In Campania, un vecchio immobile adibito con le dovute licenze ad agriturismo, ha tra i vari locali a disposizione una cantina di altezza 2,20 mt. secondo progetto del fabbricato preesistente. La cantina in questo caso può essere usata per deposito di alimenti o l'altezza non è conforme? La cantina naturalmente è accatastata D10 a seguito della trasformazione dell'immobile in agriturismo. A parte il dubbio dell'altezza. per gli altri requisiti igienico-sanitari non ci sono problemi. L'agriturismo ha a disposizione anche una piccola dispensa collegata alla cucina per conservare gli alimenti.
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In Campania, un vecchio immobile adibito con le dovute licenze ad agriturismo, ha tra i vari locali a disposizione una cantina di altezza 2,20 mt. secondo progetto del fabbricato preesistente. La cantina in questo caso può essere usata per deposito di alimenti o l'altezza non è conforme? La cantina naturalmente è accatastata D10 a seguito della trasformazione dell'immobile in agriturismo. A parte il dubbio dell'altezza. per gli altri requisiti igienico-sanitari non ci sono problemi. L'agriturismo ha a disposizione anche una piccola dispensa collegata alla cucina per conservare gli alimenti.
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SE NON VI é PERMANENZA DI LAVORATORI (che altrimenti occorre l'altezza minima standard) allora l'altezza minima è determinata dal regolamento edilizio.
Se non vi sono norme ostative allora l'altezza di 2,20 è OK
In Campania, un vecchio immobile adibito con le dovute licenze ad agriturismo, ha tra i vari locali a disposizione una cantina di altezza 2,20 mt. secondo progetto del fabbricato preesistente. La cantina in questo caso può essere usata per deposito di alimenti o l'altezza non è conforme? La cantina naturalmente è accatastata D10 a seguito della trasformazione dell'immobile in agriturismo. A parte il dubbio dell'altezza. per gli altri requisiti igienico-sanitari non ci sono problemi. L'agriturismo ha a disposizione anche una piccola dispensa collegata alla cucina per conservare gli alimenti.
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SE NON VI é PERMANENZA DI LAVORATORI (che altrimenti occorre l'altezza minima standard) allora l'altezza minima è determinata dal regolamento edilizio.
Se non vi sono norme ostative allora l'altezza di 2,20 è OK
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Cosa si intende esattamente PERMANENZA DI LAVORATORI in questo caso? In questo caso, il lavoratore o il datore di lavoro, dovrà scendere nel deposito solo per prendere o stoccare alimenti per un breve lasso di tempo.
Cosa si intende esattamente PERMANENZA DI LAVORATORI in questo caso? In questo caso, il lavoratore o il datore di lavoro, dovrà scendere nel deposito solo per prendere o stoccare alimenti per un breve lasso di tempo.
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Alcune linee guida precisano questi concetti (https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/luoghi-di-lavoro-C-48/linee-guida-per-attivita-in-locali-seminterrati-interrati-AR-15036/)
Si definisce attività lavorativa continuativa quella che viene svolta per più di un’ora continuativamente.
Si definisce attività lavorativa senza permanenza di personale quella che si svolge in maniera non continuativa nel locale di lavoro.
QUINDI SEMBRA CHE NEL CASO DESCRITTO SI RIENTRI NELLA POSSIBILITA' DI USO SENZA DEROGA
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*****************
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.
Art. 65. Locali sotterranei o semisotterranei
In vigore dal 15 maggio 2008
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.
Cosa si intende esattamente PERMANENZA DI LAVORATORI in questo caso? In questo caso, il lavoratore o il datore di lavoro, dovrà scendere nel deposito solo per prendere o stoccare alimenti per un breve lasso di tempo.
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Alcune linee guida precisano questi concetti (https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/luoghi-di-lavoro-C-48/linee-guida-per-attivita-in-locali-seminterrati-interrati-AR-15036/)
Si definisce attività lavorativa continuativa quella che viene svolta per più di un’ora continuativamente.
Si definisce attività lavorativa senza permanenza di personale quella che si svolge in maniera non continuativa nel locale di lavoro.
QUINDI SEMBRA CHE NEL CASO DESCRITTO SI RIENTRI NELLA POSSIBILITA' DI USO SENZA DEROGA
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D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.
Art. 65. Locali sotterranei o semisotterranei
In vigore dal 15 maggio 2008
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.
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Scusate la completa ignoranza in ambito amministrativo. Quindi l'uso [u]senza deroga[/u], secondo le norme e le linee guida, sta a significare che nel mio caso posso usare la cantina soltanto se l'attività lavorativa nel luogo non viene svolta in maniera continuativa per più di un'ora. Giusto?
Scusate la completa ignoranza in ambito amministrativo. Quindi l'uso senza deroga, secondo le norme e le linee guida, sta a significare che nel mio caso posso usare la cantina soltanto se l'attività lavorativa nel luogo non viene svolta in maniera continuativa per più di un'ora. Giusto?
[color=red]CORRETTO
Se superi tale limite devi chiedere una DEROGA PREVENTIVA[/color]