Data: 2018-04-12 14:59:50

Esercizio di vicinato in locali non comunicanti.

Buonasera,
un operatore vuole aprire un esercizio di vicinato - settore misto - in due locali distinti, situati entrambi in un vicolo, uno di fronte all'altro.
E' possibile consideralo un'unica unità ?.
Grazie!!

riferimento id:44566

Data: 2018-04-13 05:24:28

Re:Esercizio di vicinato in locali non comunicanti.


Buonasera,
un operatore vuole aprire un esercizio di vicinato - settore misto - in due locali distinti, situati entrambi in un vicolo, uno di fronte all'altro.
E' possibile consideralo un'unica unità ?.
Grazie!!
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Se sono distinti sono due attività, due scia, due unità locali, due registratori di cassa ecc......

riferimento id:44566

Data: 2018-04-19 09:48:41

Re:Esercizio di vicinato in locali non comunicanti.

L'operatore mi sta chiedendo in base a quale normativa non è possibile svolgere l'attività in due locali separati  con un'unica Scia.
Che cosa posso produrre per sostenere questa tesi?.

Grazie

riferimento id:44566

Data: 2018-04-19 10:01:50

Re:Esercizio di vicinato in locali non comunicanti.


L'operatore mi sta chiedendo in base a quale normativa non è possibile svolgere l'attività in due locali separati  con un'unica Scia.
Che cosa posso produrre per sostenere questa tesi?.

Grazie
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Perchè si tratta di due attività economiche distinte. Diciamo che in questo caso più che il diritto soccorre la logica.
E' come se McDonald's chiedesse perchè non può fare una unica scia per tutti i 3000 punti vendita che ha in Italia?!?!?

Una scia si riferisce ad una UNITA' LOCALE, un ESERCIZIO in senso tecnico. Se si tratta di più esercizi saranno più unità locali e quindi procedure, adempimenti, registratori di cassa ecc... DIFFERENTI.
Non è solo un problema amministrativo ma anche edilizio, fiscale, tributario ecc...

Se non fosse così avremmo sempre una scia per ogni impresa, non esisterebbe il trasferimento di attività ecc....

DIFFICILE indicare una norma puntuale ... ma una conferma di quanto detto si trova qui:
[b]Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
Art. 208
Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della Legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.[/b]

La norma trova applicazione proprio nel caso in cui un negozio apra altra attività (magari fronte strada) dove NON VENDE ma espone solo per promozione. Allora deve fare quell'adempimento. Se i due locali potessero far parte della stessa scia non avremmo quella norma.

riferimento id:44566

Data: 2018-04-19 11:36:50

Re:Esercizio di vicinato in locali non comunicanti.

puoi vedere la definizione di unità locale data dal DM 359/2001

«unità locale» indica l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi quali, ad esempio, laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, filiali, agenzie, centri di formazione, miniere, alberghi, bar, ristoranti, ecc.;

Ogni unità locale è sottoposta alla procedura abilitativa e alla registrazione in CCIAA

riferimento id:44566

Data: 2021-04-07 12:49:58

Re:Esercizio di vicinato in locali non comunicanti.

Ci troviamo in un caso simile, pero' i locali sono contigui, ma non comunicanti. Spiego: l'esercizio di vicinato A si trova di fianco all'esercizio di vicinato B. Il proprietario e' unico e affitta i locali ai due commercianti. Il negozio B cessa l'attivita': il negozio A vorrebbe quindi ampliare, affittando anche il negozio B, ma il proprietario accetta solo se non viene fatto alcun intervento edilizio, compresa l'apertura di una porta comunicante, quindi i locali anche se affiancati rimarrebbero fisicamente separati. Secondo voi il commerciante A e' obbligato a presentare una SCIA di nuova apertura, oppure puo' semplicemente presentarne una di ampliamento? (N.B. sup. totale A+B < sup. media struttura, nel nostro caso < 250 mq.)
Grazie

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