Si è presentato un caso di un'attività di assemblaggio di materie plastiche per accessori quali bauletti, specchietti, ect che è stata iscritta in CCIAA senza presentare la SCIA.
La ditta risulta con meno di tre dipendenti, non ha scarichi industriali, non producono rifiuti pericolosi e non utilizza macchinari nella fase di produzione, percui non effettua molestie acustiche.
Lo studio commercialista mi comunica che non vi è un codice ateco per l'attività di assemblaggio ma solo di fabbricazione. Anche se nella fase di procedura di iscrizione è stato precisato.
Ora mi chiedo: è necesssario presentare la SCIA?
Rammento che nel nostro sito è indicato che per queste tipologie di attività ( concome sopra menzionate) non è necessario presentare la SCIA al Suap CLU.
Come posso procedere?
Si è presentato un caso di un'attività di assemblaggio di materie plastiche per accessori quali bauletti, specchietti, ect che è stata iscritta in CCIAA senza presentare la SCIA.
La ditta risulta con meno di tre dipendenti, non ha scarichi industriali, non producono rifiuti pericolosi e non utilizza macchinari nella fase di produzione, percui non effettua molestie acustiche.
Lo studio commercialista mi comunica che non vi è un codice ateco per l'attività di assemblaggio ma solo di fabbricazione. Anche se nella fase di procedura di iscrizione è stato precisato.
Ora mi chiedo: è necesssario presentare la SCIA?
Rammento che nel nostro sito è indicato che per queste tipologie di attività ( concome sopra menzionate) non è necessario presentare la SCIA al Suap CLU.
Come posso procedere?
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L'attività in questione non ha obbligo di presentazione della SCIA.
Purtroppo Regione Lombardia ha ingenerato CONFUSIONE mediante l'approvazione di una norma di apparente semplificazione che è stata letta a volte come introduzione dell'obbligo di ogni impresa di presentare la SCIA:
[color=red][b]art. 6 c. 1 della L.R. 19/02/2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” che dispone che “1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione delle attività economiche, nonché all'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche si applicano le disposizioni di cui articoli 19, 19-bis e 20 della legge 241/1990, nonché quanto disposto dall'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dai decreti attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)”[/b][/color]
La norma non va letta nel senso indicato e la SCIA si applica solo in sotituzione di procedure abilitative previste dalla normativa. SE MANCA una norma che preveda tali procedure l'attività procede alla sola iscrizione al registro imprese.