In allegato la nota ministeriale indirizzata alla regione toscana in merito al testo del DL 1/2012, così come modificato dalla legge di conversione.
Il testo DL 1/2012 ante conversione non recava la modifica dell'art. 2 della legge 475/1968.
Riporto l'art. 2 della legge 475/1968 prima e dopo la modifica. Confrontare con la nota in allegato.
[b]Prima[/b]
Art. 2.
Ogni comune deve avere una pianta organica delle farmacie nella
quale e' determinato il numero, le singole sedi farmaceutiche e la
zona di ciascuna di esse, in rapporto a quanto disposto dal
precedente articolo 1.
La pianta organica dei singoli comuni e' stabilita con
provvedimento definitivo del medico provinciale, sentiti il consiglio
comunale interessato e il consiglio provinciale di sanita'. Il
sindaco del comune interessato ha diritto di intervenire con voto
consultivo alle riunioni del consiglio provinciale di sanita' in cui
si discute la pianta organica del suo comune.
La pianta organica e' pubblicata sul foglio annunzi legali della
provincia ed e' affissa per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio
del comune.
La pianta organica e' sottoposta a revisione ogni due anni, in base
alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicata
dall'Istituto centrale di statistica.
La revisione deve essere effettuata entro il mese di dicembre di
ogni anno pari con provvedimento definitivo del medico provinciale
secondo le norme stabilite dal secondo comma del presente articolo.
La pianta organica deve essere pubblicata sul foglio degli annunzi
legali della provincia improrogabilmente entro il mese di gennaio
dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuta la revisione.
[b]Dopo[/b]
Art. 2
1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica
L'art. 11 del DL 1/2012 diponeva al comma 2, prima della modifica della legge di conversione:
[i]2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie,
in attuazione della previsione di cui al comma 1[/i]
[b]Questa previsione è stata eliminata[/b]. Confronta ancora la nota in allegato.
Salve, vorrei sapere se la identificazione delle zone per le nuove sedi farmaceutiche spetta allo SUAP o, come la vedo io, è materia urbanistica/pianificazione?
riferimento id:4458
Salve, vorrei sapere se la identificazione delle zone per le nuove sedi farmaceutiche spetta allo SUAP o, come la vedo io, è materia urbanistica/pianificazione?
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La programmazione (sia essa urbanistica, commerciale ecc....) non ricade nell'ambito di applicazione del DPR 160/2010 e quindi, normalmente, non è di competenza SUAP.
Essa spetta all'ufficio di settore competente (commercio, sanità, edilizia) secondo le scelte organizzative del Comune. Niente vieta di assegnare al SUAP anche detta competenza ma occcorre una specifica delibera di giunta o una disposizione del segretario generale a tal fine.