Buonasera,
è arrivata una autorizzazione per apertura esercizio di somministrazione all'interno di un circolo privato non aderente. Il D.Lgs 222/2016 prevede il rilascio autorizzazione...avrei bisogno di un modello di autorizzazione.
Inoltre, per quanto riguarda i requisiti professionali.....occorrono?
Buonasera,
è arrivata una autorizzazione per apertura esercizio di somministrazione all'interno di un circolo privato non aderente. Il D.Lgs 222/2016 prevede il rilascio autorizzazione...avrei bisogno di un modello di autorizzazione.
Inoltre, per quanto riguarda i requisiti professionali.....occorrono?
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Per punti:
1) originariamente, quando gli esercizi di somministrazione erano contingentati, vi erano due discipline distinte fra circoli aderenti e non
2) CIRCOLI ADERENTI andavano in deroga dai parametri numerici e non erano soggetti a requisiti professionali
3) CIRCOLI NON ADERENTI erano soggetti alla programmazione + requisiti
4) con il D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati" si è confermata la disciplina
5) ma con la LIBERALIZZAZIONE attuata dal 2006 in poi non applicandosi più i contingenti numerici agli esercizi di somministrazione NE DERIVAVA la non applicabilità anche ai circoli. Quindi DA ALLORA l'avvio di entrambi è andato in SCIA (rimaneva una sola differenza sui requisiti)
6) con il Dlgs 59/2010 tutto viene confermato
7) con il Dlgs 147/2012 di modifica del dlgs 59/2010 è stata LIBERALIZZATA la somministrazione e vendita senza requisiti professionali se "effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone", come è nel caso dei circoli, QUINDI anche i non aderenti non hanno necessità dei requisiti professionali
OGGI DUNQUE i circoli:
1) vanno in scia
2) + notifica sanitaria
3) non necessitano di requisiti professionali
UNICA ECCEZIONE riguarda il caso in cui il Comune abbia introdotto la PROGRAMMAZIONE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ai sensi dell'art. 64 comma 3 del dlgs 59/2010:
[i]3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi dì controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.[/i]
che risulterebbe applicabile anche ai CIRCOLI NON ADERENTI.
Ma se non ricorre questa condizione (rarissima) allora ... ti confermo che siamo in SCIA.
Purtroppo la MADIA (Dlgs 222/2016) nella tabella A ha fatto confusione ... e non ha precisato tutta questa casistica parlando di autorizzazione senza precisare che vale solo per le aree soggette a programmazione ...