dopo aver seguito con attenzione vostro video sulla materia e dopo i doverosi complimenti..Intervengo per l'ultima volta in merito a quello che riguarda una pubblica manifestazione indetta da una parrocchia (in forma non imprenditoriale...trattasi di festa patronale) che si svolge in maniera speculare da circa 50 anni. Piazza di paese, Palco montato, intrattenimento musicale (musica folk, musica pop, concerto di complessi cover di artisti famosi..spettacoli teatrali dialettali ecc). La manifestazione si svolge per due/tre giorni. La festa patronale si configura come una riunione straordinaria di persone (per la verità pochine) che durante tali giornate fanno visita al santo patrono, si recano nei bar e nelle attività commeriali, passeggiano ecc... DI SERA PER CIRCA 2/3 ORE SI HA IL PUBBLICO SPETTACOLO COME SOPRA DESCRITTO CUI ASSISTONO PARTE DEI FRUITORI DELLA PIAZZA. Non vi sono tribune, sedie, o strutture di sorta. Gli impianti elettrici sono separati dal pubblico, Chiunque può accedere e defluire dalla piazza senza alcun problema. (la piazza contiene complessivamente durante queste esibizioni 200 o al max 300 persone tra chi assiste allo spettacolo e chi è impegnato in altre attività non seguendo lo spettacolo)
tutto quanto cio' esula dall'applicazione del tulps non rientrando nel CAMPO DI APPLICAZIONE D.M. 19 AGOSTO 1996???. Quindi a questo punto non si applica quanto disposto dalla tabella A circa le manifestazioni all'aperto con intervento commissione? giusto? So che in italia è complicato ma dare giudizi definitivi..ma vorrei un vostro parere definitivo
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dopo aver seguito con attenzione vostro video sulla materia e dopo i doverosi complimenti..Intervengo per l'ultima volta in merito a quello che riguarda una pubblica manifestazione indetta da una parrocchia (in forma non imprenditoriale...trattasi di festa patronale) che si svolge in maniera speculare da circa 50 anni. Piazza di paese, Palco montato, intrattenimento musicale (musica folk, musica pop, concerto di complessi cover di artisti famosi..spettacoli teatrali dialettali ecc). La manifestazione si svolge per due/tre giorni. La festa patronale si configura come una riunione straordinaria di persone (per la verità pochine) che durante tali giornate fanno visita al santo patrono, si recano nei bar e nelle attività commeriali, passeggiano ecc... DI SERA PER CIRCA 2/3 ORE SI HA IL PUBBLICO SPETTACOLO COME SOPRA DESCRITTO CUI ASSISTONO PARTE DEI FRUITORI DELLA PIAZZA. Non vi sono tribune, sedie, o strutture di sorta. Gli impianti elettrici sono separati dal pubblico, Chiunque può accedere e defluire dalla piazza senza alcun problema. (la piazza contiene complessivamente durante queste esibizioni 200 o al max 300 persone tra chi assiste allo spettacolo e chi è impegnato in altre attività non seguendo lo spettacolo)
tutto quanto cio' esula dall'applicazione del tulps non rientrando nel CAMPO DI APPLICAZIONE D.M. 19 AGOSTO 1996???. Quindi a questo punto non si applica quanto disposto dalla tabella A circa le manifestazioni all'aperto con intervento commissione? giusto? So che in italia è complicato ma dare giudizi definitivi..ma vorrei un vostro parere definitivo
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Ciao,
da quanto descritto siamo in quella ZONA GRIGIA al confine con il TULPS (l'evento è non lucrativo ma aperto al pubblico generico, è di una associazione ma con rilievo commerciale indiretto, non ha molta affluenza concomitante, ma numerosi spettatori in tutto).
Siccome le circolari GABRIELLI vanno nel senso di estendere la propria applicazione anche fuori TULPS il SUGGERIMENTO è di prevedere comunque delle prescrizioni in sede di rilascio del suolo pubblico, magari prevedendo steward a supporto o altre forme di sicurezza magari indicate da Carabinieri o Questura (contattatele).
Ciò che si è fatto per 50 anni ... oggi potrebbe essere messo in dubbio (infatti negli ultimi 2 anni sono saltate numerose manifestazioni, anche storiche). ....
IN OGNI CASO, qualunque scelta prendiate, inviate per conoscenza alla COMMISSIONE DI VIGILANZA che rimane competente anche ex post, magari per suggerire l'anno prossimo prescrizioni o la necessità di attivare la procedura art. 68.
Allora...in merito alle circolari Gabrielli ...o in generale per quanto riguarda la sicurezza pubblica il Sindaco havemessobordinanza che più o meno equipara tutte le manifestazioni dalle più modeste a quelle più importanti. Gli organizzatori sono obbligati a tutta una serie di azioni da mettere in campo ...di concerto con l amministrazione comunale (posizionamento dissuasori..postazioni sanitarie...presenza personale..divieto vendita in vetro...ecc..ecc). Il mio quesito era solo di natura amministrativa circa l atto autorizzativo che vista la natura dell evento non presupporrebbe l intervento della commissione.....anche nel caso di una licenza ai sensi sell art. 68. Perché si dovrebbe inviare comunque alla commissione se non rientra in tale fattispecie di manifestazione.. il suo intervento?
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Allora...in merito alle circolari Gabrielli ...o in generale per quanto riguarda la sicurezza pubblica il Sindaco havemessobordinanza che più o meno equipara tutte le manifestazioni dalle più modeste a quelle più importanti. Gli organizzatori sono obbligati a tutta una serie di azioni da mettere in campo ...di concerto con l amministrazione comunale (posizionamento dissuasori..postazioni sanitarie...presenza personale..divieto vendita in vetro...ecc..ecc). Il mio quesito era solo di natura amministrativa circa l atto autorizzativo che vista la natura dell evento non presupporrebbe l intervento della commissione.....anche nel caso di una licenza ai sensi sell art. 68. Perché si dovrebbe inviare comunque alla commissione se non rientra in tale fattispecie di manifestazione.. il suo intervento?
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La COMMISSIONE conserva (artt. 141 e seguenti regolamento di attuazione tulps) potere di VIGILANZA EX POST sulle attività. Poichè anche la scelta di ESCLUDERE dal campo di applicazione dell'art. 68 un evento può non vedere d'accordo la Commissione CONSIGLIAMO VIVAMENTE di inviare a questa tutti gli eventi, dentro o fuori l'art. 69, anche sotto le 200 persone.
[color=red][b]Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635[/b][/color]
Art. 141
Per l'applicazione dell'articolo 80 della Legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidita', di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformita' alle disposizioni vigenti e la visibilita' delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumita' pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
[color=red][b]e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorita' competente gli eventuali provvedimenti.[/b][/color]
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.
Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia gia' concesso l'agibilita' in data non anteriore a due anni.
se il Comune non si è dotato ancora di commissione propria(nonostante i numerosi solleciti) bisogna inviare a quella prefettizia? e cosa? l'atto autorizzativo o tutti gli allegati (molti dei quali..come corretti montagi e certificazioni elettriche verranno acquisite pil giorno stesso dell'evento)
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se il Comune non si è dotato ancora di commissione propria(nonostante i numerosi solleciti) bisogna inviare a quella prefettizia? e cosa? l'atto autorizzativo o tutti gli allegati (molti dei quali..come corretti montagi e certificazioni elettriche verranno acquisite pil giorno stesso dell'evento)
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Certo, se non hai la Comunale mandi in Prefettura. Volendo puoi mandare solo gli atti finali dicendo che tutto il fasicolo è a disposizione su richiesta.
perfetto ...grazie mille!!
P.S. IL FATTO CHE IL FASCICOLO ARRIVI ALLA COMMISSIONE PREFETTIZIA ALL'ULTIMO MOMENTO (VISTO CHE PER COMPLETARLO BISOGNA ATTENDERE I VARI CORRETTI MONTAGGI) PUO' DARE QUALCHE PROBLEMA?
perfetto ...grazie mille!!
P.S. IL FATTO CHE IL FASCICOLO ARRIVI ALLA COMMISSIONE PREFETTIZIA ALL'ULTIMO MOMENTO (VISTO CHE PER COMPLETARLO BISOGNA ATTENDERE I VARI CORRETTI MONTAGGI) PUO' DARE QUALCHE PROBLEMA?
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NO, ovviamente puoi anche inviarlo in più tempi. Appena ricevuta la prima istanza e dopo il corretto montaggio ... concorda anche con la Prefettura.
Se ti dicono che loro non vogliono la documentazione FATTELO SCRIVERE e smetti di inviare.
Altrimenti invia appena disponibile .... come detto l'inoltro serve anche ex post ed anche a manifestazione ultimata per poter fornire indicazioni per le successive edizioni.