Buongiorno,
il nostro Comune ha la necessità di istituire un mercato agricolo (riservato esclusivamente ai produttori della zona) che si svolga con cadenza mensile.
Per questo tipo di mercato è necessario istituire un bando? Oppure come si può procedere correttamente?
Grazie
Buongiorno,
il nostro Comune ha la necessità di istituire un mercato agricolo (riservato esclusivamente ai produttori della zona) che si svolga con cadenza mensile.
Per questo tipo di mercato è necessario istituire un bando? Oppure come si può procedere correttamente?
Grazie
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Si tratta di farmers market
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+farmers+market&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=-zbOWqLsNsXBXvWhjYgF
I mercati agricoli possono esulare dall’applicazione della normativa del commercio su area pubblica (Bolkestein e altro) trovando applicazione il DM 20/11/2007 – Meglio regolamentare a parte, non nel regolamento del commercio su AAPP, al limite inserire un Titolo a sé stante.
Va bene anche una DGC
Il DM del 20/11/2007 rappresenta delle mere linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. La potestà normativa nel definire con puntualità queste fattispecie spetterebbe alle regioni. In assenza di normativa regionale, i comuni hanno molta libertà nel regolamentare la materia. Il DM 20/11/2007 non ha natura regolamentare ma rappresenta, sicuramente, una buona base affinché il comune possa regolamentare e istituire i c.d. farmer's market anche perché su tale decreto è stato espresso il parere positivo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dove ANCI si è fatto portavoce delle esigenze degli Enti Locali.
Proprio perché i farmer's market rappresentano un quid poco definito a livello normativo è auspicabile che il Comune adotti un regolamento o atto di natura generale al fine di fissare le regole di base su come istituire od organizzare queste fattispecie, traducendo, in norma regolamentare, i principi espressi dal DM 20/11/2007.
Vedi anche la legge 154/2016, art. 22 - Disposizioni per lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta, dell'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale
[i]c. 1. In conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni possono definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità.[/i]
Detto questo, i comuni hanno molta libertà nell’autorizzare (forse oggi, visto l’attuale art. 4 del d.lgs. 228/01, resta l’istituzione solo su suolo pubblico) o istituire tali mercati previa sottoscrizione reciproca (comune + soggetto collettivo) di un atto di autoregolamentazione, cioè il [b]disciplinare[/b].
Se trattasi di richiesta di autorizzazione su area privata reputo che il comune si debba limitare ad una presa d'atto (vedi attuale art. 4, comma 8-ter del d.lgs. 228/01, introdotto nel 2013).
Se il comune vuole istituire un mercato su area pubblica allora rammento che l’imparzialità è un dovere costituzionale. In questo caso il comune dovrebbe pubblicare almeno un avviso per trovare il soggetto interlocutore o, al limite, ratificare una richiesta privata verificando l'assenza di domande concorrenti e prevedendo un limite temporale per un'altra verifica. Il rilascio della concessione (cumulativa o ai singoli) è imprescindibile. Il comune deve concedere il "suolo di tutti" previa motivazione e ragionevolmente (di norma sottoponendolo a TOSAP/COSAP per l'utilizzo privato).