Data: 2018-04-12 09:39:03

Spettacolo pirotecnico

Buongiorno,
richiedo aiuto onde comprendere come muovermi nella situazione che andrò a descrivere.
Una associazione ha commissionato uno spettacolo pirotecnico ad una ditta munita di Licenza ex art. 47 del TULPS, il cui titolare, e relativi dipendenti, sono in possesso di attestazione, ex art. 101 Reg. TULPS, per accensione di fuochi artificiali.

Il materiale impiegato per lo spettacolo, non viene specificato di quale categoria sia (dalla licenza di detenzione e vendita però si evince che la ditta è abilitata per la IV e V categoria), è rappresentato da fuochi fissi su pali o listelli, senza cariche di lancio ovvero girandole, fontane, bengala a terra con solo fiamma colorata ecc. Questo materiale è considerato, se non vado errato, nel genere dei "Fuochi a Terra"?.

La circolare M.I. 559...../2001, dà al Sindaco la facoltà di richiedere alla CTP la verifica e l'espressione circa l'idoneità del sito. Ergo, il Sindaco (Autorità Locale di P.S.) può autonomamente decidere sull'idoneità dello stesso. E' così?

Quindi l'Aut.ne ex art. 57 del TULPS andrà firmata in detta veste?

Nel caso prospettato relativo ai fuochi a terra, il pubblico deve stare ad una distanza di sicurezza di almeno mt. 30 dall'area di sparo, ma può il Sindaco derogare a tale distanza?

Trattandosi di autorizzazione ex art. 57 del TULPS, fatta salva la predisposizione del relativo piano di sicurezza (Safety) ed atteso che l'evento si svolgerà su pubblica Piazza, caratterizzata da esigua entità relativa all'accensione e con la partecipazione di un migliaio di persone, è corretto non farsi luogo alla convocazione della C.C Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, in applicazione del titolo IX del D.M. 19.08.1996?

Grazie per l'aiuto e cordiali saluti 



riferimento id:44559

Data: 2018-04-13 06:07:16

Re:Spettacolo pirotecnico


Buongiorno,
richiedo aiuto onde comprendere come muovermi nella situazione che andrò a descrivere.
Una associazione ha commissionato uno spettacolo pirotecnico ad una ditta munita di Licenza ex art. 47 del TULPS, il cui titolare, e relativi dipendenti, sono in possesso di attestazione, ex art. 101 Reg. TULPS, per accensione di fuochi artificiali.

Il materiale impiegato per lo spettacolo, non viene specificato di quale categoria sia (dalla licenza di detenzione e vendita però si evince che la ditta è abilitata per la IV e V categoria), è rappresentato da fuochi fissi su pali o listelli, senza cariche di lancio ovvero girandole, fontane, bengala a terra con solo fiamma colorata ecc. Questo materiale è considerato, se non vado errato, nel genere dei "Fuochi a Terra"?.

La circolare M.I. 559...../2001, dà al Sindaco la facoltà di richiedere alla CTP la verifica e l'espressione circa l'idoneità del sito. Ergo, il Sindaco (Autorità Locale di P.S.) può autonomamente decidere sull'idoneità dello stesso. E' così?

Quindi l'Aut.ne ex art. 57 del TULPS andrà firmata in detta veste?

Nel caso prospettato relativo ai fuochi a terra, il pubblico deve stare ad una distanza di sicurezza di almeno mt. 30 dall'area di sparo, ma può il Sindaco derogare a tale distanza?

Trattandosi di autorizzazione ex art. 57 del TULPS, fatta salva la predisposizione del relativo piano di sicurezza (Safety) ed atteso che l'evento si svolgerà su pubblica Piazza, caratterizzata da esigua entità relativa all'accensione e con la partecipazione di un migliaio di persone, è corretto non farsi luogo alla convocazione della C.C Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, in applicazione del titolo IX del D.M. 19.08.1996?

Grazie per l'aiuto e cordiali saluti
[/quote]

Per punti. Con la circolare 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV. A.
MASS(1) - (G.U. 2 febbraio 2001 n. 27) (http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=19823.0)

Ai fini delle disposizioni sulle distanze di sicurezza, di cui al successivo punto B.2, i
manufatti pirotecnici possono essere ricondotti, per caratteristiche ed effetti, in due gruppi:

- fuochi a terra, destinati a funzionare a livello del suolo (o in sua prossimità se posti su
opportuni supporti) i cui effetti si possono tuttavia propagare fino ad un'altezza da terra
limitata nel massimo a metri 20, con aperture di diametro non superiore a metri 12 e ridotti
effetti sonori.

La circolare non è fonte del diritto, e quindi può essere motivatamente "derogata" (http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=35339.0).

Quanto all'applicabilità della licenza tulps art. 68 il DM 1196 non deroga. prevede obblighi specifici per dette attività ma se le caratteristiche dei fuochi sono tali da realizzare un pubblico trattenimento significativo, nell'ottica "Gabrielli" potrebbero risultare soggette a licenza con Commissione (l'anno scorso molti di questi eventi passarono dalla Commissione).
Sul punto è difficile dare una risposta univoca, ma se parli di soli fuochi a terra, senza tribune o altre strutture, in area aperta, senza biglietto con poche centinaia di persone .... beh .... propenderei per art. 57 che inverei per conoscenza alla COMMISSIONE, Questura, prefettura, carabinieri ecc....

************
[b]Ministero dell'interno
D.M. 19/08/1996[/b]
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 1996, n. 214, S.O.
TITOLO IX

Luoghi e spazi all'aperto

L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto.

L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.

Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

riferimento id:44559
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it