Data: 2018-04-12 09:46:37

Passo carrabile. sanatoria

Regolamento passi carrabili
L'art. 2 prevede: I locali e le aree che potranno essere oggetto di passi carrabili devono essere autorizzati urbanisticamente a tale uso ai sensi delle disposizioni di legge (PRG, Regolamento Edilizio Comunale - legge 122/1989
Il successivo art. 3 prevede: . . . A) ACCESSI ESISTENTI: 1. Gli accessi esistente, benchè non autorizzati, saranno validi previo rilascio dell'atto autorizzatorio ed alle condizioni nello stesso riportate. A tal fine: 1. nel caso in cui non debbano essere eseguiti interventi di modifica della situazione esistente, nè sulla proprietà privata, nè sulla pubblica, è suficiente presentare istanza presso l'Ufficio di Polizia Municipale, che procederà all'istruttoria ed al rilascio della relativa autorizzazione"

Ora presso il Comando si è presentata una persona, che vuole il passo carrabile e che di fato ha questa situazione:
1. esistenza di uno scivolo (realizzato in cemento) davanti ad un portone;
2. il fabbricato davanti al quale è stato realizzato lo scivolo ha destinazione urbanistica "locale commerciale" (ma da diversi anni non vi è alcuna attività all'interno dello stesso perchè "sfitto").
La persona, dichiarando di aver sempre parcheggiato i veicoli all'interno di tale locale, appellandosi a tale lettera A dice che essendo accesso preesistente, benchè non autorizzato, ha diritto al passo carrabile senza dover "trasformare" la destinazione del locale così come previsto dal precedente articolo 2.
Io ritengo, invece, che potrà essere autorizzato ad utilizzare lo scivolo e al passo carrabile previa "trasformazione" della destinazione urbanistica del locale in box auto.
Secondo Lei come va intepretato tale regolamento considerato che, a mio parere, "cozza" con l'art. 22 CDS?
Grazie

riferimento id:44561

Data: 2018-04-13 05:56:38

Re:Passo carrabile. sanatoria


Regolamento passi carrabili
L'art. 2 prevede: I locali e le aree che potranno essere oggetto di passi carrabili devono essere autorizzati urbanisticamente a tale uso ai sensi delle disposizioni di legge (PRG, Regolamento Edilizio Comunale - legge 122/1989
Il successivo art. 3 prevede: . . . A) ACCESSI ESISTENTI: 1. Gli accessi esistente, benchè non autorizzati, saranno validi previo rilascio dell'atto autorizzatorio ed alle condizioni nello stesso riportate. A tal fine: 1. nel caso in cui non debbano essere eseguiti interventi di modifica della situazione esistente, nè sulla proprietà privata, nè sulla pubblica, è suficiente presentare istanza presso l'Ufficio di Polizia Municipale, che procederà all'istruttoria ed al rilascio della relativa autorizzazione"

Ora presso il Comando si è presentata una persona, che vuole il passo carrabile e che di fato ha questa situazione:
1. esistenza di uno scivolo (realizzato in cemento) davanti ad un portone;
2. il fabbricato davanti al quale è stato realizzato lo scivolo ha destinazione urbanistica "locale commerciale" (ma da diversi anni non vi è alcuna attività all'interno dello stesso perchè "sfitto").
La persona, dichiarando di aver sempre parcheggiato i veicoli all'interno di tale locale, appellandosi a tale lettera A dice che essendo accesso preesistente, benchè non autorizzato, ha diritto al passo carrabile senza dover "trasformare" la destinazione del locale così come previsto dal precedente articolo 2.
Io ritengo, invece, che potrà essere autorizzato ad utilizzare lo scivolo e al passo carrabile previa "trasformazione" della destinazione urbanistica del locale in box auto.
Secondo Lei come va intepretato tale regolamento considerato che, a mio parere, "cozza" con l'art. 22 CDS?
Grazie
[/quote]

[b]Hai ragione.[/b]
L'attuale destinazione commerciale non consente il rilascio del passo carrabile.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 02-05-2015, n. 742
Passo carrabile è da qualificarsi solo l'accesso come tale autorizzato, viceversa un utilizzo carrabile di fatto di un accesso non autorizzato è vietato ed abusivo e, pertanto, non può ingenerare nel trasgressore alcun legittimo affidamento (art. 22 d.lgs. n. 285 del 1992, Codice della strada).

Vedi:
http://www.polizialocale.entionline.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6970:tar-sent-21072005-legittima-la-revoca-della-concessione-passo-carrabile-se-serviva-per-laccesso-dei-veicoli-mentre-ora-e-usato-per-lattivita-di-laboratorio&catid=159&Itemid=790
http://www.polizialocale.com/2017/07/18/passo-carrabile-destinazione-uso-fondo/
http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/06/26/circolazione-stradale-passo-carrabile-legittimo-solo-se-l-area-laterale-e-adeguata

Anche se una recente sentenza ha dato ragione a dei richiedenti (http://www.ildirittoamministrativo.it/allegati/CDS%20n.%201175%20del%2015.03.2017%20-%20IV%20sez.pdf) si trattava tuttavia di una situazione complessa dove non erano state date garanzie procedimentali.

riferimento id:44561

Data: 2018-04-13 07:05:09

Re:Passo carrabile. sanatoria

Grazie.
Mi rimane un solo dubbio.
Come interpretare il successivo art. 3 del regolamento comunale) che prevede: . . . A) ACCESSI ESISTENTI: 1. Gli accessi esistente, benchè non autorizzati, saranno validi previo rilascio dell'atto autorizzatorio ed alle condizioni nello stesso riportate. A tal fine: 1. nel caso in cui non debbano essere eseguiti interventi di modifica della situazione esistente, nè sulla proprietà privata, nè sulla pubblica, è suficiente presentare istanza presso l'Ufficio di Polizia Municipale, che procederà all'istruttoria ed al rilascio della relativa autorizzazione".
PARTIAMO DAL PRESUPPOSTO CHE IL LOCALE DELL'ISTANTE, NEL QUALE RICOVERA I VEICOLI E' DOTATO DI UNO SCIVOLO IN CEMENTO REALIZZATO DA TEMPO ED HA DESTINAZIONE URBANISTICA COMMERCIALE. L'ISTANTE DICE CHE IL PRECEDENTE ART. 2 A LUI NON DEVE ESSERE APPLICATO PERCHE' IL SUCCESSIVO ARTICOLO 3 SANA LA SUA SITUAZIONE E CHE PARCHEGGIA IL SUO VEICOLO IN QUEL LOCALE GIA' DA MOLTO TEMPO PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE (SCIVOLO REALIZZATO FORSE PERCHE' ERA UN RIVENDITORE DI AUTO).
Cosa significa secondo Voi?
1) Accesso preesistente benchè non autorizzato sarà valido.
2) nel caso in cui non debbano essere eseguiti interventi di modifica della situazione esistente, nè sulla proprietà privata, nè sulla pubblica, è suficiente presentare istanza . . . .
L'ISTANTE AL MIO DINIEGO MI HA RISPOSTO: A) IL MIO ACCESSO E' PREESISTENTE AL REGOLAMENTO COMUNALE E C'E' LO SCIVOLO SUL MARCIAPIEDE REGOLARMENTE AUTORIZZATO, NON DEVO FARE ALCUN CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PERCHE' L'AR. 3 E' CHIARO. SE NON MI AUTORIZZI MI RIVOLGO AD UN LEGALE.
Io credo che il regolamento vada letto nel suo contesto e che l'art. 2 vada applicato.
3) come mi devo comportare?

riferimento id:44561

Data: 2018-04-13 15:25:55

Re:Passo carrabile. sanatoria


Grazie.
Mi rimane un solo dubbio.
Come interpretare il successivo art. 3 del regolamento comunale) che prevede: . . . A) ACCESSI ESISTENTI: 1. Gli accessi esistente, benchè non autorizzati, saranno validi previo rilascio dell'atto autorizzatorio ed alle condizioni nello stesso riportate. A tal fine: 1. nel caso in cui non debbano essere eseguiti interventi di modifica della situazione esistente, nè sulla proprietà privata, nè sulla pubblica, è suficiente presentare istanza presso l'Ufficio di Polizia Municipale, che procederà all'istruttoria ed al rilascio della relativa autorizzazione".
PARTIAMO DAL PRESUPPOSTO CHE IL LOCALE DELL'ISTANTE, NEL QUALE RICOVERA I VEICOLI E' DOTATO DI UNO SCIVOLO IN CEMENTO REALIZZATO DA TEMPO ED HA DESTINAZIONE URBANISTICA COMMERCIALE. L'ISTANTE DICE CHE IL PRECEDENTE ART. 2 A LUI NON DEVE ESSERE APPLICATO PERCHE' IL SUCCESSIVO ARTICOLO 3 SANA LA SUA SITUAZIONE E CHE PARCHEGGIA IL SUO VEICOLO IN QUEL LOCALE GIA' DA MOLTO TEMPO PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE (SCIVOLO REALIZZATO FORSE PERCHE' ERA UN RIVENDITORE DI AUTO).
Cosa significa secondo Voi?
1) Accesso preesistente benchè non autorizzato sarà valido.
2) nel caso in cui non debbano essere eseguiti interventi di modifica della situazione esistente, nè sulla proprietà privata, nè sulla pubblica, è suficiente presentare istanza . . . .
L'ISTANTE AL MIO DINIEGO MI HA RISPOSTO: A) IL MIO ACCESSO E' PREESISTENTE AL REGOLAMENTO COMUNALE E C'E' LO SCIVOLO SUL MARCIAPIEDE REGOLARMENTE AUTORIZZATO, NON DEVO FARE ALCUN CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PERCHE' L'AR. 3 E' CHIARO. SE NON MI AUTORIZZI MI RIVOLGO AD UN LEGALE.
Io credo che il regolamento vada letto nel suo contesto e che l'art. 2 vada applicato.
3) come mi devo comportare?
[/quote]

La questione è abbastanza semplice. Il regolamento comunale non può disciplinare la materia IN CONTRASTO con il Codice della strada.
Quindi tutte le disposizioni citate vanno lette sul PRESUPPOSTO (non esplicitato ma nemmeno smentito) che si tratti comunque di LOCALE ADIBITO a deposito di veicoli.
Su questo presupposto l'art. 3 non è applicabile all'interessato.

riferimento id:44561

Data: 2018-04-14 07:07:11

Re:Passo carrabile. sanatoria

Grazie Dott. Chiarelli.
Ancora un dubbio, considerato che la situazione sta prendendo un piega spiacevole.
Il fatto che il locale sia commerciale è certo, mentre che fosse adibito a vendita veicoli è una mia supposizione considerato che sul marciapiede è stato realizzato uno scivolo.
Le domande sono le seguenti:
1. Nel codice della strada e regolamento non ho trovato riferimento alla destinazione urbanistica del locale (box o garage). Mi può aiutare?
2. nel caso in cui tale destinazione nel codice della strada non ci sia come potrei ad esempio applicare l'art. 2 del regolamento comunale relativo alla destinazione del locale e disapplicare l'art. 3 relativo agli accessi esistenti?
NON VORREI ESSERE DENUNCIATO PER ABUSO DI POTERE
GRAZIE

riferimento id:44561

Data: 2018-04-14 11:40:59

Re:Passo carrabile. sanatoria

1. Nel codice della strada e regolamento non ho trovato riferimento alla destinazione urbanistica del locale (box o garage). Mi può aiutare?
[color=red]Nella precedente risposta ti segnalavo alcune sentenze e spunti da cui si ricava che il fondo al cui servizio va il passo carrabile deve essere IDONEO al ricovero del mezzo. Questo significa NON che il soggetto di fatto decide di parcheggiarci la macchina o il motorino, ma che ha una funzione PROPRIA di deposito, box o svolgendosi attività inerente la riparazione dei veicoli debba consentirne l'accesso per la lavorazione.
Come leggi nelle sentenze citate la giurisprudenza ritiene legittima la non concessione o revoca se la destinazione è meramente commerciale, a prescindere dal fatto che il soggetto abbia la volontà e gli torni comodo parcheggiarci il mezzo.

http://www.polizialocale.entionline.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6970:tar-sent-21072005-legittima-la-revoca-della-concessione-passo-carrabile-se-serviva-per-laccesso-dei-veicoli-mentre-ora-e-usato-per-lattivita-di-laboratorio&catid=159&Itemid=790

http://www.polizialocale.com/2017/07/18/passo-carrabile-destinazione-uso-fondo/

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/06/26/circolazione-stradale-passo-carrabile-legittimo-solo-se-l-area-laterale-e-adeguata


[/color]
2. nel caso in cui tale destinazione nel codice della strada non ci sia come potrei ad esempio applicare l'art. 2 del regolamento comunale relativo alla destinazione del locale e disapplicare l'art. 3 relativo agli accessi esistenti?
[color=red]Certo, il tuo regolamento rafforza la tua posizione[/color]

riferimento id:44561

Data: 2018-04-16 07:58:22

Re:Passo carrabile. sanatoria

Grazie Dott. Chiarelli.
Scusi ancora ma ora ho ricevuto lettera del legale per questa situazione che insiste sulla preesistenza dell'accesso, di cui al regolamento comunale.
DIFATTI IL REGOLAMENTO, COME BEN RICORDA PREVEDE, PREVEDE:A) ACCESSI ESISTENTI: 1. Gli accessi esistente, benchè non autorizzati, saranno validi.
Per l'avvocato devo autorizzare, benché la destinazione urbanistica del locale non è garage  o box. Per lui è sufficiente che l'area sia idonea al deposito del veicolo indipendentemente dalla destinazione.
Ho spulciato il Codice e l'unica giustificazione ad una previsione così "assurda" nel regolamento comunale, l'ho trovata nell'art. 46 co. 6, del regolamento esecuzione CdS nel quale si legge: [i]i comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2 lett.a) per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 comma 2 del codice.[/i] 
Le domande, e scusi ancora, sono le seguenti:
1. secondo Lei il predetto art. 3 del regolamento comunale può essere interpretato alla luce del predetto art. 46 del regolamento esecuzione CdS?
2. Se non è così secondo Lei come va interpretato questo "benedetto" art. 3 del regolamento? Come di ce l'avvocato?
SCUSI ANCORA MA L'INTERPRETAZIONE CHE VIENE DATA MI STA MANDANDO IN CONFUSIONE

riferimento id:44561

Data: 2018-04-16 08:48:52

Re:Passo carrabile. sanatoria


Grazie Dott. Chiarelli.
Scusi ancora ma ora ho ricevuto lettera del legale per questa situazione che insiste sulla preesistenza dell'accesso, di cui al regolamento comunale.
DIFATTI IL REGOLAMENTO, COME BEN RICORDA PREVEDE, PREVEDE:A) ACCESSI ESISTENTI: 1. Gli accessi esistente, benchè non autorizzati, saranno validi.
Per l'avvocato devo autorizzare, benché la destinazione urbanistica del locale non è garage  o box. Per lui è sufficiente che l'area sia idonea al deposito del veicolo indipendentemente dalla destinazione.
Ho spulciato il Codice e l'unica giustificazione ad una previsione così "assurda" nel regolamento comunale, l'ho trovata nell'art. 46 co. 6, del regolamento esecuzione CdS nel quale si legge: [i]i comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2 lett.a) per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 comma 2 del codice.[/i] 
Le domande, e scusi ancora, sono le seguenti:
1. secondo Lei il predetto art. 3 del regolamento comunale può essere interpretato alla luce del predetto art. 46 del regolamento esecuzione CdS?
2. Se non è così secondo Lei come va interpretato questo "benedetto" art. 3 del regolamento? Come di ce l'avvocato?
SCUSI ANCORA MA L'INTERPRETAZIONE CHE VIENE DATA MI STA MANDANDO IN CONFUSIONE
[/quote]

Purtroppo siamo in una situazione nella quale il REGOLAMENTO COMUNALE ha dettato una disposizione generica che può ovviamente creare il problema citato ma che, come detto, letto nel contesto, non consente di ritenere tale deroga come una DEROGA ASSOLUTA a tutti i possibili accessi anche senza destinazione compatibile.
Le sentenze citate vanno in questa direzione.

CONSIGLIO: valuta se segnalare al SINDACO la criticità della disposizione perchè:
1) porti in Consiglio comunale per interpretazione autentica
2) porti in Giunta per atto di indirizzo

Potresti scrivere relazione al Sindaco e inviare all'interessato una comunicazione dove segnali che hai chiesto chiarimenti all'Amministrazione (per evitare responsabilità dirette).

Purtroppo in questi casi non è facile dare una risposta risolutiva ... ed è bene che la "politica" che ha creato questo problema dia la sua risposta anche solo nella forma dell'atto di indirizzo.

riferimento id:44561
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it