Data: 2018-04-13 08:45:26

Trasferimento sala giochi

Regione Puglia.
Sala giochi con slot machine nel 2012 inizia attività.
Nel 2013 viene pubblicata legge regionale n. 43 che vieta slot machine a  meno di 500 mt da luoghi sensibili e "congela" per 5 anni le situazioni preesistenti.
La predetta sala giochi è a meno di 500mt da diversi loghi sensibili (scuola, oratorio, parco giochi)
Per sopravvenuta inagibilità del locale chiede trasferimento, in locale a meno di 500 mt SOLO da una struttura sanitaria assistenziale (per disabili ed anziani).
Ho concesso il nulla osta con obbligo di cessazione delle slot machine a dicembre 2018 (termine ultimo concesso dalla L.R.) anche perché in questo modo ho allontanato la sala giochi dai predetti luoghi sensibili (a mio modo di vedere sensibilissimi, considerato che dalla struttura sanitaria anziani e disabili NON possono uscire da soli).
Ora vedo che molte sentenze TAR "vietano" tali trasferimenti. MA IL MIO NULLA OSTA E' COMUNQUE CONDIZIONATO ALLA CESSAZIONE A DICEMBRE 2018.
Ora i Carabinieri hanno elevato sanzione ai sensi dell'art. 7 della L.R. non reputando il mio nulla osta valido.
Come mi devo comportare? Come archiviare la sanzione? Ovviamente se elevo la sanzione sono passibile di richiesta risarcimento danni.

riferimento id:44571

Data: 2018-04-13 12:09:00

Re:Trasferimento sala giochi

Ma un “nulla osta” sulla scia? Ma è una sala giochi tradizionale ex art.86?

riferimento id:44571

Data: 2018-04-13 15:03:18

Re:Trasferimento sala giochi


Regione Puglia.
Sala giochi con slot machine nel 2012 inizia attività.
Nel 2013 viene pubblicata legge regionale n. 43 che vieta slot machine a  meno di 500 mt da luoghi sensibili e "congela" per 5 anni le situazioni preesistenti.
La predetta sala giochi è a meno di 500mt da diversi loghi sensibili (scuola, oratorio, parco giochi)
Per sopravvenuta inagibilità del locale chiede trasferimento, in locale a meno di 500 mt SOLO da una struttura sanitaria assistenziale (per disabili ed anziani).
Ho concesso il nulla osta con obbligo di cessazione delle slot machine a dicembre 2018 (termine ultimo concesso dalla L.R.) anche perché in questo modo ho allontanato la sala giochi dai predetti luoghi sensibili (a mio modo di vedere sensibilissimi, considerato che dalla struttura sanitaria anziani e disabili NON possono uscire da soli).
Ora vedo che molte sentenze TAR "vietano" tali trasferimenti. MA IL MIO NULLA OSTA E' COMUNQUE CONDIZIONATO ALLA CESSAZIONE A DICEMBRE 2018.
Ora i Carabinieri hanno elevato sanzione ai sensi dell'art. 7 della L.R. non reputando il mio nulla osta valido.
Come mi devo comportare? Come archiviare la sanzione? Ovviamente se elevo la sanzione sono passibile di richiesta risarcimento danni.
[/quote]

PER PUNTI:
1) La materia, in Puglia, è disciplinata dalla LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 43 (http://www.regione.puglia.it/documents/10192/4907746/LEGGE+REGIONALE+13+dicembre+2013,%20n.+43+(id+4907783)/e7fc6aca-c065-40a6-b2f9-3e6f75653b3e?version=1.0) che peraltro è passata indenne da alcune censure di incostituzionalità proprio suoi temi qui affrontati (http://www.regione.puglia.it/documents/10192/9581652/SEN108.pdf/d464df54-d90a-4465-ab2f-516f52ce8620;jsessionid=59386FBF850316628FE96C11503AE59A?version=1.0)
2) l'art. 7 prevede un regime di autorizzazione all’esercizio nel rispetto del limite di 500 metri
3) la legge regionale NON DISTINGUE lke varie ipotesi (avvio, trasferimento, subingresso, ampliamento, variazione ecc...) anche se il comma 1 dello stesso art. 7 disciplina " L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco"
4) NE DERIVA che il TRASFERIMENTO è assoggettato alla medesima disciplina dell'avvio attività (https://www.jamma.tv/adi/giochi-consiglio-distanziometro-vale-anche-nei-casi-trasferimento-sala-gia-esistente-104526, http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=43273.0)

Ciò detto ci troviamo di fronte all'adozione di un NULLA-OSTA da parte del Comune per il trasferimento di una attività dal luogo ALFA al luogo BETA rispetto al quale è minore l'impatto sui beni tutelati dalla normativa regionale. Si aprono 2 scenari:

[b]PESSIMISTICO/TERRORISTICO:[/b]
Hai adottato un atto illegittimo (la legge regionale non prevede nulla-osta) in violazione delle distanze previste dalla normativa. Devi procedere all'avvio del procedimento per l'annullamento d'ufficio. In questa versione devi anche pagare la sanzione amministrativa (Legge 24 novembre 1981, n. 689 - art. 2 Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine)

[b]OTTIMISTICO:[/b]
Hai adottato un atto prater legem, cioè in un ambito NON REGOLAMENTATO dal legislatore ma non in contrasto con la filosofica della norma (che è diretta alla tutela della salute pubblica e non ha rilevanza ai fini tulps). Aver fatto trasferire in luogo "meno impattante" l'attività può essere intesa come misura di mitigazione, come tale rispondente ai principi contenuti nell'art. 1 della LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 43.
In questo contesto la sanzione dei Carabinieri va archiviata in quanto il soggetto ha un titolo abilitativo (i Carabinieri non possono sindacare la legittimità dell'atto amministrativo disapplicandolo ai fini dell'applicazione della sanzione).

**************
VALUTAZIONE PERSONALE: ritengo che la scelta da te effettuata sia "ragionevole" ma sarebbe stato meglio supportarla da un regolamento comunale o atto di indirizzo ... altrimenti rischi di rimanere "scoperto" in un settore nel quale ci sono interessi, problemi ed aspetti spesso troppo delicati.

IN BOCCA AL LUPO!

riferimento id:44571

Data: 2018-04-13 15:57:02

Re:Trasferimento sala giochi

Trattandosi di attività esistente che al dicembre 2018 è destinata alla cessazione delle slot e dato che la situazione è migliorativa: perché no? E’ vero che la giurisprudenza tratta il trasferimento come l’avvio ma la legge pugliese non lo dispone in modo esplicito.

La stessa legge pugliese afferma: [i]L’autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.[/i] Alla luce di questo, il tuo nulla osta potrebbe essere considerato aderente alla ratio della legge: hai prescritto delle condizioni con un provvedimento abilitativo e hai fissato una scadenza. Puoi argomentare ai CC che hai valutato discrezionalmente e hai autorizzato ai sensi di legge.

riferimento id:44571

Data: 2018-04-13 17:03:11

Re:Trasferimento sala giochi

Art.7 comma 1 LR cit.
L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro [b]sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti[/b].
[i][/i]

A mio modesto avviso a monte è la LR che crea queste situazioni mettendo poi in difficoltà gli operatori della P.A.

Quali sono le autorizzazioni “previste dalle norme vigenti”? L’86 per le sale giochi e l’88 per le scommesse, non ne vedo altre.

Non credo che abbiano introdotto un ulteriore titolo abilitativo (regionale? comunale?) in un settore ove già esistono le due norme statali.

E allora se quelle autorizzazioni sono le due che abbiamo detto, il legislatore regionale non poteva (sicuramente per l’88) limitarne la durata a 5 anni visto che entrambe sono regolate dal tulps e sono  definitie “permanenti”.

Sempre a mio modesto avviso l’interferenza con le norme statali c’e stata. Il fatto che abbia retto al vaglio della Corte secondo me è frutto del fatto che non è stato sollevato perfettamente questo aspetto della invasione di campo altrimenti non credo che avrebbe retto al giudizio di l.c.

Che poi quello delle 5 anni sia un modo lecito per dare corso (anticipato rispetto alla concertazione prevista) alla ridislocazione delle sale, beh....



Per il resto concordo sempre con quanto detto da Simone e Mario. Soprattutto non vedo problemi ad archiviare la sanzione visto che un “titolo” in qualche modo c’era e lo abilitava ad operare. che poi fosse legittimo o meno, conforme o meno alla LR questa è altra questione che ovviamente non spetta ai cc sindacare anche se secondo alcuni la possibilità/ dovere di disapplicare un atto in contrasto con le norme vigenti (comprese quelle comunitarie) incomberebbe anche sul singolo p.u.

riferimento id:44571
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