Assessorato Turismo secondo quanto stabilisce la Legge Regionale Puglia n.11/99?
[color=red]S^[/color]
Autorità che riceve ricorso è il Sindaco (Dirigente del settore Suap) entro 30 giorni ?
riferimento id:44600
Autorità che riceve ricorso è il Sindaco (Dirigente del settore Suap) entro 30 giorni ?
[/quote]
Metti "COMUNE DI ...." e 30 giorni.
[b][b][b]Mi scuso per l'insistenza su tale topic, ho bisogno però di alcuni chiarimenti:[/b][/b][/b]
1) verbale può essere a firma congiunta Comando PL e Asl servizio Igiene Pubblica (organi intervenuti nel sopralluogo accertativo)?
2) l'indicazione "La presente sanzione non è stata immediatamente contestata perché fa seguito agli accertamenti d’ufficio relativi alla mancata rimozione degli effetti della su menzionata ordinanza sindacale n.° ...... del....... di sospensione dell’attività della struttura x. va bene?
3)INDICAZIONE DELLA VIOLAZIONE: Hanno violato l’art. 72 comma 1) della Legge Regionale . 11 febbraio 1999, n. 11 «Disciplina delle strutture ric ettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.» , perché, nella loro qualità di Direttore della struttura su citata, presente al momento del sopralluogo, e sig. x quale obbligato in solido in qualità di proprietario della struttura ricettiva suddetta, per l’inosservanza delle disposizioni connesse alla licenza di esercizio di fatto sospesa dall’Ordinanza sindacale n.°.... del ....... notificata il ........ a mani di.......... la quale disponeva che la sospensione dell'attività fino alla rimozione degli inconvenienti...... VA BENE?
4) CHI RICEVE SCRITTI DIFENSIVI: Comune o Asl???
1) verbale può essere a firma congiunta Comando PL e Asl servizio Igiene Pubblica (organi intervenuti nel sopralluogo accertativo)?
[color=red]NO, il verbale di sopralluogo può esserci o non esserci, essere ad una o mille firme.
ma il VERBALE L. 689/1981 è UNICO e deve essere a firma di un solo organo accertatore.
Quindi se l'esigenza è che tutti concorrano, prima fate un verbale "interno" e poi uno dei due fa verbale di contestazione[/color]
2) l'indicazione "La presente sanzione non è stata immediatamente contestata perché fa seguito agli accertamenti d’ufficio relativi alla mancata rimozione degli effetti della su menzionata ordinanza sindacale n.° ...... del....... di sospensione dell’attività della struttura x. va bene?
[color=red]VA BENE anche perchè la giurisprudenza ritiene MAI ANNULLABILE verbale per omessa contestazione immediata (almeno per le sanzioni diverse da quelle del Codice della strada)[/color]
3)INDICAZIONE DELLA VIOLAZIONE: Hanno violato l’art. 72 comma 1) della Legge Regionale . 11 febbraio 1999, n. 11 «Disciplina delle strutture ric ettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.» , perché, nella loro qualità di Direttore della struttura su citata, presente al momento del sopralluogo, e sig. x quale obbligato in solido in qualità di proprietario della struttura ricettiva suddetta, per l’inosservanza delle disposizioni connesse alla licenza di esercizio di fatto sospesa dall’Ordinanza sindacale n.°.... del ....... notificata il ........ a mani di.......... la quale disponeva che la sospensione dell'attività fino alla rimozione degli inconvenienti...... VA BENE?
[color=red]Sì, la violazione è UNICA sia per trasgressore che per obbligato in solido. Da come formulata sembra che obbligato in solido sia responsabile a diverso titolo .... La violazione la devi riferire al solo trasgressore. Obbligato in solido è responsabile per fatto ALTRUI!!!![/color]
4) CHI RICEVE SCRITTI DIFENSIVI: Comune o Asl???
[color=red]COMUNE .... questo non dipende dall'organo accertatore ma dalla competenza sul procedimento[/color]