SIGARETTE ELETTRONICHE (con o senza nicotina): obbligo di comunicazione - MODELLO
[img width=300 height=72]https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/TemaPortaleUnico-theme/images/pu/Logo_Dogane.gif[/img]
[i][b][color=red]Decreto direttoriale n. 47885/RU del 16 marzo 2018[/color] - Modalità e requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento da parte degli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni - pdf - pubblicato il 23/03/2018[/b][/i]
Gli esercizi di vicinato, come definiti dall’articolo 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, le farmacie e le parafarmacie, che effettuano la vendita al pubblico dei prodotti da inalazione
senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, inoltrano all’Ufficio dei
monopoli competente per territorio, [b]entro 30 giorni [/b]dalla data di pubblicazione sul sito internet
dell’Agenzia del presente decreto direttoriale, l’istanza, conforme all’allegato modello, di rilascio
dell’autorizzazione prevista dall’articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni.
[b]SCARICA IL DECRETO DIRETTORIALE COMPLETO DI ALLEGATO[/b]
Quindi più che una comunicazione è una vera e propria istanza e conseguente autorizzazione (entro 30 gg) dei Monopoli
riferimento id:44519